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	<title>Studimpresa &#187; cartelle esattoriali</title>
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		<title>PROROGA AL 2 LUGLIO PER ROTTAMAZIONE QUATER</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 20:55:54 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Cartelle Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle esattoriali]]></category>
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		<category><![CDATA[Fonte fiacomania]]></category>
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		<description><![CDATA[Il Ministero Dell’Economia E Delle Finanze Con Un Comunicato Del 21 Aprile Ha Comunicato La Proroga Del Termine Di Presentazione Delle Istanze Di Adesione Alla Definizione Agevolata Dei Carichi Pendenti Affidati Agli Agenti Della Riscossione 1° Gennaio 2000 Ed Il 30 Giugno 2022. La Domanda, Che Ordinariamente Era In Scadenza Il Prossimo 30 Aprile, Potrà]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero Dell’Economia E Delle Finanze Con Un Comunicato Del 21 Aprile Ha Comunicato La Proroga Del Termine Di Presentazione Delle Istanze Di Adesione Alla Definizione Agevolata Dei Carichi Pendenti Affidati Agli Agenti Della Riscossione 1° Gennaio 2000 Ed Il 30 Giugno 2022. La Domanda, Che Ordinariamente Era In Scadenza Il Prossimo 30 Aprile, Potrà Essere Presentata Entro Il Prossimo 30 Giugno (Che Poi Si Traduce Nel 2 Luglio In Quanto Festivo).<br />
Il termine per la presentazione delle domande alla definizione agevolata dei carichi slitta dal 30 aprile al 2 luglio<span class="Apple-converted-space"> </span>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Il comunicato stampa indica la proroga per la presentazione delle domande per l’adesione alla rottamazione quater dal 30 aprile al 30 giugno 2023.<span class="Apple-converted-space"><br />
</span>Lo slittamento dei termini di presentazione delle domande comporterà anche lo slittamento dei termini previsti per il pagamento in unica soluzione o della prima rata del rateizzo degli importi dovuti per la definizione agevolata.</p>
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		<title>COMPENSAZIONE VIETATA IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI</title>
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		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 22:21:24 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La compensazione dei crediti tributari è vietata, per il contribuente, in presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro. Questo è quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/10.    Il divieto riguarda le compensazioni orizzontali di crediti tributari, ovvero la compensazione tra un credito]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">La compensazione dei crediti tributari è vietata, per il contribuente, in presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro. Questo è quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, del <a style="color: #000000;" href="http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&amp;datagu=2010-05-31&amp;task=dettaglio&amp;numgu=125&amp;redaz=010G0101&amp;tmstp=1275551085053" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">D.L. n. 78/10</a>.    Il divieto riguarda le <a style="color: #000000;" href="https://fiscomania.com/compensazione-dei-crediti-fiscali-guida-2017/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">compensazioni orizzontali</a> di crediti tributari, ovvero la compensazione tra un credito ed un debito di diversa natura (es. utilizzo del credito IRPEF per il pagamento della <a style="color: #000000;" href="https://fiscomania.com/cedolare-secca-cose-e-come-funziona/">cedolare secca</a>). In sostanza, la presenza di ruoli scaduti comporta il divieto di effettuare compensazioni orizzontali che obbligatoriamente devono transitare dal <a style="color: #000000;" href="https://fiscomania.com/modello-f24-editabile/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modello F24</a>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Per questo motivo, prima di effettuare una compensazione è sempre opportuno effettuare una verifica relativa alla presenza di debiti tributari iscritti a ruolo. Per determinare la preclusione alla compensazione deve trattarsi di ruoli scaduti, quindi, notificati da oltre 60 giornie non rateizzati o pagati. Questa regola è fondamentale e riguarda soltanto i debiti di natura tributaria iscritti a ruolo per oltre la soglia di 1.500 euro. Non è, invece, il caso di debiti iscritti a ruolo di natura previdenziale, o amministrativa (es. violazioni del codice della strada, sanzioni, etc). In questi casi non vi è preclusione alla possibilità di effettuare compensazioni. Superata la soglia ogni forma di compensazione orizzontale con crediti tributari è preclusa. Andiamo ad analizzare tutte le informazioni utili su questa tematica di seguito.</span></p>
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