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	<title>Studimpresa &#187; auto aziendale</title>
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		<title>DEDUCIBILITA&#8217; AUTO AZIENDALE</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 19:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[auto aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Deducibilità auto]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte fisco e tasse]]></category>

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		<description><![CDATA[Deducibilità auto aziendale: confronto tra leasing e noleggio L’auto aziendale è un aspetto che prima o dopo interessa molte aziende. Avere un veicolo da mettere a disposizione del personale, è un valore aggiunto, e per questo deve essere analizzato attentamente. Oggi, rispetto all’acquisto diretto dell’auto è possibile valutare altre forme che permettono di avere la]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5 class="entry-title"><span style="font-size: 8pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Deducibilità auto aziendale: confronto tra leasing e noleggio</span></h5>
<h5 class="entry-title" style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">L’<strong>auto aziendale</strong> è un aspetto che prima o dopo interessa molte aziende. Avere un veicolo da mettere a disposizione del personale, è un valore aggiunto, e per questo deve essere analizzato attentamente. Oggi, rispetto all’<strong>acquisto diretto dell’auto</strong> è possibile valutare altre forme che permettono di avere la disponibilità dell’auto, senza possederne la proprietà. Mi sto riferendo alle possibilità legate al <strong>noleggio a lungo termine</strong> e al <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://fiscomania.com/disciplina-del-leasing-aspetti-contabili-e-fiscali/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><em>leasing</em></strong></a></span>. L’aspetto che intendo andare ad indagare in questo articolo è quale sia la soluzione più conveniente per gli imprenditori, quando si vuole utilizzare un’autoveicolo a scopi aziendali (o ad uso promiscuo).<br />
</span></h5>
<h5 class="entry-title" style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">In generale, quando si parla di <strong>auto da destinare all’esercizio dell’attività di impresa o professionale</strong> spesso viene effettuata una valutazione, anche da un punto di vista fiscale. La variabile fiscale, legata alla <strong>deducibilità</strong> fiscale del <strong>costo</strong> sostenuto e alla <strong>detraibilità</strong>dell’<strong>IVA</strong>, sono importanti. Tuttavia, non devono essere l’unico paramento da prendere in considerazione. Gli aspetti finanziari dell’operazione, come la lunghezza e il tasso di interesse applicabile a ciascuna categoria di operazione, risulta altrettanto determinante, quando si effettuata una scelta di questo tipo. In questo contributo mi occuperò di andare ad analizzare in dettaglio le variabili fiscali che influiscono sulla scelta tra acquisto, <em>leasing</em> e noleggio a lungo termine nella <strong>deducibilità auto aziendale</strong>.<br />
</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> L’opzione <strong>acquisto</strong> legata all’<strong>auto aziendale</strong> è quella che da sempre è stata la più gettonata. Negli ultimi anni, tuttavia, le opzioni dell’<strong><em>leasing</em></strong> e del <strong>noleggio a lungo termine</strong> stanno prendendo sempre più vigore. Vediamo, però, quali sono le variabili fiscali legate all’acquisto del veicolo.<br />
</span></h5>
<h5 class="entry-title" style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">L’acquisto e gli altri costi relativi al veicolo, destinato ad essere utilizzato esclusivamente nello svolgimento nell’attività dell’impresa, arte e professione, sono <strong>deducibili al 100% dal reddito</strong>. Deve essere evidenziato, sul punto, che l’A<span style="color: #800000;">genzia delle Entrate con la <strong><a style="color: #800000;" href="https://fiscomania.com/wp-content/uploads/2022/08/noleggio_auto_circolare_agenzia_delle_entrate.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Circolare n. 48/E/1998</a></strong>, </span>definisce come “<strong><em>esclusivamente strumentali</em></strong>” solo quei veicoli <strong>senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata</strong>, (esempio classico è il servizio taxi).<br />
Di fatto, questo significa che possono usufruire della deducibilità integrale del costo di acquisto e delle spese ulteriori relative all’auto aziendale solo le imprese che svolgono <strong>attività strettamente connessa all’utilizzo del veicolo </strong>(società di trasporto, etc). Indirettamente, questo significa che trovano applicazione, nella maggior parte dei casi, le disposizioni di deducibilità per le auto ad uso promiscuo (indicate di seguito).<br />
</span></h5>
<h5 class="entry-title" style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">L’acquisto e gli altri costi relativi al veicolo, destinato ad essere utilizzato esclusivamente nello svolgimento nell’attività dell’impresa, arte e professione, sono <strong>deducibili al 100% dal reddito</strong>. Deve essere evidenziato, sul punto, che l’Agenzia delle Entrate con la <strong><a href="https://fiscomania.com/wp-content/uploads/2022/08/noleggio_auto_circolare_agenzia_delle_entrate.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Circolare n. 48/E/1998</a></strong>, definisce come “<strong><em>esclusivamente strumentali</em></strong>” solo quei veicoli <strong>senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata</strong>, (esempio classico è il servizio taxi).<br />
Di fatto, questo significa che possono usufruire della deducibilità integrale del costo di acquisto e delle spese ulteriori relative all’auto aziendale solo le imprese che svolgono <strong>attività strettamente connessa all’utilizzo del veicolo </strong>(società di trasporto, etc). Indirettamente, questo significa che trovano applicazione, nella maggior parte dei casi, le disposizioni di deducibilità per le auto ad uso promiscuo .<span id="veicoli-utilizzati-ad-uso-promiscuo"><strong> </strong></span></span></h5>
<h5 class="entry-title" style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span id="veicoli-utilizzati-ad-uso-promiscuo"><strong>  </strong></span>L’articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR, contiene la disciplina fiscale dei veicoli a cosiddetta “<em><strong>deducibilità limitata</strong></em>” (non “<em>autocarri</em>“). Tale disciplina si caratterizza per una duplice limitazione:</span></h5>
<ul>
<li>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Deducibilità fiscale del costo</strong>consentita nella misura del 20%;</span></h5>
</li>
<li>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Limite massimo legato al valore fiscalmente riconosciuto</strong>dell’autoveicolo.</span></h5>
</li>
</ul>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nel caso di acquisto dell’auto aziendale la normativa prevede un<strong> limite al valore fiscalmente riconosciuto</strong>differenziato a seconda della tipologia di mezzo di trasporto:</span></h5>
<ul>
<li>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Autovetture e autocaravan: limite fiscale del costo fissato a 18.075,99 euro;</span></h5>
</li>
<li>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Motocicli: limite fiscale del costo fissato a 4.131,66 euro;</span></h5>
</li>
<li>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ciclomotori: limite fiscale del costo fissato a 2.065,82 euro.</span></h5>
</li>
</ul>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nell’ipotesi di acquisto diretto quindi, considerato che l’aliquota di <strong>ammortamento</strong> del bene è pari al 25%, l’ammortamento fiscalmente rilevante sarà pari ad 4.519,00 euro, deducibile poi nella misura del 20%          </span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">E’ questo il valore da prendere a riferimento per paragonarlo con le altre opzioni:                                     </span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1)il<strong> <em>leasing</em></strong> e il <strong>noleggio a lungo termine</strong>.                           <span id="2-leasing-auto-aziendale"><strong>2) Leasing Auto Aziendale                                                   </strong></span>Il <strong><em>leasing</em> finanziario o locazione finanziaria</strong> è una forma di acquisto dell’autoveicolo in un periodo di tempo non inferiore ai 48 mesi.<br />
Esso si caratterizza per il fatto che, alla fine del periodo, il locatario può esercitare il diritto di riscatto del bene. Solo da quel momento, l’auto diventa di sua proprietà. </span></h5>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Esistono forme di <strong>leasing finanziario</strong> assimilabili al noleggio a lungo termine, in quanto possono essere comprensive di assicurazione e manutenzione per tutta la durata del canone. </span></h5>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Fermo restando il diritto del conduttore a diventare proprietario dell’autoveicolo.                                                            <span id="veicoli-utilizzati-esclusivamente-nellattivita-di-impresa-2"><strong>Nell’attività d’Impresa  per le auto ad uso promiscuo                                                                           nulla </strong></span>cambia rispetto a quanto visto in ipotesi di acquisto dell’auto in proprietà i canoni di leasing del veicolo, destinato ad essere utilizzato esclusivamente nello svolgimento nell’attività dell’impresa, arte e professione, sono <strong>deducibili al 100% dal reddito</strong>.                                                         <span id="veicoli-ad-uso-promiscuo"><strong>Veicoli Ad Uso Promiscuo.                                              </strong></span>Nel caso di acquisto del veicolo attraverso un <strong>contratto di <em>leasing</em></strong>, si devono innanzitutto <strong>verificare le condizioni di deducibilità</strong> previste dall’<strong>articolo 102, comma 7, del TUIR</strong>.  </span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">I canoni di locazione finanziaria relativi al veicolo utilizzato promiscuamente dall’imprenditore nell’attività d’impresa e a scopo personale, rimangono soggetti al <strong>limite di deducibilità del 20%</strong> sopra visto, al pari dell’ipotesi di acquisto. Nel determinare il parte fiscalmente deducibile del costo di acquisizione non si deve, inoltre, tenere conto della parte che eccede la soglia di 18.075,99 euro. Questo significa che anche in questo caso deve essere verificato un <strong>doppio limite di deducibilità</strong>:</span></h5>
<ul>
<li>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La <strong>soglia fiscale di 18.075,99</strong> <strong>euro</strong>, che rende l’eventuale eccedenza ininfluente ai fini del calcolo del costo deducibile;</span></h5>
</li>
<li>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La <strong>deduzione parziale del 20%</strong> del costo sostenuto (comunque non eccedente la soglia di 18.075,99 euro).</span></h5>
</li>
</ul>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Per determinare l’ammontare del <strong>canone di leasing deducibile</strong> si deve quindi procedere effettuando il rapporto tra il costo massimo fiscalmente riconosciuto e il costo di acquisto sostenuto dal concedente (al lordo dell’IVA se indetraibile per l’utilizzatore), applicando poi la percentuale di deducibilità prevista dalla norma (ovvero il 20%). Oltre alle indicazioni sopra riportate, l’art. 102 al co. 7 del TUIR, prevede che la prima rata o “<em><strong>maxicanone</strong></em>” non può essere dedotta interamente nel primo esercizio, ma deve essere frazionata sull’intera durata del contratto. La durata minima fiscale non è un prerequisito per fruire della deducibilità dei canoni tuttavia, ove la durata contrattuale fosse inferiore a quella fiscale, si dovrà procedere apportando le necessarie variazioni in aumento in dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda la deducibilità degli <strong>interessi passivi relativi al finanziamento</strong> accordato dalla concessionaria seguono lo stesso trattamento fiscale del veicolo e la quota di interessi indeducibile, in ipotesi di utilizzo promiscuo, sarà pari all’80% (vedasi la Circolare n. 47/E/2008, § 5.2).</span></h5>
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