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	<title>Studimpresa &#187; Acconto IVA 2024</title>
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		<title>VERSAMENTO ACCONTO IVA ENTRO IL 27 DICEMBRE</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 00:20:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Acconto Iva]]></category>
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		<description><![CDATA[Il 27 dicembre è il termine ultimo per versare, con modalità telematiche, l’importo dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell&#8217;ultimo trimestre dell’anno Si inserisce tra Natale e San Silvestro l’ultimo degli anticipi d’imposta: è l’acconto dell’imposta sul valore aggiunto e va versato entro venerdì 27 dicembre. Devono pagarlo tutti i titolari]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 class="article__subtitle"><span style="font-size: 10pt;">Il 27 dicembre è il termine ultimo per versare, con modalità telematiche, l’importo dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell&#8217;ultimo trimestre dell’anno</span></h3>
<p>Si inserisce tra Natale e San Silvestro l’ultimo degli anticipi d’imposta: è l’acconto dell’imposta sul valore aggiunto e va versato entro venerdì 27 dicembre. Devono pagarlo tutti i titolari di partita Iva, con diverse eccezioni, tra cui i contribuenti non tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche. In ogni caso, l’acconto non si versa se l’importo dovuto è inferiore a 103,29 euro.</p>
<p><strong>Chi versa e chi no</strong><br />
Sono obbligati al pagamento dell&#8217;acconto tutti i contribuenti Iva tranne, come anticipato, coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.</p>
<p>Sono, invece, esonerati dal versamento coloro che non dispongono di uno dei due dati: “storico” o “previsionale”, su cui sostanzialmente si basa il calcolo.<br />
Ad esempio, è il caso dei contribuenti che:</p>
<ul>
<li>hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l&#8217;attività</li>
<li>hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso</li>
<li>pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l&#8217;ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta.</li>
</ul>
<p>Non sono, poi, obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.</p>
<p>Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto:</p>
<ul>
<li>i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell&#8217;imposta</li>
<li>i produttori agricoli (articolo 34, comma 6, del decreto Iva – Dpr n. 633/1972)</li>
<li>i contribuenti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale</li>
<li>le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario</li>
<li>i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo</li>
<li>gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva</li>
</ul>
<p><strong>La misura dell’acconto</strong><br />
Le variabili che influiscono sulla determinazione dell’importo da versare come anticipo sono sostanzialmente due: la periodicità adottata dal contribuente e il metodo di calcolo, scelto tra lo storico, il previsionale e l’analitico. Una scelta che va fatta, sostanzialmente, in base alla convenienza del singolo contribuente.</p>
<p>Quando la preferenza cade sul <strong>metodo storico</strong>, che è il più selezionato perché a basso rischio, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato – o che avrebbe dovuto essere effettuato – per il mese di dicembre o l’ultimo trimestre dell’anno scorso.</p>
<p>In pratica, la base di calcolo, su cui applicare detta percentuale, è il debito d’imposta risultante:</p>
<ul>
<li>dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2023, per i contribuenti mensili</li>
<li>dalla dichiarazione annuale Iva o dal modello Redditi 2024, per i trimestrali</li>
<li>dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno scorso, per i trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, eccetera).</li>
</ul>
<p>Se, invece, si sceglie il <strong>metodo previsionale</strong>, il sentiero è meno sicuro, poiché l’operazione di calcolo prende le mosse da un’ipotesi: quella, cioè, di realizzare un volume d’affari minore rispetto all’anno precedente. L’ammontare dell’acconto, quindi, non è determinato partendo da dati effettivi riferiti al passato ma, al contrario, sulla base di una stima del debito tributario che, secondo il contribuente, risulterà dall’ultima liquidazione periodica 2024 o dalla dichiarazione annuale.</p>
<p>Anche in questo caso, la percentuale da applicare sulla previsione di debito per il 2024 è uguale all’88 per cento.</p>
<p>Quando, infine, il calcolo segue le regole del <strong>metodo analitico</strong>, la percentuale dell’acconto sale al 100% dell’imposta risultante da una straordinaria, ma effettiva, liquidazione periodica al 20 dicembre 2024, effettuata prendendo in considerazione le fatture relative ad acquisti e vendite, registrate o che dovevano essere registrate dal 1° al 20 dicembre, in caso di contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, nell’ipotesi di trimestrali. Optando per questo metodo, in sostanza, emerge il reale debito d’imposta accumulato fino a quella data.</p>
<p><strong>E se cambia la periodicità…</strong><br />
Nel caso di variazione della periodicità di liquidazione rispetto al 2023:</p>
<ul>
<li>da trimestrale a mensile, il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo di acconto è pari a un terzo dell’imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale per il 2023</li>
<li>da mensile a trimestrale, l’anticipo dell’88% va determinato in base alla somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.</li>
</ul>
<p><strong>Il pagamento</strong><br />
Il versamento dell’acconto va effettuato utilizzando il modello di F24, da presentare in modalità esclusivamente telematica, con la possibilità di compensare il dovuto con eventuali crediti di imposte e contributi.<br />
Nel modello vanno riportati i codici tributo:</p>
<ul>
<li><strong>6013</strong>, per i contribuenti mensili</li>
<li><strong>6035</strong>, per quelli trimestrali.</li>
</ul>
<p>L’anno di riferimento da indicare è il 2024.</p>
<p>A questo proposito, ricordiamo che quanto versato potrà essere sottratto dall’imposta risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2025), al quarto trimestre 2024 per i trimestrali speciali (versamento entro il 16 febbraio 2025), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2024 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2025).</p>
<p><strong>Un caso particolare</strong><br />
I contribuenti con contabilità separata (articolo 36 del Dpr 633/1972) devono determinare diversi acconti per ogni attività svolta e, quindi, sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni d’imposta. Fatto questo, l’anticipo consiste nella somma dei dati relativi alle differenti attività, compensando gli importi a debito</p>
<p><span style="font-size: 8pt;">Fonte Fisco Oggi </span></p>
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