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	<title>Studimpresa &#187; Adesione</title>
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	<description>il nuovo modo di fare consulenza</description>
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		<title>ULTIME NEWS DECRETO MILLE PROROGHE</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 19:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adesione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto mille proroghe]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte fiscomania]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[superbonus]]></category>

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		<description><![CDATA[Approvato il 15 febbraio c.a. la prima versione del Decreto con sostanziali novità rispetto alla bozza di fine anno, arrivando il 16 febbraio alle commissioni competenti della camera in attesa dell’approvazione finale, il 27 febbraio 2023. Partiamo dalla Cessione del Credito, che viene slittato al 31 marzo 2023, ovvero, entro il 31 marzo  è ancora possibile]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Approvato il 15 febbraio c.a. la prima versione del Decreto con sostanziali novità rispetto alla bozza di fine anno, arrivando il 16 febbraio alle commissioni</p>
<p>competenti della camera in attesa dell’approvazione finale, il 27 febbraio 2023.</p>
<p>Partiamo dalla Cessione del Credito, che viene slittato al 31 marzo 2023, ovvero, entro il 31 marzo  è ancora possibile comunicare,</p>
<p>tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, la volontà di accedere a questa vantaggiosa alternativa per recuperare parte degli investimenti già sostenuti sugli</p>
<p>interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico delle proprie case a lavori già avviati (mentre per quelli in fase di avviamento è appena arrivato lo stop alla cessione del credito).</p>
<p>La cessione del credito può rappresentare una soluzione più rapida per rientrare dell’investimento sostenuto, anziché aspettare il rimborso dello Stato,</p>
<p>tramite il 730, spalmato solitamente nell’arco di dieci anni. Infatti, con questa opzione si cede il proprio credito ad una banca che anticipa subito la somma spettante.</p>
<p>La cessione del credito resta valida per i lavori di ristrutturazioni già avviati e per chi ha già richiesto:</p>
<ol type="1">
<li>superbonus;</li>
<li>bonus ristrutturazione: con una detrazione fino al 50% dell’IRPEF fino ad un massimo di 96.000 euro di spesa;</li>
<li>bonus condizionatori :con una detrazione dal 50 % (se richiesto per la ristrutturazione di una casa come bonus mobili)</li>
</ol>
<p>oppure al 65% (se rientra nell’Ecobonus, per il risparmio energetico);</p>
<ol type="1">
<li>ecobonus: in particolare, per il bonus tende da sole e il bonus zanzariere che rientrano in quest’agevolazione.  La detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi è del 50%,</li>
</ol>
<p>su una spesa massima di 60.000 euro per abitazione. (quindi si detrae una somma massima di 30.000).</p>
<p>In alternativa, alla cessione del credito è ancora possibile, entro marzo, richiedere lo sconto diretto in fattura per i lavori avviati di riqualificazione dei propri immobili.</p>
<p id="h-bonus-prima-casa-la-proroga-del-fondo-di-garanzia-e-dei-mutui-agevolati-per-gli-under-36">Buone notizie anche per i giovani che intendono comprare la loro prima casa: il Parlamento ha deciso di posticipare al 30 giugno anziché al 30 marzo 202<strong>3,</strong></p>
<p> la possibilità di richiedere la garanzia massima dell’80% a valere sul Fondo di Garanzia dello Stato per l’accensione di mutui destinati a categorie prioritarie (con particolari requisiti di reddito ed età).</p>
<p>Inoltre, il decreto Milleproroghe dà il nulla osta per l’utilizzo dell’aliquota agevolata senza alcuna scadenza, sull’imposta di registro per l’acquisto della prima abitazione.</p>
<p>Infine, sono slittati i termini per:</p>
<ul>
<li>il trasferimento della residenza della propria abitazione, da 18 a un massimo di 37 mesi;</li>
</ul>
<ul>
<li>riacquistare la casa dopo l’alienazione dell’immobile acquistato con il bonus prima casa, e completare il passaggio di proprietà, da un anno a un massimo di 2 anni e 7 mesi;</li>
</ul>
<ul>
<li>ottenere un credito d’imposta, in caso di riacquisto dell’immobile, a favore del nuovo acquirente, se di una prima casa, entro un anno</li>
</ul>
<p>Se molti speravano in una proroga del bonus TV, rimarranno delusi. Infatti, il decreto Milleproroghe (art. 12, comma 2-bis)  prevede la possibilità solo per gli enti del Terzo settore</p>
<p>di ottenere, entro la data del 31 dicembre 2023, dispositivi idonei alla ricezione di programmi televisivi secondo i nuovi standard (DVBT2/HEVC) ad prezzo non superiore ai 30 euro.</p>
<p>Slitta anche il termine per completare gli investimenti in beni altamente tecnologici oppure ordinari, rientranti nel credito d’imposta beni strumentali 4.0. In un primo momento, i termini per</p>
<p>usufruire dell’agevolazione erano i seguenti:</p>
<ul>
<li>30 giugno di quest’anno per i beni materiali, non tecnologicamente avanzati e immateriali 4.0;</li>
</ul>
<ul>
<li>30 settembre 2023 per i beni materiali 4.0.</li>
</ul>
<p>Dopo il decreto Milleproroghe, fino al 30 novembre 2023, è possibile richiedere la detrazione IRPEF 2023 relativa alla spesa sostenuta sui beni strumentali,</p>
<p>prenotati con acconto del 20% entro il 31 dicembre 2022.</p>
<p>Anche il credito d’imposta per l’acquisto di carburante da parte delle aziende agricole, è stato posticipato dal 31 marzo al 30 giugno 2023. Entro il 16 marzo 2023, occorre inviare all’Agenzia delle</p>
<p>Entrate la documentazione che attesti l’importo del credito maturato nel 2022 (ossia le spese sostenute).</p>
<p>Con il decreto Milleproroghe arriva un’ulteriore novità per le imprese, riguardo all’IVA. Si ha tempo fino al primo gennaio 2024 per inviare i dati sulle operazioni effettuate giornalmente, attraverso metodi di</p>
<p>pagamento tracciabili, rispetto alla totalità dei corrispettivi delle operazioni imponibili.</p>
<p>Prorogata anche al 2024, l’obbligo di fatturazione elettronica per il personale sanitario.</p>
<p>Per le famiglie, il Parlamento ha approvato l’estensione da 12 a 24 mesi del termine di scadenza per il Family Act, ossia di tutti quegli interventi previsti dal Governo,</p>
<p>in favore delle coppie con figli. Tra di essi, ricordiamo l’assegno unico universale nel 2023 e il rafforzamento dei  congedi parentali per i lavoratori dipendenti.</p>
<p>Novità anche nei contratti di lavoro:</p>
<p>I lavoratori fragili, pubblici e privati, potranno lavorare in smart working fino al 30 giugno 2023 (anziché fino a marzo). I lavoratori del settore privato, inoltre,</p>
<p>potranno optare per il lavoro agile anche se genitori di figli fino a 14 anni.</p>
<p>Inoltre, il testo dell’emendamento posticipa per il biennio 2024-2025, il contratto di espansione che favorisce il ricambio generazionale all’interno delle grandi aziende.</p>
<p>La misura incentiva l’esodo anticipato dal lavoro di 5 anni di chi è prossimo alla pensione e l’assunzione di giovane personale.</p>
<p>In aggiunta, se le aziende si impegnano ad assumere:</p>
<ul>
<li>almeno un lavoratore ogni tre anni possono versare meno indennità con il supporto INPS per 12 mesi;</li>
</ul>
<ul>
<li>50% dei lavoratori sotto i 35 anni, il sostegno per l’impresa dura 24 mesi.</li>
</ul>
<p>Infine, sempre in ambito lavorativo, vengono prorogati dal 2024 al 2025:</p>
<ul>
<li>gli interventi di riduzione oraria e integrazione salariale per 18 mesi e per determinate categorie di lavoratori in aziende con almeno 50 dipendenti;</li>
</ul>
<ul>
<li>i contratti di somministrazione a tempo determinato che possono durare fino 3 anni anziché 24 mesi.</li>
</ul>
<p>Anche per il 2023, viene rifinanziato il  fondo nuove competenze con 230 milioni di euro. Fino alla fine dell’anno, le aziende possono rimodulare l’orario di lavoro</p>
<p>al fine di implementare le conoscenze e le competenze dei propri dipendenti tramite corsi di formazione specifici.</p>
<p>In conclusione, con il Decreto Milleproroghe, viene esteso il termine fino dal 31 marzo per:</p>
<ul>
<li>dichiarare l’opposizione allo stralcio delle cartelle fino a 1000 euro (dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) previsto inizialmente dalla Legge di Bilancio entro il 31 gennaio 2023 da parte di enti</li>
</ul>
<p>pubblici come i Comuni;</p>
<ul>
<li>adottare disposizioni sullo stralcio in maniera completa, annullando l’intera somma dovuta, oltre agli interessi e le sanzioni, da parti di enti non statali .</li>
</ul>
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		<title>ROTTAMAZIONE QUATER COME ADERIRE</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 21:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[Adesione]]></category>
		<category><![CDATA[fonte fiaco]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte fiscomania]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la Rottamazione Quater, sta per arrivare un nuovo condono sulle cartelle esattoriali,m. Questa nuova forma di definizione agevolata delle cartelle ha trovato spazio all’interno della Legge di Bilancio 2023 e che permetterà agli italiani di avvicinarsi a quella pace fiscale più volte evocata dalla Lega in campagna elettorale. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la Rottamazione Quater, sta per arrivare un nuovo condono sulle cartelle esattoriali,m.</p>
<p>Questa nuova forma di definizione agevolata delle cartelle ha trovato spazio all’interno della Legge di Bilancio 2023 e che permetterà agli italiani di avvicinarsi a quella pace fiscale più volte evocata dalla Lega in campagna elettorale.</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito alcuni chiarimenti in merito, tra cui la data per presentare la domanda di adesione, le modalità di pagamento delle rate e gli importi esclusi.</p>
<p>Partiamo dalle MiniCartelle o cartelle che possono ottenere il saldo e stralcio :  per tali quelle il cui controvalore non supera i 1.000 euro. 45 della Legge di Bilancio 2023 prevede lo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.<br />
Pertanto, al contribuente non è richiesta alcuna attività per ottenere la cancellazione del debito, né l’esibizione di alcuna specifica richiesta.</p>
<p>Per la Rottamazione invece , si prendono in considerazione i carichi tributari e contributivi del periodo sopra indicato, anche se non fosse ancora stata notificata la cartella di pagamento. Per quanto riguarda i carichi contributivi delle casse di previdenza, tali ruoli rientrano nella procedura solo se l’ente previdenziale ha deliberato positivamente entro fine gennaio.</p>
<p>Rientrano nella procedura di rottamazione i carichi tributari e contributivi del periodo sopra indicato, anche se non fosse ancora stata notificata la cartella di pagamento. Per quanto riguarda i carichi contributivi delle casse di previdenza, tali ruoli rientrano nella procedura solo se l’ente previdenziale ha deliberato positivamente entro fine gennaio.</p>
<p>Rientrano nella procedura di rottamazione i carichi tributari e contributivi del periodo sopra indicato, anche se non fosse ancora stata notificata la cartella di pagamento. Per quanto riguarda i carichi contributivi delle casse di previdenza, tali ruoli rientrano nella procedura solo se l’ente previdenziale ha deliberato positivamente entro fine gennaio.</p>
<p>.Attraverso l’adesione alla procedura di definizione agevolata delle cartelle sono dovute le sole somme relative a:</p>
<ul>
<li>Tributi a <strong>titolo di capitale</strong>;</li>
<li>Spese legate alle <strong>procedure esecutive di riscossione </strong>già avviate;</li>
<li>Spese di <strong>notifica della cartella</strong> di pagamento.</li>
</ul>
<p>Con la definizione agevolata, non risulteranno più dovute:</p>
<ul>
<li>Interessi;</li>
<li>Interessi di mora;</li>
<li>Sanzioni amministrative;</li>
<li>Somme aggiuntive dovute sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali;</li>
<li>Aggio dovuto all’agente della riscossione.</li>
</ul>
<p>Con la rottamazione i seguenti importi inseriti nel ruolo, attraverso la definizione agevolata, non risulteranno più dovute:</p>
<ul>
<li>Interessi;</li>
<li>Interessi di mora;</li>
<li>Sanzioni amministrative;</li>
<li>Somme aggiuntive dovute sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali;</li>
<li>Aggio dovuto all’agente della riscossione.</li>
</ul>
<ul>
<li>In un <strong>unica soluzione</strong> entro il <strong>31 luglio 2023</strong>;</li>
<li>In forma <strong>rateale</strong> in un massimo di <strong>18 rate</strong>(in 5 anni).</li>
</ul>
<p>In caso di pagamento rateale la<strong> prima </strong>e la <strong>seconda</strong> rata, di importo pari al <strong>10%</strong> delle somme dovute complessivamente ai fini della definizione agevolata, scadono il <strong>31 luglio</strong> ed il <strong>30 novembre 2023</strong>. Le rate successive, di pari ammontare, hanno scadenza il <strong>28 febbraio</strong>, il <strong>31 maggio</strong>, il <strong>31 luglio</strong> ed il <strong>30 novembre </strong>di ciascuna annualità a partire dal 2024. Naturalmente, a partire dal 1° agosto 2023 è dovuto il versamento degli <strong>interessi</strong>, calcolati al tasso annuo del <strong>2% annuo</strong>.</p>
<p>Per quanto riguarda le <strong>modalità di pagamento</strong>, le informazioni sinora a disposizione prevedono che:</p>
<ul>
<li>Possa essere effettuata una procedura di <strong>domiciliazione bancaria</strong> sul conto corrente del contribuente, attraverso procedura da comunicare all’agente della riscossione;</li>
<li>Mediante l’utilizzo di<strong> moduli di pagamento precompilati</strong> messi a disposizione dall’agente della riscossione al momento dell’accettazione della domanda;</li>
<li>Attraverso il <strong>pagamento diretto</strong>recandosi presso gli sportelli dell’agente della riscossione.</li>
</ul>
<p>Il contribuente è tenuto a presentare apposita <strong>domanda all’agente della riscossione</strong> per indicare la volontà di adesione alla definizione agevolata. La domanda deve essere presentata <strong>entro la scadenza del 30 aprile 2023</strong>. Agenzia delle Entrate riscossione ha messo a disposizione l’apposita <strong>domanda</strong>, che deve essere predisposta ed inviata esclusivamente con <strong>modalità telematiche</strong>.</p>
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