<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studimpresa</title>
	<atom:link href="http://www.studimpresa.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studimpresa.it</link>
	<description>il nuovo modo di fare consulenza</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 19:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>IMU, TARI, multe e bollo: parte la rottamazione dei tributi locali</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/10/05/imu-tari-multe-e-bollo-parte-la-rottamazione-dei-tributi-locali/</link>
		<comments>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/10/05/imu-tari-multe-e-bollo-parte-la-rottamazione-dei-tributi-locali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 19:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studimpresa.it/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Rottamazione-quinquies dei tributi locali: pubblicato l’elenco degli enti aderenti. Domande dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026. Ecco cosa sapere. La Rottamazione-quinquies si estende anche ai tributi e alle altre entrate degli enti territoriali. Dopo le adesioni deliberate da Regioni e Comuni entro il 31 luglio 2026, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato l’elenco degli enti]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rottamazione-quinquies dei tributi locali: pubblicato l’elenco degli enti aderenti. Domande dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026. Ecco cosa sapere.</p>
<p>La Rottamazione-quinquies si estende anche ai tributi e alle altre entrate degli enti territoriali. Dopo le adesioni deliberate da Regioni e Comuni entro il 31 luglio 2026, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato l’elenco degli enti che hanno comunicato l’applicazione della definizione agevolata.</p>
<p>Sono circa 1.500 gli enti aderenti, tra Regioni, Comuni e altri enti territoriali. Nell’elenco figurano, tra gli altri, Roma, Napoli, Genova, Bari, Palermo, Catania, Venezia e Messina. Tra le Regioni aderenti figura anche la Campania. (<a href="https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/09/25/multe-e-bollo-auto-rottamabili-in-1.500-enti-locali-online-lelenco_8ffc2148-7dfa-4cf5-97c9-7b4814f45937.html?utm_source=chatgpt.com">ANSA.it</a>⁠)</p>
<p>Quali debiti possono essere rottamati?</p>
<p>La definizione agevolata riguarda i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi alle entrate degli enti che hanno aderito.</p>
<p>Possono quindi rientrare, a seconda dell’ente e delle relative entrate affidate ad AdeR, debiti relativi a:</p>
<ul>
<li>IMU;</li>
<li>TARI;</li>
<li>TASI;</li>
<li>altre entrate tributarie locali;</li>
<li>multe e sanzioni amministrative;</li>
<li>bollo auto, quando riferito a una Regione aderente;</li>
<li>altre entrate degli enti territoriali affidate alla riscossione tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione.</li>
</ul>
<p>La misura consente, in linea generale, di estinguere i carichi pagando le somme dovute a titolo di capitale e le spese previste per la notifica e le eventuali procedure esecutive, con l’esclusione di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio, secondo le regole previste dalla normativa. Per le multe stradali la disciplina è specifica e l’agevolazione riguarda gli interessi e l’aggio. (<a href="https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/il-gruppo/lagenzia-comunica/novita/Legge-n.-113-2026-piu-tempo-per-la-Rottamazione-degli-enti-territoriali/?utm_source=chatgpt.com">Agenzia Entrate Riscossione</a>⁠)</p>
<p>Attenzione: non tutti i Comuni hanno aderito</p>
<p>Uno degli aspetti più importanti della Rottamazione-quinquies dei tributi locali è che l’adesione dell’ente non è automatica.</p>
<p>Regioni, Comuni e altri enti locali dovevano adottare uno specifico provvedimento e trasmetterlo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026. L’Agenzia ha successivamente pubblicato l’elenco degli enti che hanno comunicato la propria adesione. (<a href="https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/il-gruppo/lagenzia-comunica/novita/Legge-n.-113-2026-piu-tempo-per-la-Rottamazione-degli-enti-territoriali/?utm_source=chatgpt.com">Agenzia Entrate Riscossione</a>⁠)</p>
<p>Tra i grandi Comuni aderenti figura Napoli, mentre altri grandi Comuni, come Milano, non risultano nell’elenco. (<a href="https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/09/25/rottamazione-quinquies-enti-locali-elenco-notizie/8517769/?utm_source=chatgpt.com">Il Fatto Quotidiano</a>⁠)</p>
<p>Per l’area nolana, inoltre, il Comune di Nola ha deliberato l’adesione alla Rottamazione-quinquies nel giugno 2026. (<a href="https://videonola.tv/nola-consiglio-comunale-risorse-sul-turismo-e-commissione-pari-opportunita-votata-la-rottamazione-quinquies/2026/06/16/?utm_source=chatgpt.com">Videonola</a>⁠)</p>
<p>Anche Carbonara di Nola ha adottato la relativa deliberazione consiliare il 30 luglio 2026. (<a href="https://carbonaradinola.halleyweb.it/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/index/table-delibere-public-page/4?utm_source=chatgpt.com">Carbonara Dinola</a>⁠)</p>
<p>Come verificare se il proprio debito è rottamabile</p>
<p>Il contribuente dovrà innanzitutto verificare:</p>
<p>1. Qual è l’ente creditore</p>
<p>Occorre controllare se il Comune, la Regione o l’altro ente interessato ha aderito alla definizione agevolata.</p>
<p>2. Quando il carico è stato affidato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione</p>
<p>La misura riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra 1° gennaio 2000 e 31 dicembre 2023.</p>
<p>3. Chi ha effettuato la riscossione</p>
<p>La Rottamazione-quinquies degli enti territoriali riguarda i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.</p>
<p>Non sono automaticamente compresi i tributi locali riscossi direttamente dal Comune oppure affidati, per la riscossione coattiva, a concessionari privati. In questi casi occorre verificare le eventuali diverse misure adottate dall’ente. (<a href="https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/istituzioni/2026/09/25/multe-e-bollo-auto-rottamabili-in-1.500-enti-locali-online-lelenco_72f2ccf0-b08a-43be-a78f-44915fea20ae.html?utm_source=chatgpt.com">ANSA.it</a>⁠)</p>
<p>Quando si presenta la domanda?</p>
<p>Questa è la scadenza più importante per i contribuenti.</p>
<p>La domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies dei tributi locali potrà essere presentata esclusivamente per via telematica dal 16 ottobre 2026 al 15 dicembre 2026. (<a href="https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/il-gruppo/lagenzia-comunica/novita/Legge-n.-113-2026-piu-tempo-per-la-Rottamazione-degli-enti-territoriali/?utm_source=chatgpt.com">Agenzia Entrate Riscossione</a>⁠)</p>
<p>Entro il 15 ottobre 2026, Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili nell’area riservata del proprio sito i dati necessari per individuare i carichi che possono essere definiti. (<a href="https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/il-gruppo/lagenzia-comunica/novita/Legge-n.-113-2026-piu-tempo-per-la-Rottamazione-degli-enti-territoriali/?utm_source=chatgpt.com">Agenzia Entrate Riscossione</a>⁠)</p>
<p>Il calendario da ricordare</p>
<table width="964.0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="middle">Adempimento</td>
<td valign="middle">Termine</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Pubblicazione dati dei carichi definibili nellâ€™area riservata</td>
<td valign="middle">15 ottobre 2026</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Apertura domanda di adesione</td>
<td valign="middle">16 ottobre 2026</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Scadenza domanda</td>
<td valign="middle">15 dicembre 2026</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Comunicazione delle somme dovute da AdeR</td>
<td valign="middle">28 febbraio 2027</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Pagamento in unica soluzione</td>
<td valign="middle">31 marzo 202</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>In alternativa al pagamento in unica soluzione, sarà possibile scegliere un piano fino a 54 rate bimestrali di pari importo. In caso di rateizzazione sono previsti interessi del 3% annuo a partire dal 1° aprile 2027. (<a href="https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/il-gruppo/lagenzia-comunica/novita/Legge-n.-113-2026-piu-tempo-per-la-Rottamazione-degli-enti-territoriali/?utm_source=chatgpt.com">Agenzia Entrate Riscossione</a>⁠)</p>
<p>Come si presenta la domanda</p>
<p>La dichiarazione di adesione sarà presentata con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili.</p>
<p>Il contribuente dovrà individuare i carichi definibili e indicare nella domanda quelli per i quali intende usufruire della definizione agevolata.</p>
<p>Sarà quindi particolarmente importante, prima dell’invio, effettuare una verifica della propria situazione debitoria nell’area riservata di Agenzia delle Entrate-Riscossione, confrontando cartelle, avvisi e carichi riferibili agli enti che hanno aderito.</p>
<p>Una verifica fondamentale per i contribuenti</p>
<p>La pubblicazione dell’elenco da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione rappresenta uno strumento molto utile, ma non sostituisce la verifica del singolo provvedimento dell’ente.</p>
<p>L’elenco pubblicato da AdeR riporta infatti gli enti che hanno comunicato l’adozione del provvedimento. Per conoscere nel dettaglio quali entrate sono comprese, è quindi opportuno consultare anche la deliberazione e gli eventuali regolamenti pubblicati dal Comune o dalla Regione interessata. (<a href="https://www.partitaiva.it/rottamazione-tributi-locali-elenco-comuni-aderenti/?utm_source=chatgpt.com">Partitaiva.it</a>⁠)</p>
<p>In sintesi</p>
<p>La Rottamazione-quinquies può rappresentare un’importante opportunità per chi ha vecchi debiti relativi a IMU, TARI, multe, bollo auto e altre entrate locali, ma la verifica deve essere effettuata caso per caso.</p>
<p>Le date da segnare in agenda sono il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026: dal 16 ottobre sarà possibile presentare la domanda, mentre il 15 dicembre 2026 rappresenta il termine ultimo per aderire.</p>
<p>Per chi ha cartelle riferite a un Comune, il primo controllo da effettuare è quindi semplice: verificare se l’ente ha aderito alla Rottamazione-quinquies e se il singolo carico è stato affidato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo previsto dalla legge.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/10/05/imu-tari-multe-e-bollo-parte-la-rottamazione-dei-tributi-locali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Soci S.r.l., stop ai contributi INPS sugli utili non distribuiti: la Cassazione cambia rotta”</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/10/03/soci-s-r-l-stop-ai-contributi-inps-sugli-utili-non-distribuiti-la-cassazione-cambia-rotta/</link>
		<comments>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/10/03/soci-s-r-l-stop-ai-contributi-inps-sugli-utili-non-distribuiti-la-cassazione-cambia-rotta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 15:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione 25377 2026]]></category>
		<category><![CDATA[contributi INPS soci SRL]]></category>
		<category><![CDATA[contributi previdenziali SRL]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione Artigiani]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione Commercianti]]></category>
		<category><![CDATA[INPS soci SRL]]></category>
		<category><![CDATA[quadro RR]]></category>
		<category><![CDATA[reddito d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[soci lavoratori SRL]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza fiscale.]]></category>
		<category><![CDATA[utili accantonati a riserva]]></category>
		<category><![CDATA[utili non distribuiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studimpresa.it/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[La sentenza n. 25377/2026 della Corte di Cassazione stabilisce che gli utili accantonati a riserva, se non imputati al socio ai fini IRPEF, non concorrono alla base imponibile contributiva. Una pronuncia destinata ad avere importanti conseguenze per soci lavoratori di S.r.l. iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti. Una novità di particolare rilievo arriva dalla Corte]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza n. 25377/2026 della Corte di Cassazione stabilisce che gli utili accantonati a riserva, se non imputati al socio ai fini IRPEF, non concorrono alla base imponibile contributiva. Una pronuncia destinata ad avere importanti conseguenze per soci lavoratori di S.r.l. iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti.</p>
<p>Una novità di particolare rilievo arriva dalla Corte di Cassazione in materia di contributi previdenziali dei soci lavoratori di società a responsabilità limitata.</p>
<p>Con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026, la Sezione Lavoro ha chiarito che, ai fini della contribuzione dovuta alla Gestione Artigiani e Commercianti, non possono essere automaticamente considerati anche gli utili prodotti dalla S.r.l. ma accantonati a riserva e non distribuiti al socio.</p>
<p>La decisione riguarda una socia unica e amministratrice di una S.r.l., iscritta alla Gestione Commercianti per l’attività lavorativa svolta abitualmente e prevalentemente nella società.</p>
<p>La Corte ha confermato l’esclusione dalla base imponibile degli utili che erano rimasti nella società e non erano stati percepiti dalla socia.</p>
<p>Il principio affermato dalla Cassazione</p>
<p>Il punto centrale della sentenza riguarda il collegamento tra reddito d’impresa e contribuzione previdenziale.</p>
<p>La Cassazione ricorda che la contribuzione degli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti deve essere rapportata al reddito d’impresa dichiarato ai fini IRPEF dal soggetto obbligato.</p>
<p>Di conseguenza, per il socio lavoratore di una S.r.l., la base contributiva comprende la quota di reddito d’impresa effettivamente imputata al socio e da questo dichiarata ai fini IRPEF.</p>
<p>Se, invece, l’utile rimane nella società perché viene destinato a riserva, senza essere distribuito o imputato fiscalmente al socio, esso rimane un reddito della società e non può essere considerato automaticamente reddito personale del socio ai fini contributivi.</p>
<p>Un esempio pratico</p>
<p>Immaginiamo una S.r.l. con:</p>
<ul>
<li>utile dell’esercizio: 200.000 euro;</li>
<li>socio lavoratore titolare del 50% delle quote;</li>
<li>utile interamente accantonato a riserva;</li>
<li>nessuna distribuzione di dividendi;</li>
<li>nessuna opzione per il regime di trasparenza fiscale.</li>
</ul>
<p>In questo caso, secondo il principio espresso dalla Cassazione, i 100.000 euro teoricamente riferibili al socio non costituiscono automaticamente base imponibile INPS.</p>
<p>Il motivo è semplice: quell’importo non è stato imputato fiscalmente al socio e non costituisce, per il solo fatto della partecipazione nella S.r.l., un reddito d’impresa personale dichiarato ai fini IRPEF.</p>
<p>Resta naturalmente fermo l’obbligo contributivo relativo al minimale previsto per la Gestione di appartenenza, ove dovuto.</p>
<p>Anche il socio unico non sfugge alla regola</p>
<p>Un passaggio particolarmente importante della sentenza riguarda il caso del socio unico e amministratore unico.</p>
<p>L’INPS aveva sostenuto che, essendo la socia unica anche amministratrice della società, la mancata distribuzione degli utili dipendesse sostanzialmente dalla sua stessa volontà.</p>
<p>La Cassazione non ha però ritenuto sufficiente questo elemento.</p>
<p>La possibilità di decidere se distribuire o accantonare gli utili non trasforma automaticamente l’utile societario in reddito personale del socio.</p>
<p>Secondo la Corte, non è possibile assoggettare a contribuzione un reddito meramente astratto o potenziale, in assenza della sua imputazione al socio.</p>
<p>La trasparenza fiscale rappresenta un’eccezione importante</p>
<p>Il principio deve essere applicato con attenzione.</p>
<p>La stessa Cassazione precisa infatti che la situazione cambia quando la società abbia optato per il regime di imputazione per trasparenza fiscale previsto dagli articoli 115 e 116 del TUIR.</p>
<p>In tale regime, il reddito della società viene imputato direttamente ai soci indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione.</p>
<p>Pertanto, l’esclusione degli utili non distribuiti dalla base contributiva non può essere generalizzata a tutte le S.r.l. e a tutti i regimi fiscali.</p>
<p>La pronuncia assume particolare importanza anche perché si inserisce in un quadro nel quale la prassi amministrativa dell’INPS aveva seguito un’impostazione differente.</p>
<p>La questione era già stata oggetto di orientamenti e contenziosi relativi alla determinazione della base imponibile dei soci lavoratori di società di capitali.</p>
<p>Nel 2026 la Cassazione ha affrontato nuovamente il tema con diverse pronunce depositate il 16 settembre, tra cui le sentenze nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383.</p>
<p>La novità, quindi, non sembra limitarsi al singolo caso esaminato dalla sentenza n. 25377, ma si inserisce in un orientamento giurisprudenziale più ampio.</p>
<p>Cosa cambia per il socio lavoratore</p>
<p>La conseguenza pratica è significativa.</p>
<p>Per una S.r.l. ordinaria, occorre distinguere attentamente tra:</p>
<p>utile prodotto dalla società</p>
<p>e</p>
<p>reddito imputato al socio e dichiarato ai fini IRPEF.</p>
<p>Non sono necessariamente la stessa cosa.</p>
<p>Se l’utile rimane nella società e viene destinato a riserva, il socio non può essere automaticamente chiamato a versare contributi previdenziali su una somma che non gli è stata attribuita fiscalmente.</p>
<p>La Cassazione sottolinea inoltre che spetta all’ente previdenziale provare l’imputazione del reddito al lavoratore, e quindi il presupposto che determina l’obbligo contributivo.</p>
<p>Attenzione alle dichiarazioni e al quadro RR</p>
<p>La pronuncia può avere riflessi importanti anche sul lavoro dei professionisti che assistono soci lavoratori di S.r.l., soprattutto nella compilazione della dichiarazione dei redditi e del quadro RR.</p>
<p>Prima di modificare la determinazione della contribuzione, tuttavia, occorre verificare attentamente:</p>
<ul>
<li>la natura della società;</li>
<li>la partecipazione del socio;</li>
<li>l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa;</li>
<li>la destinazione dell’utile deliberata dall’assemblea;</li>
<li>l’eventuale distribuzione dei dividendi;</li>
<li>l’eventuale opzione per la trasparenza fiscale;</li>
<li>la posizione contributiva già assunta negli anni precedenti;</li>
<li>eventuali accertamenti o avvisi di addebito già notificati dall’INPS.</li>
</ul>
<p>Non è quindi corretto considerare la sentenza come un’automatica cancellazione di qualsiasi contribuzione dovuta dai soci lavoratori.</p>
<p>Una pronuncia di grande interesse</p>
<p>La sentenza n. 25377/2026 introduce un principio particolarmente rilevante: la contribuzione previdenziale deve essere collegata a un reddito effettivamente imputato al socio e rilevante ai fini IRPEF, non a un reddito semplicemente conseguibile in astratto.</p>
<p>Per le S.r.l. che scelgono di destinare gli utili al rafforzamento patrimoniale dell’impresa, accantonandoli a riserva anziché distribuirli ai soci, la decisione può quindi produrre effetti importanti sulla determinazione della contribuzione previdenziale.</p>
<p>Sarà ora particolarmente interessante verificare se e come l’INPS aggiornerà le proprie istruzioni operative alla luce del nuovo orientamento della Corte di Cassazione.</p>
<p>Riferimenti normativi e giurisprudenziali</p>
<ul>
<li>Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 16 settembre 2026, n. 25377;</li>
<li>Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunce nn. <a href="tel:25378-25383">25378-25383</a> del 16 settembre 2026;</li>
<li>art. 3-bis, D.L. 384/1992, convertito dalla L. 438/1992;</li>
<li>legge 233/1990;</li>
<li>artt. 115 e 116 del TUIR, in materia di imputazione per trasparenza.</li>
</ul>
<p>In sintesi: per il socio lavoratore di una S.r.l. ordinaria, gli utili accantonati a riserva e non distribuiti, in assenza di imputazione per trasparenza, non concorrono automaticamente alla base imponibile contributiva INPS. La contribuzione a percentuale deve essere collegata al reddito d’impresa imputato al socio e dichiarato ai fini IRPEF.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/10/03/soci-s-r-l-stop-ai-contributi-inps-sugli-utili-non-distribuiti-la-cassazione-cambia-rotta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scadenziario fiscale e del lavoro: le principali scadenze di ottobre 2026</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/09/25/scadenziario-fiscale-e-del-lavoro-le-principali-scadenze-di-ottobre-2026/</link>
		<comments>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/09/25/scadenziario-fiscale-e-del-lavoro-le-principali-scadenze-di-ottobre-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 20:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[730 integrativo]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[Intrastat]]></category>
		<category><![CDATA[Irpef]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[modello Redditi]]></category>
		<category><![CDATA[ottobre 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ritenute]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze fiscali ottobre 2026]]></category>
		<category><![CDATA[scadenziario fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studimpresa.it/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[IVA, ritenute, contributi, 730 integrative e dichiarazioni: ecco gli appuntamenti da segnare in agenda Ottobre 2026 porta con sé diversi appuntamenti fiscali e previdenziali per imprese, professionisti, lavoratori autonomi, sostituti d’imposta e contribuenti. Un mese nel quale sarà necessario prestare particolare attenzione soprattutto alle scadenze del 12, 15, 16 e 26 ottobre, oltre agli adempimenti]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IVA, ritenute, contributi, 730 integrative e dichiarazioni: ecco gli appuntamenti da segnare in agenda</strong></p>
<p>Ottobre 2026 porta con sé diversi appuntamenti fiscali e previdenziali per imprese, professionisti, lavoratori autonomi, sostituti d’imposta e contribuenti.</p>
<p>Un mese nel quale sarà necessario prestare particolare attenzione soprattutto alle scadenze del 12, 15, 16 e 26 ottobre, oltre agli adempimenti che slittano ai primi giorni di novembre.</p>
<p><img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f4cc.png" alt="📌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 12 ottobre – Secondo o unico acconto IRPEF</p>
<p>Entro il 12 ottobre 2026, i lavoratori dipendenti possono comunicare al proprio sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto IRPEF, oppure di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quella determinata.</p>
<p>Si tratta di un’opportunità da valutare quando il contribuente prevede che l’imposta effettivamente dovuta sarà inferiore rispetto a quella risultante dal calcolo effettuato sulla dichiarazione. (<a href="https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/scadenze?utm_source=chatgpt.com">Info Precompilata</a>⁠)</p>
<p><img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f4cc.png" alt="📌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 15 ottobre – Annullamento del modello Redditi precompilato</p>
<p>Il 15 ottobre rappresenta l’ultimo giorno utile per annullare, attraverso l’applicativo web dell’Agenzia delle Entrate, il modello Redditi precompilato e gli eventuali modelli Redditi correttivi collegati, quando la dichiarazione è stata trasmessa senza modello F24.</p>
<p>Dopo l’annullamento sarà necessario presentare una nuova dichiarazione, per evitare che la dichiarazione risulti omessa. (<a href="https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/scadenze?utm_source=chatgpt.com">Info Precompilata</a>⁠)</p>
<p><img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f4cc.png" alt="📌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 16 ottobre – IVA, ritenute e contributi</p>
<p>Il 16 ottobre 2026 è uno degli appuntamenti periodici più importanti del mese.</p>
<p>Tra gli adempimenti da verificare rientrano:</p>
<ul>
<li>liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese di settembre per i contribuenti mensili;</li>
<li>versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente;</li>
<li>ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li>
<li>ritenute sui compensi di lavoro autonomo;</li>
<li>altri versamenti previsti per i sostituti d’imposta;</li>
<li>adempimenti contributivi relativi ai lavoratori dipendenti.</li>
</ul>
<p>L’effettivo obbligo deve naturalmente essere verificato in base alla posizione fiscale e previdenziale del singolo contribuente. L’Agenzia delle Entrate individua tra gli adempimenti periodici proprio i versamenti IVA e delle ritenute operate nel mese precedente. (<a href="https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php/main.php?cat_contrib=&amp;chi=&amp;come=&amp;cosa=&amp;entroil=16-09-2026&amp;mesesel=09-2026&amp;npag=2&amp;op=3&amp;tipologia=B&amp;vista=1&amp;utm_source=chatgpt.com">Agenzia delle Entrate</a>⁠)</p>
<p><img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f4cc.png" alt="📌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 26 ottobre – 730 integrativo</p>
<p>Il 26 ottobre 2026 scade il termine per presentare il 730 integrativo, esclusivamente attraverso CAF o professionista abilitato.</p>
<p>L’integrativo può essere utilizzato quando la correzione determina:</p>
<ul>
<li>un maggiore credito;</li>
<li>un minor debito;</li>
<li>un’imposta invariata.</li>
</ul>
<p>Non si tratta quindi dello strumento ordinario per correggere qualsiasi errore: la disciplina prevede specifiche condizioni per la presentazione del 730 integrativo. (<a href="https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/scadenze?utm_source=chatgpt.com">Info Precompilata</a>⁠)</p>
<p><img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f4cc.png" alt="📌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 26 ottobre – Modelli Intrastat</p>
<p>Sempre il 26 ottobre è una data da tenere sotto controllo anche per gli operatori interessati agli adempimenti Intrastat, in relazione alle operazioni intracomunitarie e alla periodicità prevista per il singolo soggetto.</p>
<p>È quindi opportuno verificare preventivamente la propria posizione e la tipologia di operazioni effettuate.</p>
<p><img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f4cc.png" alt="📌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 31 ottobre: attenzione allo slittamento al 2 novembre</p>
<p>Una particolare attenzione deve essere riservata alle scadenze di fine mese.</p>
<p>Il 31 ottobre 2026 cade di sabato. Per alcuni adempimenti, pertanto, il termine viene differito al primo giorno lavorativo successivo.</p>
<p>È il caso, ad esempio, della presentazione del modello Redditi correttivo, il cui termine nel 2026 è fissato al 2 novembre.</p>
<p><img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f5d3.png" alt="🗓" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />️ Il calendario di ottobre 2026 in sintesi</p>
<table width="964.0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="middle">Data</td>
<td valign="middle">Principale adempimento</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">12 ottobre</td>
<td valign="middle">Comunicazione al sostituto per ridurre o non effettuare il secondo/unico acconto IRPEF</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">15 ottobre</td>
<td valign="middle">Ultimo giorno per annullare Redditi precompilato inviato senza F24</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">16 ottobre</td>
<td valign="middle">IVA mensile, ritenute e principali versamenti periodici</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">26 ottobre</td>
<td valign="middle">730 integrativo</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">26 ottobre</td>
<td valign="middle">Adempimenti Intrastat</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">31 ottobre</td>
<td valign="middle">Sabato: attenzione agli adempimenti con scadenza a fine mese</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">2 novembre</td>
<td valign="middle">Termine per Redditi correttivo e ulteriori adempimenti differiti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ottobre rappresenta anche un mese nel quale imprese e professionisti devono tenere sotto controllo eventuali rateizzazioni, versamenti derivanti dalle dichiarazioni fiscali e adempimenti previdenziali con scadenze specifiche.</p>
<p>Lo scadenziario va quindi sempre verificato considerando la posizione del singolo contribuente e le eventuali disposizioni speciali applicabili.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/09/25/scadenziario-fiscale-e-del-lavoro-le-principali-scadenze-di-ottobre-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manovra 2027, tutte le novità: dal bollo auto al taglio dell’IRPEF, cosa cambia</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/09/18/manovra-2027-tutte-le-novita-dal-bollo-auto-al-taglio-dellirpef-cosa-cambia-2/</link>
		<comments>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/09/18/manovra-2027-tutte-le-novita-dal-bollo-auto-al-taglio-dellirpef-cosa-cambia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 12:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studimpresa.it/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Il cantiere della prossima legge di Bilancio entra nel vivo. Tra le prime misure concrete c’è l’esenzione dal bollo per molte auto e moto, mentre sul tavolo del Governo ci sono interventi su IRPEF, salari, giovani, energia, casa e pensioni. Per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, però, è ancora presto per considerare definitive molte delle]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il cantiere della prossima legge di Bilancio entra nel vivo. Tra le prime misure concrete c’è l’esenzione dal bollo per molte auto e moto, mentre sul tavolo del Governo ci sono interventi su IRPEF, salari, giovani, energia, casa e pensioni.</p>
<p>Per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, però, è ancora presto per considerare definitive molte delle proposte circolate nelle ultime settimane. Vediamo quindi cosa è già stato deciso e cosa, invece, resta da definire.</p>
<p>La novità più concreta riguarda il bollo auto.</p>
<p>Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri prevede per il 2027 l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per un solo veicolo per persona fisica, nel caso di autovetture con potenza non superiore a 80 kW, pari a circa 109 CV.</p>
<p>L’agevolazione riguarda anche i motocicli secondo le condizioni previste dal provvedimento. La misura interessa, secondo le stime diffuse, circa 14,5 milioni di veicoli, oltre il 70% del parco circolante nazionale. (ANSA.it)</p>
<p>Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e la copertura prevista per il decreto ammonta complessivamente a circa 2,3 miliardi di euro. Una parte consistente delle risorse, circa 1,698 miliardi, deriva da economie e rimodulazioni legate al PNRR. (ANSA.it)</p>
<p>Il Governo ha inoltre indicato l’intenzione di rendere l’abolizione strutturale. Per il momento, tuttavia, la copertura finanziaria prevista dal decreto riguarda il 2027: sarà quindi la prossima legge di Bilancio a dover garantire le risorse per gli anni successivi. (ANSA.it)</p>
<p>Uno dei dossier più importanti della Manovra riguarda la riduzione dell’IRPEF.</p>
<p>Tra le proposte discusse c’è la possibilità di intervenire sull’aliquota applicata ai redditi compresi nella fascia tra 50.000 e 60.000 euro, con l’obiettivo di estendere il beneficio fiscale a una parte del ceto medio.</p>
<p>Si tratta però, allo stato attuale, di una proposta ancora oggetto di confronto politico e finanziario, non di una disposizione definitiva della Manovra. (ANSA.it)</p>
<p>Per i contribuenti sarà quindi necessario attendere il testo definitivo della legge di Bilancio per conoscere aliquote, soglie e modalità di applicazione.</p>
<p>Giovani e aumenti salariali: ipotesi di tassazione agevolata</p>
<p>Un altro capitolo riguarda il lavoro e, in particolare, i giovani.</p>
<p>Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha indicato tra le ipotesi allo studio una possibile flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio destinati ai giovani assunti.</p>
<p>La proposta dovrà essere discussa nell’ambito della maggioranza e non costituisce ancora una misura approvata. (ANSA.it)</p>
<p>L’idea si inserisce in un quadro più ampio di incentivi fiscali destinati alle imprese che aumentano le retribuzioni, con particolare attenzione ai lavoratori più giovani. (ANSA.it)</p>
<p>Partite IVA e imprese: possibile spazio per nuovi incentivi</p>
<p>La Manovra guarda anche al mondo delle partite IVA e delle imprese.</p>
<p>Tra le proposte politiche avanzate nelle ultime settimane figurano interventi sulla flat tax e una possibile estensione degli strumenti fiscali legati agli incrementi di reddito.</p>
<p>Per gli imprenditori sarà particolarmente importante capire se il testo definitivo conterrà misure capaci di ridurre il costo del lavoro e incentivare gli investimenti.</p>
<p>Al momento, tuttavia, il quadro non è ancora definitivo.</p>
<p>Energia: famiglie e imprese tra le priorità</p>
<p>Il tema dell’energia rimane centrale.</p>
<p>Il Governo ha comunicato di voler destinare risorse a interventi rivolti a famiglie, imprese e mobilità, utilizzando anche gli spazi di flessibilità previsti dalla governance economica europea.</p>
<p>Secondo quanto dichiarato dal ministro Giorgetti, l’Italia punta a utilizzare nel triennio fino a circa 14 miliardi di euro per interventi nel settore energetico. (ANSA.it)</p>
<p>Per imprese e famiglie resta quindi da capire quali strumenti saranno effettivamente inseriti nella legge di Bilancio e con quali requisiti.</p>
<p>Pensioni: ancora nessuna decisione definitiva</p>
<p>Sul fronte previdenziale continuano il confronto e le proposte.</p>
<p>Tra le ipotesi discusse c’è anche quella di un’uscita dal lavoro a 64 anni, insieme ad altre proposte di modifica del sistema pensionistico.</p>
<p>Anche in questo caso, però, non bisogna confondere le ipotesi politiche con una norma già approvata. Il Governo dovrà definire le misure tenendo conto anche della sostenibilità finanziaria nel lungo periodo. (ANSA.it)</p>
<p>Tredicesime e altre agevolazioni fiscali</p>
<p>Tra le proposte emerse nel dibattito sulla Manovra c’è anche la possibilità di una detassazione delle tredicesime.</p>
<p>Si tratta di una delle diverse ipotesi avanzate dai partiti della maggioranza per aumentare il reddito disponibile delle famiglie e sostenere i consumi.</p>
<p>Anche questa misura, però, dovrà superare il vaglio delle risorse disponibili e non può essere considerata acquisita fino all’approvazione del testo definitivo.</p>
<p>Cosa significa tutto questo per cittadini e imprese?</p>
<p>La Manovra 2027 è quindi ancora in costruzione, ma alcuni orientamenti sono già abbastanza chiari.</p>
<p>Da una parte c’è una misura concreta e già inserita in un decreto: l’esenzione dal bollo per il 2027 per le auto fino a 80 kW e per le altre categorie previste dalla norma.</p>
<p>Dall’altra ci sono numerosi interventi ancora allo studio: riduzione dell’IRPEF, agevolazioni per i giovani, incentivi agli aumenti salariali, interventi sull’energia, tredicesime e pensioni.</p>
<p>Per imprese e lavoratori autonomi il punto decisivo sarà capire quante delle proposte annunciate troveranno spazio nella legge di Bilancio e, soprattutto, quali saranno i requisiti per accedere ai benefici.</p>
<p>Studimpresa continuerà a seguire l’iter della Manovra 2027, distinguendo le misure effettivamente approvate dalle semplici proposte e dalle anticipazioni.</p>
<p>Per chi lavora, fa impresa o gestisce una partita IVA, sarà particolarmente importante seguire il testo definitivo della legge: è lì che si capirà quanto le misure annunciate incideranno realmente sul reddito e sui costi di famiglie e aziende.</p>
<p>Aggiornamento: 18 settembre 2026.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/09/18/manovra-2027-tutte-le-novita-dal-bollo-auto-al-taglio-dellirpef-cosa-cambia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credito d’imposta gasolio …. Ultimi giorni</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/09/04/credito-dimposta-gasolio-ultimi-giorni/</link>
		<comments>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/09/04/credito-dimposta-gasolio-ultimi-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 20:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[⁠#CreditoImpostaGasolio⁠ ⁠#BonusGasolio2026⁠ ⁠#Autotrasporto⁠ ⁠#Scadenza15Settembre⁠ ⁠#AgenziaDelleDogane⁠]]></category>
		<category><![CDATA[⁠#FiscaleEImprese⁠ ⁠#AgevolazioniAutotrasportatori⁠ ⁠#CreditoDImposta⁠ ⁠#ModelloF24⁠ ⁠#MezziEuro5Euro6⁠ ⁠#RimborsoCarburante⁠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studimpresa.it/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Guida Pratica, Requisiti e Invio Domande Entro il 15 Settembre Si è aperta la finestra per l&#8217;invio delle domande relative al credito d’imposta per l’acquisto di gasolio da autotrazione per il 2026. Un’importante misura di sostegno dedicata alle imprese di autotrasporto che punta ad alleviare l&#8217;impatto dei costi del carburante sulle flotte aziendali. Tuttavia, i]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Guida Pratica, Requisiti e Invio Domande Entro il 15 Settembre</p>
<p>Si è aperta la finestra per l&#8217;invio delle domande relative al credito d’imposta per l’acquisto di gasolio da autotrazione per il 2026. Un’importante misura di sostegno dedicata alle imprese di autotrasporto che punta ad alleviare l&#8217;impatto dei costi del carburante sulle flotte aziendali.</p>
<p>Tuttavia, i tempi sono stretti: le imprese interessate avranno tempo dalle ore 10:00 del 1° settembre fino alle ore 23:59 del 15 settembre 2026 per trasmettere la documentazione necessaria.</p>
<p>Chi può accedere al beneficio e quali veicoli rientrano</p>
<p>L’agevolazione è rivolta alle imprese di trasporto merci e persone in conto terzi regolarmente iscritte al REN (Registro Elettronico Nazionale) o all’Albo nazionale degli autotrasportatori.</p>
<p>I veicoli ammessi:</p>
<p><span class="Apple-converted-space"> </span>Autotrasporto merci: Veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.</p>
<p><span class="Apple-converted-space"> </span>Trasporto persone: Autobus di categoria M2 ed M3 (compresi i servizi di noleggio autobus con conducente).</p>
<p><span class="Apple-converted-space"> </span>Classe ambientale: I mezzi devono essere categorizzati esclusivamente come Euro V o Euro VI.</p>
<p><span class="Apple-converted-space"> </span>Carburante: Il contributo copre gli acquisti di gasolio e carburanti HVO destinati alla trazione.</p>
<p>(Nota: Restano esclusi dalle agevolazioni i trasporti effettuati in conto proprio).</p>
<p>A quanto ammonta l&#8217;agevolazione e cosa copre</p>
<p>Il contributo copre gli acquisti effettuati nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2026.</p>
<p>L’importo riconosce fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto del carburante rispetto al prezzo medio di riferimento registrato nel mese di febbraio 2026. La dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione dal governo ammonta a 386,2 milioni di euro.</p>
<p>Come presentare la domanda entro il 15 Settembre</p>
<p>Le istanze devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica tramite l’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.</p>
<p>I passaggi operativi:</p>
<p>1. Accesso alla piattaforma: Collegarsi al portale ufficiale ⁠www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it⁠ tramite credenziali SPID o CIE del legale rappresentante (o di un delegato).</p>
<p>2. Download del modello: Scaricare e compilare dettagliatamente il file di calcolo dei consumi suddiviso mese per mese.</p>
<p>3. Formato obbligatorio: Inserire l&#8217;elenco delle fatture salvando il file esclusivamente in formato .XLSX (i file .XLS non saranno accettati dal sistema).</p>
<p>4. Classificazione consumi: Indicare nel tracciato il codice ⁠CARB⁠ se la targa del veicolo è riportata in fattura, oppure ⁠NOCARB⁠ in assenza di targa o per acquisti tramite schede/contratti di netting.</p>
<p>Come utilizzare il credito d&#8217;imposta</p>
<p>I crediti riconosciuti dall&#8217;Agenzia delle Dogane saranno consultabili direttamente all&#8217;interno del cassetto fiscale dell&#8217;impresa e potranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.</p>
<p>Se hai già inviato una domanda ma riscontri errori, ricordati che fino alle ore 23:59 del 15 settembre 2026 potrai annullare la richiesta inviata e presentarne una nuova sostitutiva. Scaduto tale termine, il portale non accetterà più alcuna modifica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/09/04/credito-dimposta-gasolio-ultimi-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCADENZE FISCALI SETTEMBRE 2026: LE DATE DA NON DIMENTICARE</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/09/03/scadenze-fiscali-settembre-2026-le-date-da-non-dimenticare/</link>
		<comments>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/09/03/scadenze-fiscali-settembre-2026-le-date-da-non-dimenticare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 08:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studimpresa.it/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Con la ripresa delle attività dopo la pausa estiva, è consigliabile controllare per tempo F24, contributi, IVA, ritenute e dichiarazioni, così da evitare dimenticanze, ritardi e possibili sanzioni. Il numero di 135 versamenti previsto per il 16 settembre non significa che ogni contribuente debba effettuare 135 pagamenti. Si tratta del numero complessivo delle diverse fattispecie]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C<span style="font-size: 12pt;">on la ripresa delle attività dopo la pausa estiva, è consigliabile controllare per tempo <strong>F24, contributi, IVA, ritenute e dichiarazioni</strong>, così da evitare dimenticanze, ritardi e possibili sanzioni.</span></p>
<p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 12pt;">Il numero di <strong>135 versamenti</strong> previsto per il 16 settembre non significa che ogni contribuente debba effettuare 135 pagamenti.</span></p>
<p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 12pt;">Si tratta del numero complessivo delle diverse fattispecie presenti nello Scadenzario ufficiale dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</span></p>
<p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 12pt;">Settembre 2026 segna la ripresa a pieno ritmo degli adempimenti fiscali e contributivi.</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">Per questo è importante verificare gli adempimenti effettivamente applicabili alla propria situazione fiscale.</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f4c5.png" alt="📅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 16 SETTEMBRE: LA GIORNATA DEI VERSAMENTI</strong></span></p>
<p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 12pt;">È la scadenza più intensa del mese. Lo Scadenzario dell&#8217;Agenzia delle Entrate prevede complessivamente <strong>135 versamenti</strong>, riferiti alle diverse categorie di contribuenti.</span></p>
<p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 12pt;">Tra i principali appuntamenti troviamo:</span></p>
<ul data-spread="false">
<li><span style="font-size: 12pt;"><strong>IVA mensile</strong>, relativa ad agosto;</span></li>
<li><span style="font-size: 12pt;"><strong>ritenute IRPEF</strong> su lavoro dipendente, autonomo e provvigioni;</span></li>
<li><span style="font-size: 12pt;"><strong>contributi INPS</strong> dei lavoratori dipendenti;</span></li>
<li><span style="font-size: 12pt;"><strong>addizionali regionali e comunali IRPEF</strong>;</span></li>
<li><span style="font-size: 12pt;">rate di <strong>saldo e acconto IRPEF</strong>;</span></li>
<li><span style="font-size: 12pt;">rate di <strong>IRES e IRAP</strong>;</span></li>
<li><span style="font-size: 12pt;"><strong>cedolare secca</strong>;</span></li>
<li><span style="font-size: 12pt;">diverse <strong>imposte sostitutive</strong>;</span></li>
<li><span style="font-size: 12pt;">contributi relativi ai <strong>lavoratori agricoli</strong>.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: 12pt;">La scadenza riguarda quindi una platea molto ampia, ma gli adempimenti variano in base alla posizione fiscale del singolo contribuente.</span></p>
<h2><span style="font-size: 12pt;"><img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f4c5.png" alt="📅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 30 SETTEMBRE: DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI</span></h2>
<p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 12pt;">Anche la fine del mese presenta diversi appuntamenti importanti.</span></p>
<p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 12pt;">Tra i principali:</span></p>
<h3><span style="font-size: 12pt;">🧾 Modello 730/2026</span></h3>
<p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 12pt;">Entro il <strong>30 settembre</strong> deve essere trasmesso il modello 730/2026, insieme al modello 730-1 per la destinazione dell&#8217;8, 5 e 2 per mille dell&#8217;IRPEF.</span></p>
<h3><span style="font-size: 12pt;"><img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f4ca.png" alt="📊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> LIPE</span></h3>
<p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 12pt;">Sempre entro il 30 settembre deve essere trasmessa la <strong>Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al secondo trimestre 2026</strong>.</span></p>
<h3><span style="font-size: 12pt;"><img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f1ea-1f1fa.png" alt="🇪🇺" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> INTRA-12</span></h3>
<p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 12pt;">La scadenza interessa gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati che effettuano determinati acquisti da soggetti non stabiliti in Italia.</span></p>
<h3><span style="font-size: 12pt;"><img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f3e2.png" alt="🏢" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Gruppo IVA</span></h3>
<p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 12pt;">Entro la stessa data sono previste le comunicazioni relative alla costituzione o alla revoca del <strong>Gruppo IVA</strong> con decorrenza dal 2027, nei casi previsti.</span></p>
<h3><span style="font-size: 12pt;"><img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f697.png" alt="🚗" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Superbollo</span></h3>
<p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 12pt;">Il 30 settembre rappresenta inoltre il termine per il pagamento del <strong>superbollo</strong> per i veicoli soggetti all&#8217;addizionale erariale.</span></p>
<h3><span style="font-size: 12pt;"><img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f504.png" alt="🔄" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Ravvedimento e altre istanze</span></h3>
<p><span style="font-size: 12pt;">La giornata comprende anche diversi adempimenti legati al <strong>ravvedimento operoso</strong>, alla remissione in bonis, al 5 per mille e ad altre comunicazioni e istanze.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align: center;"><strong>Studimpresa – Informazione e consulenza per imprese, professionisti e contribuenti.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 8pt;"><em>Articolo aggiornato a settembre 2026. Le scadenze possono variare in relazione alla specifica posizione del contribuente e a eventuali modifiche normative.</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/09/03/scadenze-fiscali-settembre-2026-le-date-da-non-dimenticare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ad agosto anche l’Agenzia delle Entrate va in ferie?</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/08/21/ad-agosto-anche-lagenzia-delle-entrate-va-in-ferie/</link>
		<comments>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/08/21/ad-agosto-anche-lagenzia-delle-entrate-va-in-ferie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 18:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studimpresa.it/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Agosto, mese di ferie per eccellenza. Ma anche il Fisco rallenta? E soprattutto: le notifiche dell’Agenzia delle Entrate si fermano davvero? Quando arriva agosto, la domanda viene quasi spontanea: mentre milioni di italiani preparano le valigie e cercano qualche giorno di pausa, anche l’Agenzia delle Entrate “va in ferie”? La risposta è sì e no.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Agosto, mese di ferie per eccellenza. Ma anche il Fisco rallenta? E soprattutto: le notifiche dell’Agenzia delle Entrate si fermano davvero?</p>
<p>Quando arriva agosto, la domanda viene quasi spontanea: mentre milioni di italiani preparano le valigie e cercano qualche giorno di pausa, anche l’Agenzia delle Entrate “va in ferie”?</p>
<p>La risposta è sì e no.</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate non chiude i battenti e non interrompe la propria attività. Tuttavia, per legge, durante il mese di agosto è prevista una sospensione dell’invio di alcune comunicazioni e notifiche fiscali.</p>
<p>Una sorta di pausa estiva del Fisco, insomma. Ma con qualche importante precisazione.</p>
<p>La pausa del Fisco dal 1° al 31 agosto</p>
<p>L’articolo 10 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 ha previsto la sospensione dell’invio di alcune comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate dal 1° al 31 agosto. Una disposizione pensata anche per evitare che il contribuente riceva determinate comunicazioni fiscali proprio nel periodo tradizionalmente dedicato alle ferie.</p>
<p>La sospensione riguarda, tra le altre, alcune comunicazioni relative ai controlli sulle dichiarazioni e gli inviti all’adempimento spontaneo.</p>
<p>In altre parole, durante agosto il contribuente può tirare almeno momentaneamente il fiato.</p>
<p>Ma attenzione: non significa che tutte le attività dell’Agenzia delle Entrate siano sospese.</p>
<p>Quali comunicazioni vengono fermate?</p>
<p>La pausa riguarda specifiche tipologie di comunicazioni.</p>
<p>Tra queste rientrano quelle relative agli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni e alcune comunicazioni riguardanti la liquidazione delle imposte sui redditi soggette a tassazione separata.</p>
<p>Sono inoltre interessate dalla sospensione alcune comunicazioni e lettere di compliance, cioè gli inviti con cui l’Agenzia segnala al contribuente una possibile anomalia e lo invita a regolarizzare spontaneamente la propria posizione.</p>
<p>Non si tratta quindi di una “vacanza fiscale” generalizzata.</p>
<p>E le notifiche?</p>
<p>Qui bisogna fare una distinzione.</p>
<p>Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato ufficialmente la sospensione della notifica di determinati atti durante il mese di agosto, precisando anche che non si tratta di un blocco assoluto e che restano possibili le attività nei casi di indifferibilità e urgenza.</p>
<p>Questo significa che non bisogna pensare che dal 1° agosto ogni comunicazione fiscale sparisca completamente.</p>
<p>La macchina del Fisco continua infatti a funzionare.</p>
<p>Semplicemente, per alcune categorie di atti e comunicazioni, il calendario prevede una pausa.</p>
<p>E dal 1° settembre cosa succede?</p>
<p>Qui arriva la parte che interessa maggiormente i contribuenti.</p>
<p>La sospensione termina il 31 agosto.</p>
<p>Di conseguenza, dal 1° settembre possono riprendere gli invii e le notifiche delle comunicazioni interessate dalla sospensione.</p>
<p>Questo non significa che tutti riceveranno una comunicazione proprio il 1° settembre. Gli invii possono naturalmente essere effettuati nei giorni successivi.</p>
<p>Per chi durante l’estate stava aspettando una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, quindi, settembre può rappresentare il momento della ripartenza.</p>
<p>Ma attenzione ai termini per il contribuente</p>
<p>C’è poi un’altra questione importante.</p>
<p>Per alcune comunicazioni di irregolarità, il termine per il pagamento è soggetto a una specifica sospensione dal 1° agosto al 4 settembre. (<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cosa-fare-quando-si-riceve-una-comunicazione-di-irregolarit%C3%A0?utm_source=chatgpt.com">Agenzia Entrate</a>⁠)</p>
<p>Questo è un aspetto che spesso genera confusione.</p>
<p>La sospensione dell’invio di una comunicazione e la sospensione dei termini per il contribuente non sono la stessa cosa.</p>
<p>Per questo, quando si riceve un atto o una comunicazione fiscale, è sempre fondamentale verificare attentamente la data di ricezione, il tipo di documento e il termine indicato per rispondere o pagare.</p>
<p>Quindi l’Agenzia delle Entrate va davvero in ferie?</p>
<p>La risposta più corretta è: non proprio.</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate continua a lavorare anche ad agosto, ma la legge introduce una pausa per determinate comunicazioni e notifiche.</p>
<p>È quindi più corretto parlare di una sospensione estiva di alcune attività di comunicazione e notifica, piuttosto che di una vera e propria chiusura degli uffici.</p>
<p>Una pausa che, per molti contribuenti, può essere particolarmente gradita.</p>
<p>Perché una cosa è certa: ricevere una lettera dell’Agenzia delle Entrate mentre si è sotto l’ombrellone non è esattamente il modo migliore per godersi le vacanze.</p>
<p>E a settembre?</p>
<p>A settembre si riparte.</p>
<p>Le comunicazioni sospese possono tornare a essere inviate e, per chi sta aspettando una notifica, la fine dell’estate può quindi coincidere con la ripresa dell’attività.</p>
<p>Insomma, il Fisco non va completamente in ferie.</p>
<p>Si concede semplicemente una pausa.</p>
<p>E per qualche settimana, forse, anche il contribuente può respirare un po’ più tranquillo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/08/21/ad-agosto-anche-lagenzia-delle-entrate-va-in-ferie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinnovabili obbligatorie nelle ristrutturazioni edilizie: dal 3 agosto 2026 cambiano le regole</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/08/10/rinnovabili-obbligatorie-nelle-ristrutturazioni-edilizie-dal-3-agosto-2026-cambiano-le-regole/</link>
		<comments>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/08/10/rinnovabili-obbligatorie-nelle-ristrutturazioni-edilizie-dal-3-agosto-2026-cambiano-le-regole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 20:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[Caldaie a biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs. 5/2026]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[FER]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti termici]]></category>
		<category><![CDATA[RED III]]></category>
		<category><![CDATA[Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Ristrutturazioni edilizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studimpresa.it/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Nuovi obblighi per gli edifici, percentuali differenziate in base al tipo di intervento e nuove condizioni per la sostituzione degli impianti termici e delle caldaie a biomassa. Dal 3 agosto 2026 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili (FER) negli edifici. La novità deriva dal D.Lgs. 9 gennaio]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovi obblighi per gli edifici, percentuali differenziate in base al tipo di intervento e nuove condizioni per la sostituzione degli impianti termici e delle caldaie a biomassa.</p>
<p>Dal 3 agosto 2026 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili (FER) negli edifici.</p>
<p>La novità deriva dal D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, con il quale l’Italia ha recepito la direttiva europea RED III, modificando la disciplina prevista dal D.Lgs. 199/2021.</p>
<p>Il nuovo regime interessa non soltanto le nuove costruzioni, ma anche determinate ristrutturazioni degli edifici esistenti e gli interventi sugli impianti termici.</p>
<p>Dal 3 agosto conta la data del titolo edilizio</p>
<p>Un aspetto particolarmente importante riguarda il momento in cui si applicano le nuove regole.</p>
<p>Le nuove disposizioni si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio viene presentata dal 3 agosto 2026.</p>
<p>Pertanto, per i titoli richiesti o presentati entro il 2 agosto 2026 continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni.</p>
<p>La data della pratica edilizia diventa quindi un elemento fondamentale per stabilire quale disciplina debba essere applicata.</p>
<p>Le nuove percentuali di energia da fonti rinnovabili</p>
<p>Le quote minime di integrazione delle fonti rinnovabili vengono differenziate in funzione della tipologia dell’intervento.</p>
<table width="964.0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="middle">Tipologia di intervento</td>
<td valign="middle">Quota minima FER</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Nuova costruzione</td>
<td valign="middle">60%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Ristrutturazione importante di 1Â° livello</td>
<td valign="middle">40%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Ristrutturazione importante di 2Â° livello</td>
<td valign="middle">15%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Ristrutturazione dellâ€™impianto termico</td>
<td valign="middle">15%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Edifici pubblici</td>
<td valign="middle">+5 punti per</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Le percentuali non devono essere interpretate semplicemente come un obbligo generalizzato di installare pannelli fotovoltaici: occorre verificare il fabbisogno energetico dell’edificio, la tipologia dell’intervento e le modalità con cui la normativa consente di soddisfare la quota FER. (<a href="https://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2026/07/29/413503-ristrutturazioni-dal-3-agosto-scattano-i-nuovi-obblighi-fotovoltaico?utm_source=chatgpt.com">Idealista</a>⁠)</p>
<p>Ristrutturazione importante di primo livello: obbligo del 40%</p>
<p>La ristrutturazione importante di primo livello riguarda interventi particolarmente significativi sull’edificio, caratterizzati dal coinvolgimento di oltre il 50% della superficie dell’involucro edilizio e dal rifacimento dell’impianto termico.</p>
<p>In questi casi la quota minima di energia da fonti rinnovabili sale al 40%.</p>
<p>Si tratta, quindi, di interventi nei quali la progettazione energetica assume un ruolo centrale e deve essere valutata già nella fase preliminare dei lavori.</p>
<p>Ristrutturazione importante di secondo livello: quota FER del 15%</p>
<p>Per gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello, che interessano una superficie dell’involucro superiore al 25%, la nuova quota minima FER è pari al 15%.</p>
<p>Per questa categoria il calcolo riguarda i consumi energetici interessati dalla normativa, con particolare riferimento alla climatizzazione. La produzione di acqua calda sanitaria non rientra nel calcolo della quota nei casi previsti dalla nuova disciplina.</p>
<p>Cosa succede quando si interviene sull’impianto termico?</p>
<p>Una delle novità più rilevanti riguarda gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.</p>
<p>In questi casi la quota minima FER è fissata al 15%.</p>
<p>È però importante non confondere la ristrutturazione dell’impianto termico con qualsiasi intervento di manutenzione o con una semplice sostituzione di un componente.</p>
<p>La corretta qualificazione dell’intervento deve essere effettuata dal tecnico sulla base delle caratteristiche dei lavori e delle definizioni contenute nella normativa energetica.</p>
<p>Attenzione quindi alla semplice sostituzione della caldaia</p>
<p>La sostituzione di una caldaia non deve essere automaticamente assimilata a una ristrutturazione edilizia importante.</p>
<p>Occorre verificare che tipo di intervento viene effettivamente realizzato, quale impianto viene sostituito e se ricorrono le condizioni previste dalla disciplina per la ristrutturazione dell’impianto termico.</p>
<p>Questa distinzione diventa particolarmente importante nella fase di progettazione, perché dall’inquadramento dell’intervento possono derivare ulteriori obblighi in materia di fonti rinnovabili.</p>
<p>Caldaie a biomassa: nuove condizioni</p>
<p>Il D.Lgs. 5/2026 interviene anche sulla disciplina relativa alle caldaie e ai generatori alimentati a biomassa.</p>
<p>Il fatto che la biomassa sia una fonte rinnovabile non significa infatti che qualsiasi generatore a pellet, legna o altro combustibile possa essere automaticamente utilizzato per soddisfare ogni obbligo o accedere agli incentivi.</p>
<p>La nuova disciplina introduce condizioni più stringenti, con particolare attenzione alle emissioni di particolato, alle caratteristiche del generatore e al tipo di impianto che viene sostituito.</p>
<p>In particolare, per alcune sostituzioni di generatori alimentati a gas naturale o GPL con generatori a biomassa, sono previsti specifici requisiti emissivi, tra cui una soglia di particolato primario non superiore a 1 mg/Nm³, fatte salve le condizioni e le deroghe previste dalla normativa.</p>
<p>Per determinate imprese agricole e forestali operanti in aree non metanizzate sono inoltre previste condizioni specifiche.</p>
<p>Non confondere obblighi FER e incentivi</p>
<p>Un altro aspetto da tenere presente è che obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili e accesso agli incentivi sono due questioni diverse.</p>
<p>Un impianto può utilizzare una fonte rinnovabile ma non possedere necessariamente tutti i requisiti richiesti da uno specifico meccanismo di incentivazione.</p>
<p>Per questo motivo, nel caso di sostituzione di una caldaia con un generatore a biomassa, è necessario verificare separatamente:</p>
<ul>
<li>requisiti energetici;</li>
<li>requisiti emissivi;</li>
<li>caratteristiche del generatore;</li>
<li>tipo di combustibile;</li>
<li>impianto sostituito;</li>
<li>eventuale accesso a detrazioni fiscali;</li>
<li>eventuale accesso al Conto Termico;</li>
<li>obblighi di manutenzione.</li>
</ul>
<p>Possibili deroghe: impossibilità tecnica e non convenienza economica</p>
<p>La nuova disciplina amplia anche le possibilità di deroga.</p>
<p>Oltre all’eventuale impossibilità tecnica di installare o utilizzare determinate soluzioni da fonti rinnovabili, il progettista può attestare, nei casi previsti, anche la non convenienza economica dell’intervento.</p>
<p>La verifica deve essere adeguatamente documentata nella relazione tecnica prevista dalla normativa energetica e può comportare l’applicazione di requisiti alternativi relativi all’energia primaria non rinnovabile.</p>
<p>Cosa devono verificare proprietari, imprese e professionisti</p>
<p>Per i lavori avviati dopo il 3 agosto 2026 diventa quindi fondamentale effettuare una verifica preventiva.</p>
<p>Prima di presentare il titolo edilizio è opportuno stabilire:</p>
<p>1. Qual è la tipologia dell’intervento?<br />
Nuova costruzione, ristrutturazione importante di primo o secondo livello oppure intervento sull’impianto termico.</p>
<p>2. Qual è la quota FER da rispettare?<br />
60%, 40% o 15%, a seconda della fattispecie.</p>
<p>3. Quali tecnologie possono essere utilizzate?<br />
Fotovoltaico, pompe di calore, solare termico e altre soluzioni ammesse dalla normativa devono essere valutate in funzione del fabbisogno dell’edificio.</p>
<p>4. È prevista una sostituzione della caldaia?<br />
Occorre verificare se l’intervento costituisce una vera ristrutturazione dell’impianto termico e quali requisiti devono essere rispettati.</p>
<p>5. Si utilizza una caldaia a biomassa?<br />
Bisogna controllare requisiti tecnici, emissivi e condizioni di accesso agli eventuali incentivi.</p>
<p>Una nuova responsabilità nella progettazione</p>
<p>La nuova disciplina rende ancora più importante il coordinamento tra proprietario, impresa, progettista, termotecnico e professionista fiscale.</p>
<p>La verifica degli obblighi FER dovrebbe essere effettuata prima dell’inizio dei lavori, perché un intervento progettato senza considerare i nuovi requisiti può richiedere modifiche successive, con conseguenti maggiori costi e possibili problemi nella gestione della pratica edilizia.</p>
<p>In sintesi</p>
<p>Dal 3 agosto 2026 la progettazione delle ristrutturazioni edilizie deve confrontarsi con nuovi obblighi in materia di fonti rinnovabili.</p>
<p>Le soglie principali sono:</p>
<p>60% per le nuove costruzioni<br />
40% per le ristrutturazioni importanti di primo livello<br />
15% per le ristrutturazioni importanti di secondo livello<br />
15% per gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico<br />
+5 punti percentuali per gli edifici pubblici.</p>
<p>La semplice sostituzione della caldaia non va automaticamente considerata una ristrutturazione importante: è necessario qualificare correttamente l’intervento e verificare la disciplina applicabile.</p>
<p>Per le caldaie a biomassa, inoltre, le nuove disposizioni introducono criteri più selettivi, soprattutto sotto il profilo delle emissioni e delle caratteristiche del generatore.</p>
<p>Per chi presenta oggi una pratica edilizia, la verifica degli obblighi FER non è più un aspetto secondario della progettazione: è una delle condizioni da valutare fin dall’inizio.</p>
<p>Articolo a cura di Studimpresa –                             Il blog per professionisti e imprese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/08/10/rinnovabili-obbligatorie-nelle-ristrutturazioni-edilizie-dal-3-agosto-2026-cambiano-le-regole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rottamazione dei tributi locali: le novità dopo il decreto di fine luglio 2026</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/08/08/rottamazione-dei-tributi-locali-le-novita-dopo-il-decreto-di-fine-luglio-2026/</link>
		<comments>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/08/08/rottamazione-dei-tributi-locali-le-novita-dopo-il-decreto-di-fine-luglio-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 11:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studimpresa.it/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[IMU, TARI, bollo auto e multe: ecco come funziona la nuova definizione agevolata dei tributi locali, chi può beneficiarne e quali sono le prossime scadenze La Rottamazione-quinquies si estende anche ai tributi e alle entrate degli enti territoriali. La misura rappresenta un’importante opportunità per contribuenti e imprese che hanno debiti iscritti a ruolo relativi a]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>IMU, TARI, bollo auto e multe: ecco come funziona la nuova definizione agevolata dei tributi locali, chi può beneficiarne e quali sono le prossime scadenze</p>
<p>La Rottamazione-quinquies si estende anche ai tributi e alle entrate degli enti territoriali. La misura rappresenta un’importante opportunità per contribuenti e imprese che hanno debiti iscritti a ruolo relativi a entrate di competenza di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.</p>
<p>Le ultime modifiche normative intervenute nel 2026 hanno inoltre modificato il calendario degli adempimenti, concedendo più tempo agli enti locali per decidere se applicare la definizione agevolata. (ANSA.it⁠￼)</p>
<p>Quali tributi possono essere interessati</p>
<p>La definizione agevolata può riguardare, tra gli altri, carichi relativi a:</p>
<p>* IMU;<br />
* TARI;<br />
* bollo auto;<br />
* multe stradali;<br />
* altre entrate tributarie e patrimoniali di competenza degli enti territoriali.</p>
<p>La misura riguarda, in particolare, i carichi affidati all’agente della riscossione che rientrano nell’ambito temporale previsto dalla normativa.</p>
<p>Per il contribuente, il vantaggio principale consiste nella possibilità di definire il debito beneficiando dell’eliminazione delle componenti accessorie previste dalla disciplina, con un significativo abbattimento dell’importo complessivamente dovuto.</p>
<p>Fondamentale la decisione del Comune</p>
<p>La rottamazione dei tributi locali presenta una caratteristica fondamentale: non tutti i Comuni sono automaticamente obbligati ad applicarla.</p>
<p>È infatti necessario che il singolo ente territoriale adotti uno specifico provvedimento di adesione alla definizione agevolata.</p>
<p>Il termine per gli enti locali è stato prorogato al 31 luglio 2026. Entro tale data Comuni, Province, Città metropolitane e altri enti territoriali interessati dovevano adottare e comunicare il provvedimento previsto dalla normativa. (ANSA.it⁠￼)</p>
<p>Di conseguenza, chi intende beneficiare della rottamazione deve verificare innanzitutto se il proprio Comune o ente territoriale ha aderito alla misura.</p>
<p>Non basta avere un debito con il Comune</p>
<p>Un aspetto particolarmente importante è che la rottamazione non riguarda indistintamente qualsiasi debito tributario locale.</p>
<p>La misura interessa i carichi affidati all’agente della riscossione e rientranti nei requisiti previsti dalla normativa.</p>
<p>Pertanto, un contribuente che abbia semplicemente ricevuto un avviso di accertamento dal Comune, ma che non abbia ancora un carico affidato all’agente della riscossione, dovrà verificare attentamente se la propria posizione può essere definita.</p>
<p>Le nuove scadenze per i contribuenti</p>
<p>Il calendario della procedura è stato modificato nel corso del 2026.</p>
<p>Secondo il nuovo cronoprogramma, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili le informazioni relative ai carichi definibili e le modalità operative entro il 15 ottobre 2026.</p>
<p>La presentazione delle domande da parte dei contribuenti è prevista dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026. (INFORMA ENTI LOCALI⁠￼)</p>
<p>Successivamente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà comunicare al contribuente l’importo effettivamente dovuto e il relativo piano di pagamento.</p>
<p>La prima o unica rata è prevista per il 31 marzo 2027. (studioteruzzi.it⁠￼)</p>
<p>Possibilità di pagamento rateale</p>
<p>Uno degli aspetti più interessanti della misura è la possibilità di distribuire il pagamento nel tempo.</p>
<p>Il contribuente potrà quindi scegliere, secondo le modalità stabilite dalla normativa, tra il pagamento in un’unica soluzione e il pagamento rateale.</p>
<p>La rateizzazione può arrivare fino a 54 rate, rendendo la definizione particolarmente interessante anche per imprese e famiglie che non dispongono della liquidità necessaria per estinguere immediatamente il debito. (INFORMA ENTI LOCALI⁠￼)</p>
<p>E chi ha già una rateizzazione?</p>
<p>La situazione deve essere valutata caso per caso.</p>
<p>La possibilità di accedere alla definizione agevolata può riguardare anche posizioni per le quali è già presente un piano di rateizzazione, ma occorre verificare le condizioni previste dalla normativa e gli eventuali effetti della nuova definizione sul piano precedente.</p>
<p>In alcune procedure locali già attivate nel 2026, ad esempio, è prevista la possibilità di definire il debito residuo rinunciando al precedente piano di rateizzazione. (comune.enna.it⁠￼)</p>
<p>Multe stradali: attenzione alle regole specifiche</p>
<p>Particolare attenzione deve essere prestata alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.</p>
<p>Per le multe, infatti, il meccanismo della definizione agevolata non è necessariamente identico a quello previsto per i tributi. Occorre distinguere la sanzione originaria dagli interessi e dagli altri oneri accessori.</p>
<p>Per questo motivo, prima di presentare la domanda è opportuno verificare esattamente quali componenti del debito possono essere eliminate.</p>
<p>Cosa deve fare il contribuente</p>
<p>Per chi ha debiti con un ente locale, il consiglio è di procedere in questo modo:</p>
<p>1. Verificare i propri carichi<br />
Controllare la propria situazione debitoria presso Agenzia delle Entrate-Riscossione.</p>
<p>2. Verificare l’adesione dell’ente<br />
Controllare sul sito istituzionale del Comune, della Regione o dell’ente interessato l’eventuale deliberazione di adesione.</p>
<p>3. Individuare i carichi definibili<br />
Non tutti i debiti locali sono automaticamente compresi nella rottamazione.</p>
<p>4. Attendere le modalità operative<br />
Le informazioni e gli strumenti per la presentazione della domanda saranno resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.</p>
<p>5. Presentare la domanda entro il termine<br />
La finestra prevista è dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.</p>
<p>6. Valutare il piano di pagamento<br />
Una volta ricevuta la comunicazione delle somme dovute, sarà possibile verificare la convenienza del pagamento in unica soluzione oppure a rate.</p>
<p>Un’opportunità da non sottovalutare</p>
<p>La nuova definizione agevolata rappresenta un’opportunità importante per chi ha accumulato negli anni debiti relativi a IMU, TARI, bollo auto, multe e altre entrate locali, soprattutto quando il debito è cresciuto considerevolmente a causa di interessi, sanzioni e oneri.</p>
<p>Il punto fondamentale, però, è verificare l’adesione del proprio ente territoriale e, successivamente, controllare quali singoli carichi possono essere effettivamente inseriti nella definizione.</p>
<p>Per contribuenti e imprese, quindi, i prossimi mesi saranno decisivi: da ottobre 2026 sarà possibile presentare le domande, mentre il primo pagamento è previsto nel 2027.</p>
<p>Studimpresa continuerà a seguire l’evoluzione della procedura e a fornire aggiornamenti sulle modalità di adesione e sui provvedimenti dei singoli Comuni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/08/08/rottamazione-dei-tributi-locali-le-novita-dopo-il-decreto-di-fine-luglio-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus Colonnine 2026: contributo dell’80%, domande ancora in attesa</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/08/03/bonus-colonnine-2026-contributo-dell80-domande-ancora-in-attesa/</link>
		<comments>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/08/03/bonus-colonnine-2026-contributo-dell80-domande-ancora-in-attesa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 21:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studimpresa.it/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Bonus Colonnine 2026: quando sarà possibile presentare la domanda? Buone notizie per chi intende installare una colonnina di ricarica per veicoli elettrici: anche per il 2026 è previsto il Bonus Colonnine Domestiche, che consente di ottenere un contributo pari all’80% delle spese sostenute. Tuttavia, al momento, non è ancora possibile presentare le domande, poiché si]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bonus Colonnine 2026: quando sarà possibile presentare la domanda?</p>
<p>Buone notizie per chi intende installare una colonnina di ricarica per veicoli elettrici: anche per il 2026 è previsto il Bonus Colonnine Domestiche, che consente di ottenere un contributo pari all’80% delle spese sostenute. Tuttavia, al momento, non è ancora possibile presentare le domande, poiché si è in attesa dell’apertura dello sportello da parte di Invitalia e della pubblicazione delle istruzioni operative.</p>
<p>Chi può beneficiare dell’agevolazione?</p>
<p>Il bonus è destinato a:</p>
<ul>
<li>persone fisiche che installano infrastrutture di ricarica presso la propria abitazione;</li>
<li>condomìni che realizzano impianti destinati alle parti comuni.</li>
</ul>
<p>Entità del contributo</p>
<p>L’agevolazione copre:</p>
<ul>
<li>80% delle spese ammissibili;</li>
<li>fino a 1.500 euro per ciascun richiedente persona fisica;</li>
<li>fino a 8.000 euro per gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomìni.</li>
</ul>
<p>Tra le spese generalmente ammissibili rientrano l’acquisto e l’installazione della colonnina, gli impianti elettrici necessari, le opere murarie strettamente collegate e gli oneri tecnici previsti dalla normativa.</p>
<p>Domande ancora sospese</p>
<p>Ad oggi non è stata ancora comunicata la data di apertura della piattaforma per l’invio delle richieste. Saranno il Ministero competente e Invitalia a rendere note, con un apposito avviso, le modalità operative, i termini e la documentazione necessaria.</p>
<p>Chi intende usufruire dell’incentivo è consigliato di conservare con attenzione tutta la documentazione relativa all’intervento, comprese fatture e pagamenti effettuati con modalità tracciabili.</p>
<p>Cosa fare nell’attesa</p>
<p>In vista dell’apertura dello sportello è opportuno:</p>
<ul>
<li>verificare che l’impianto sia conforme ai requisiti previsti;</li>
<li>conservare tutta la documentazione di spesa;</li>
<li>monitorare gli aggiornamenti pubblicati da Invitalia e dal Ministero.</li>
</ul>
<p>In conclusione il Bonus Colonnine 2026 rappresenta un’importante opportunità per favorire la mobilità elettrica e ridurre il costo dell’installazione delle infrastrutture di ricarica domestica. Per il momento, però, occorre attendere l’apertura ufficiale delle domande. Non appena saranno pubblicate le istruzioni operative, sarà fondamentale presentare tempestivamente la richiesta, nel rispetto dei termini previsti.</p>
<p>Studimpresa continuerà a seguire gli sviluppi della misura, fornendo aggiornamenti tempestivi sulle date di apertura, sui requisiti e sulle modalità di accesso al contributo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/08/03/bonus-colonnine-2026-contributo-dell80-domande-ancora-in-attesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
