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	<title>Studimpresa &#187; Agenzia delle entrate</title>
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	<description>il nuovo modo di fare consulenza</description>
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		<title>Concordato Biennale Preventivo Ultimissime</title>
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		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 07:28:29 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Concordato biennale preventivo]]></category>

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		<description><![CDATA[CBP PROROGA PER L’ADESIONE AL 12 DICEMBRE 2024 Chi ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 decidendo di non aderire al concordato preventivo biennale ha ora la possibilità di tornare sui propri passi, presentando una dichiarazione integrativa con l’adesione entro in 12 dicembre 2024, esclusi dalla nuova proroga i forfettari .]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CBP PROROGA PER L’ADESIONE AL 12 DICEMBRE 2024<br />
Chi ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 decidendo di non aderire al concordato preventivo biennale ha ora la possibilità di tornare sui propri passi, presentando una dichiarazione integrativa con l’adesione entro in 12 dicembre 2024, esclusi dalla nuova proroga i forfettari .</p>
<p>Con il concordato, l’istituto del Cpb, consente di concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netta da assoggettare ad imposta nel biennio successivo (2024-2025).</p>
<p>Il decreto in esame quindi dà una nuova possibilità ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità che, pur avendo i requisiti, non avevano aderito al concordato.</p>
<p>Lo slittamento dei termini introdotto dal Dl 167/2024 non vale se nella dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d&#8217;imposta, o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.</p>
<p>Chi usufruirà di questa ulteriore finestra potrà aderire allo speciale regime di ravvedimento previsto dall’articolo 2-quater del Dl n. 113/2024</p>
<p>.</p>
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		<title>L’ITALIA IL PAESE DEI CONDONI</title>
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		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 21:18:14 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L’Italia e’ sempre più  il paese dei condoni,   infatti dopo la chiusura dei termini del condono Equitalia , il nostro governo sta pensando anche ad un condono fiscale , così da premiare gli evasori. Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e Vice-Premier Matteo Salvini rilancia. Dopo la proposta di un condono edilizio volto a]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’Italia e’ sempre più  il paese dei condoni,   infatti dopo la chiusura dei termini del condono Equitalia , il nostro governo sta pensando anche ad un condono fiscale , così da premiare gli evasori.</p>
<p>Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e Vice-Premier Matteo Salvini rilancia. Dopo la proposta di un condono edilizio volto a sanare i piccoli abusi scaturiti da “variazioni non essenziali” si fa avanti con una nuova sanatoria: il condono fiscale. L’idea è quella di una nuova rottamazione per spingere i debitori del fisco a saldare una percentuale di quanto dovuto stralciando il resto del debito. Il riferimento sarebbe alle sole cartelle fino a 30 mila euro.</p>
<p>La strategia si fonderebbe quindi sul favorire l’adempimento spontaneo dei ‘piccoli’ evasori raggiungendo una sorta di compromesso col fisco.</p>
<p>Un modo, questo, per fare cassa, trovando risorse per la legge di bilancio anche attraverso questo éscamotage. Vediamo di seguito di conoscerne maggiori dettagli.</p>
<p>L’ipotesi su cui il leader leghista è tornato a fare pressioni consisterebbe in una pace fiscale circoscritta ai debiti fino a 30.000 euro. Questi ultimi, col condono fiscale, potrebbero essere eliminati in parte mediante il pagamento di una percentuale del debito al fisco (si sta pensando al 10%), senza aggiungervi sanzioni nè interessi. Un nuovo ‘saldo e stralcio’ dunque.</p>
<p>Non è chiaro ancora se le limitazioni precedenti verranno mantenute o se la platea di coloro che potranno richiedere questa agevolazione sarà allargata. In ogni caso secondo Salvini replicare questo meccanismo costituirebbe un’azione di “buonsenso” in grado di aiutare coloro che hanno dichiarato il debito ma non sono stati in grado di pagare le tasse. Allo stesso tempo, permetterebbe allo Stato di recuperare fondi che altrimenti rimarrebbero inesigibili.</p>
<p>Ma c’è dell’altro. La sanatoria in questione potrebbe essere estesa solo a chi ha redditi imponibili compresi entro una certa soglia. Si starebbe pensando nello specifico a un imponibile Irpef compreso tra i 40 e i 50mila euro di media negli ultimi quattro anni.                Al riguardo però non si hanno ancora certezze, e si parlerebbe anche di prendere in considerazione un ISEE entro i 25 mila euro. Tutto è quindi ancora da definire se dovesse passare.</p>
<p>Se però il condono fiscale fosse così impostato potrebbe favorire chi ha visto le proprie entrate diminuire negli ultimi anni per effetto della pandemia, evitando al contempo di favorire i ‘furbetti’ che al contrario non versano in una situazione di difficoltà economica.</p>
<p>Nel frattempo la proposta di Salvini sta facendo discutere, e non sembra mettere d’accordo tutti, nemmeno all’interno della stessa compagine governativa.</p>
<p>Il problema secondo molti risiederebbe a monte. La riforma fiscale che il governo dovrà portare a termine entro fine legislatura dovrebbe aiutare a semplificare ogni aspetto burocratico e di comunicazione tra cittadini e fisco, e se poi si aggiunge il discorso sul taglio del cuneo fiscale, dell’ampliamento della no tax area e della detassazione delle tredicesime è chiaro che una minore pressione fiscale sui contribuenti ridurrebbe anche i casi di evasione fiscale. E di questo parere sono molti professionisti, tra cui la presidente dell’Ordine dei commercialisti di Milano Marcella Caradonna, che da sempre reclama “un diverso rapporto fra contribuente e Stato attraverso una semplificazione e una riduzione delle norme“.</p>
<p>Si è dichiarato contrario al condono fiscale il presidente dell’Istituto nazionale dei tributaristi Riccardo Alemanno, convinto che con questa ennesima sanatoria si vada a vanificare il lavoro dei professionisti, sebbene proprio la farraginosità del sistema sia l’alibi che giustifica sanatorie e condoni. E sulla stessa linea della contrarietà anche il viceministro all’Economia e alla Finanza, Maurizio Leo: “Stiamo cercando di cambiare rotta, la flat tax è un’obiettivo di legislatura“. In buona sostanza prima di concentrarsi sui condoni si sta attendendo l’esito della rottamazione quater. Tra ottobre e novembre infatti si potrà capire se sarà andata a buon fine o se sarà l’ennesima rottamazione fallita perché prevede poche rate, troppo alte e troppo ravvicinate.</p>
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		<title>BONUS EDILIZI : NEWS SUI CONTROLLI PREVENTIVI</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 23:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[Circolare 16/E]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova Circolare Agenzia entrate]]></category>

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		<description><![CDATA[CON LA CIRCOLARE 16/E  L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA FORNITO CHIARIMENTI SULL’ASSEVERAZIONE  E VISTO DI CONFORMITÀ  DEI BONUS  EDILIZI  E SUI RELATIVI CONTROLLI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E’ del 29 novembre l’ultima circolare emanata dall’Agenzia delle entrate in merito  ai superbonus edilizia alla luce delle  nuove misure introdotte  Dl 157 /2021. La circolare firmata dal]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CON LA CIRCOLARE 16/E  L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA FORNITO CHIARIMENTI SULL’ASSEVERAZIONE  E VISTO DI CONFORMITÀ  DEI BONUS  EDILIZI  E SUI RELATIVI CONTROLLI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE</p>
<p>E’ del 29 novembre l’ultima circolare emanata dall’Agenzia delle entrate in merito  ai superbonus edilizia alla luce delle  nuove misure introdotte  Dl 157 /2021.</p>
<p class="done">La circolare firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi:</p>
<ul type="disc">
<li>al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio)</li>
<li>e all’asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi.</li>
</ul>
<p class="done">Nella stessa circolare, in merito ai controlli si chiarisce che, entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio. Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni).</p>
<p class="done">Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.</p>
<p class="done">Nella circolare di cui si tratta l&#8217;agenzia delle entrate inserisce anche le misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. In particolare, l’articolo 2 del Decreto anti-frodi inserisce, dopo l’articolo 122 del Decreto rilancio, l’articolo 122-bis, rubricato «<em>Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi»</em>.</p>
<p class="done">Come chiarito dalla relazione illustrativa al Decreto anti-frodi, tale articolo contiene disposizioni che assolvono a funzioni di presidio preventivo, fermi restando i poteri di controllo nel merito dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle operazioni di cessione dei crediti avvenute sia antecedentemente sia successivamente all’entrata in vigore della norma.</p>
<p class="done">Ai sensi del comma 1 dell’articolo 122-bis del Decreto rilancio, l’Agenzia delle entrate – entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, trasmesse all’Agenzia delle entrate ha la facoltà di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni dalla data di sospensione, gli effetti delle predette comunicazioni.</p>
<p class="done">Deve trattarsi di comunicazioni che presentano profili di rischio utilizzabili dall’Agenzia delle entrate ai fini del relativo controllo preventivo. Tali profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:</p>
<ul>
<li>alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell&#8217;Amministrazione finanziaria;</li>
<li>ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;</li>
<li>ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni. Il comma 2 dell’articolo 122-bis del Decreto rilancio prevede che, se all’esito del controllo, tali rischi:
<ul>
<li>risultano confermati, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione;</li>
<li>non risultano confermati, ovvero se risulta decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione senza che i rischi risultino confermati, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p class="done">Ciò premesso, il termine di utilizzo del credito è da ritenersi prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni), se all’esito della predetta attività di controllo i rischi di frode non siano stati confermati.</p>
<p class="done">Il comma 3 dell’articolo 122-bis del Decreto rilancio prevede che, «<em>Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazioni si considera non avvenuta ai sensi del comma 2</em>».</p>
<p class="done">Resta inteso che il sopra descritto presidio preventivo posto in essere dall’Agenzia delle entrate non esonera i soggetti coinvolti nelle cessioni, quali i cessionari ed i fornitori che acquistano il credito a fronte del contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, dal ricorso all’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente.</p>
<p class="done">Difatti, né la mancata selezione della specifica comunicazione tra quelle oggetto di sospensione, né la rimozione della sospensione inizialmente operata, ovvero il decorso dei 30 giorni senza conferma dei profili di rischio, precludono gli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria e, pertanto, non costituiscono alcun riconoscimento circa la spettanza della specifica agevolazione: il presidio preventivo antifrode de quo si fonda sull’analisi dei profili di rischio individuati dal legislatore, idonei ad intercettare (e bloccare) le più rilevanti condotte illecite, ma non rappresenta un controllo sostanziale dell’agevolazione, né della regolarità della comunicazione.</p>
<p class="done"> Il comma 4 dell’articolo 122-bis del Decreto rilancio prevede che i soggetti obbligati che intervengono nelle cessioni comunicate non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 («Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette») e 42 («Astensione») del predetto d.lgs. n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.</p>
<p class="done">Come chiarito dalla relazione illustrativa al Decreto anti-frodi, ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell’obbligo di comunicazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF), è necessario tenere conto dei rischi connessi con:</p>
<ul>
<li>l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi;</li>
<li>la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;</li>
<li>lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’ampia platea di cedenti.</li>
</ul>
<p class="done">Pertanto, si ritiene che laddove ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette, a prescindere dall’effettivo assolvimento del relativo obbligo da parte dei soggetti obbligati e ciononostante detti soggetti obbligati procedano all’acquisto del credito, tale condotta è valutata anche ai fini del concorso nelle violazioni relative all’utilizzo dei crediti in argomento.</p>
<p class="done">Infine, il comma 5 dell’articolo 122-bis del Decreto rilancio rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, in corso di emanazione, la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per l’attuazione dei predetti controlli preventivi.</p>
<p class="done">
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		<title>NUOVE  PROROGHE PER IVA, TASSE  E CONTRIBUTI !</title>
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		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 08:11:03 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova proroga]]></category>

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		<description><![CDATA[Nuova proroga al 30 giugno per IVA, tasse sul lavoro e contributi di imprese e autonomi con calo di fatturato per Coronavirus, modulazione in base al volume d&#8217;affari. Infatti come previsto, sono sospesi tutti gli adempimenti di aprile e maggio: spettano a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno subito una diminuzione del fatturato per il Coronavirus. La]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nuova proroga al 30 giugno per IVA, tasse sul lavoro e contributi di imprese e autonomi con calo di fatturato per Coronavirus, modulazione in base al volume d&#8217;affari. Infatti come previsto, sono <strong>sospesi</strong> tutti gli <strong>adempimenti</strong> di aprile e maggio: spettano a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno subito una diminuzione del fatturato per il <strong>Coronavirus</strong>.</p>
<p>La sospensione riguarda<strong> IVA</strong>, <strong>ritenute </strong>fiscali sul lavoro dipendente e assimilato (articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973) anche relative all’addizionale regionale e comunale, <strong>contributi</strong> previdenziali    e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, di aprile e maggio.</p>
<p>Questi <strong>versamenti</strong> andranno effettuati entro il<strong> 30 giugno </strong>2020, senza applicazione di interessi o sanzioni, è possibile rateizzarli fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>
<p><strong>Imprese e Partite IVA </strong>con ricavi o compensi<strong> fino a 50 milioni </strong>di euro nel 2019, devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% sia in marzo sia in aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta. Coloro che invece hanno ricavi o compensi <strong>superiori a 50 milioni </strong>di euro, per avere diritto alle agevolazioni devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi per il Coronavirus, sempre nei mesi di marzo e aprile, pari almeno al 50%.</p>
<p>Le agevolazioni si applicano anche a coloro che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione,<strong> in data successiva al 31 marzo</strong> 2019.</p>
<p>La sospensione da ritenute fiscali e contributi previdenziali vale anche per <strong>enti non commerciali</strong>, compresi terzo settore e e enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.studimpresa.it/wp-content/uploads/2020/04/uno.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-166" src="http://www.studimpresa.it/wp-content/uploads/2020/04/uno.jpg" alt="uno" width="317" height="159" /></a></p>
<pre style="text-align: center;"><span style="font-size: 8pt;">Fonte Notizia https://www.pmi.it/impresa/normativa/330396/dal-14-aprile       </span>                                                                                                                                                                                                           Notizia fonte Pmi.it</pre>
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