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	<title>Studimpresa &#187; Caldaie a biomassa</title>
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	<description>il nuovo modo di fare consulenza</description>
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		<title>Rinnovabili obbligatorie nelle ristrutturazioni edilizie: dal 3 agosto 2026 cambiano le regole</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 20:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[Caldaie a biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs. 5/2026]]></category>
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		<description><![CDATA[Nuovi obblighi per gli edifici, percentuali differenziate in base al tipo di intervento e nuove condizioni per la sostituzione degli impianti termici e delle caldaie a biomassa. Dal 3 agosto 2026 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili (FER) negli edifici. La novità deriva dal D.Lgs. 9 gennaio]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovi obblighi per gli edifici, percentuali differenziate in base al tipo di intervento e nuove condizioni per la sostituzione degli impianti termici e delle caldaie a biomassa.</p>
<p>Dal 3 agosto 2026 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili (FER) negli edifici.</p>
<p>La novità deriva dal D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, con il quale l’Italia ha recepito la direttiva europea RED III, modificando la disciplina prevista dal D.Lgs. 199/2021.</p>
<p>Il nuovo regime interessa non soltanto le nuove costruzioni, ma anche determinate ristrutturazioni degli edifici esistenti e gli interventi sugli impianti termici.</p>
<p>Dal 3 agosto conta la data del titolo edilizio</p>
<p>Un aspetto particolarmente importante riguarda il momento in cui si applicano le nuove regole.</p>
<p>Le nuove disposizioni si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio viene presentata dal 3 agosto 2026.</p>
<p>Pertanto, per i titoli richiesti o presentati entro il 2 agosto 2026 continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni.</p>
<p>La data della pratica edilizia diventa quindi un elemento fondamentale per stabilire quale disciplina debba essere applicata.</p>
<p>Le nuove percentuali di energia da fonti rinnovabili</p>
<p>Le quote minime di integrazione delle fonti rinnovabili vengono differenziate in funzione della tipologia dell’intervento.</p>
<table width="964.0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="middle">Tipologia di intervento</td>
<td valign="middle">Quota minima FER</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Nuova costruzione</td>
<td valign="middle">60%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Ristrutturazione importante di 1Â° livello</td>
<td valign="middle">40%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Ristrutturazione importante di 2Â° livello</td>
<td valign="middle">15%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Ristrutturazione dellâ€™impianto termico</td>
<td valign="middle">15%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Edifici pubblici</td>
<td valign="middle">+5 punti per</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Le percentuali non devono essere interpretate semplicemente come un obbligo generalizzato di installare pannelli fotovoltaici: occorre verificare il fabbisogno energetico dell’edificio, la tipologia dell’intervento e le modalità con cui la normativa consente di soddisfare la quota FER. (<a href="https://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2026/07/29/413503-ristrutturazioni-dal-3-agosto-scattano-i-nuovi-obblighi-fotovoltaico?utm_source=chatgpt.com">Idealista</a>⁠)</p>
<p>Ristrutturazione importante di primo livello: obbligo del 40%</p>
<p>La ristrutturazione importante di primo livello riguarda interventi particolarmente significativi sull’edificio, caratterizzati dal coinvolgimento di oltre il 50% della superficie dell’involucro edilizio e dal rifacimento dell’impianto termico.</p>
<p>In questi casi la quota minima di energia da fonti rinnovabili sale al 40%.</p>
<p>Si tratta, quindi, di interventi nei quali la progettazione energetica assume un ruolo centrale e deve essere valutata già nella fase preliminare dei lavori.</p>
<p>Ristrutturazione importante di secondo livello: quota FER del 15%</p>
<p>Per gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello, che interessano una superficie dell’involucro superiore al 25%, la nuova quota minima FER è pari al 15%.</p>
<p>Per questa categoria il calcolo riguarda i consumi energetici interessati dalla normativa, con particolare riferimento alla climatizzazione. La produzione di acqua calda sanitaria non rientra nel calcolo della quota nei casi previsti dalla nuova disciplina.</p>
<p>Cosa succede quando si interviene sull’impianto termico?</p>
<p>Una delle novità più rilevanti riguarda gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.</p>
<p>In questi casi la quota minima FER è fissata al 15%.</p>
<p>È però importante non confondere la ristrutturazione dell’impianto termico con qualsiasi intervento di manutenzione o con una semplice sostituzione di un componente.</p>
<p>La corretta qualificazione dell’intervento deve essere effettuata dal tecnico sulla base delle caratteristiche dei lavori e delle definizioni contenute nella normativa energetica.</p>
<p>Attenzione quindi alla semplice sostituzione della caldaia</p>
<p>La sostituzione di una caldaia non deve essere automaticamente assimilata a una ristrutturazione edilizia importante.</p>
<p>Occorre verificare che tipo di intervento viene effettivamente realizzato, quale impianto viene sostituito e se ricorrono le condizioni previste dalla disciplina per la ristrutturazione dell’impianto termico.</p>
<p>Questa distinzione diventa particolarmente importante nella fase di progettazione, perché dall’inquadramento dell’intervento possono derivare ulteriori obblighi in materia di fonti rinnovabili.</p>
<p>Caldaie a biomassa: nuove condizioni</p>
<p>Il D.Lgs. 5/2026 interviene anche sulla disciplina relativa alle caldaie e ai generatori alimentati a biomassa.</p>
<p>Il fatto che la biomassa sia una fonte rinnovabile non significa infatti che qualsiasi generatore a pellet, legna o altro combustibile possa essere automaticamente utilizzato per soddisfare ogni obbligo o accedere agli incentivi.</p>
<p>La nuova disciplina introduce condizioni più stringenti, con particolare attenzione alle emissioni di particolato, alle caratteristiche del generatore e al tipo di impianto che viene sostituito.</p>
<p>In particolare, per alcune sostituzioni di generatori alimentati a gas naturale o GPL con generatori a biomassa, sono previsti specifici requisiti emissivi, tra cui una soglia di particolato primario non superiore a 1 mg/Nm³, fatte salve le condizioni e le deroghe previste dalla normativa.</p>
<p>Per determinate imprese agricole e forestali operanti in aree non metanizzate sono inoltre previste condizioni specifiche.</p>
<p>Non confondere obblighi FER e incentivi</p>
<p>Un altro aspetto da tenere presente è che obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili e accesso agli incentivi sono due questioni diverse.</p>
<p>Un impianto può utilizzare una fonte rinnovabile ma non possedere necessariamente tutti i requisiti richiesti da uno specifico meccanismo di incentivazione.</p>
<p>Per questo motivo, nel caso di sostituzione di una caldaia con un generatore a biomassa, è necessario verificare separatamente:</p>
<ul>
<li>requisiti energetici;</li>
<li>requisiti emissivi;</li>
<li>caratteristiche del generatore;</li>
<li>tipo di combustibile;</li>
<li>impianto sostituito;</li>
<li>eventuale accesso a detrazioni fiscali;</li>
<li>eventuale accesso al Conto Termico;</li>
<li>obblighi di manutenzione.</li>
</ul>
<p>Possibili deroghe: impossibilità tecnica e non convenienza economica</p>
<p>La nuova disciplina amplia anche le possibilità di deroga.</p>
<p>Oltre all’eventuale impossibilità tecnica di installare o utilizzare determinate soluzioni da fonti rinnovabili, il progettista può attestare, nei casi previsti, anche la non convenienza economica dell’intervento.</p>
<p>La verifica deve essere adeguatamente documentata nella relazione tecnica prevista dalla normativa energetica e può comportare l’applicazione di requisiti alternativi relativi all’energia primaria non rinnovabile.</p>
<p>Cosa devono verificare proprietari, imprese e professionisti</p>
<p>Per i lavori avviati dopo il 3 agosto 2026 diventa quindi fondamentale effettuare una verifica preventiva.</p>
<p>Prima di presentare il titolo edilizio è opportuno stabilire:</p>
<p>1. Qual è la tipologia dell’intervento?<br />
Nuova costruzione, ristrutturazione importante di primo o secondo livello oppure intervento sull’impianto termico.</p>
<p>2. Qual è la quota FER da rispettare?<br />
60%, 40% o 15%, a seconda della fattispecie.</p>
<p>3. Quali tecnologie possono essere utilizzate?<br />
Fotovoltaico, pompe di calore, solare termico e altre soluzioni ammesse dalla normativa devono essere valutate in funzione del fabbisogno dell’edificio.</p>
<p>4. È prevista una sostituzione della caldaia?<br />
Occorre verificare se l’intervento costituisce una vera ristrutturazione dell’impianto termico e quali requisiti devono essere rispettati.</p>
<p>5. Si utilizza una caldaia a biomassa?<br />
Bisogna controllare requisiti tecnici, emissivi e condizioni di accesso agli eventuali incentivi.</p>
<p>Una nuova responsabilità nella progettazione</p>
<p>La nuova disciplina rende ancora più importante il coordinamento tra proprietario, impresa, progettista, termotecnico e professionista fiscale.</p>
<p>La verifica degli obblighi FER dovrebbe essere effettuata prima dell’inizio dei lavori, perché un intervento progettato senza considerare i nuovi requisiti può richiedere modifiche successive, con conseguenti maggiori costi e possibili problemi nella gestione della pratica edilizia.</p>
<p>In sintesi</p>
<p>Dal 3 agosto 2026 la progettazione delle ristrutturazioni edilizie deve confrontarsi con nuovi obblighi in materia di fonti rinnovabili.</p>
<p>Le soglie principali sono:</p>
<p>60% per le nuove costruzioni<br />
40% per le ristrutturazioni importanti di primo livello<br />
15% per le ristrutturazioni importanti di secondo livello<br />
15% per gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico<br />
+5 punti percentuali per gli edifici pubblici.</p>
<p>La semplice sostituzione della caldaia non va automaticamente considerata una ristrutturazione importante: è necessario qualificare correttamente l’intervento e verificare la disciplina applicabile.</p>
<p>Per le caldaie a biomassa, inoltre, le nuove disposizioni introducono criteri più selettivi, soprattutto sotto il profilo delle emissioni e delle caratteristiche del generatore.</p>
<p>Per chi presenta oggi una pratica edilizia, la verifica degli obblighi FER non è più un aspetto secondario della progettazione: è una delle condizioni da valutare fin dall’inizio.</p>
<p>Articolo a cura di Studimpresa –                             Il blog per professionisti e imprese.</p>
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