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	<title>Studimpresa &#187; Catasto</title>
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		<title>Superbonus ….Aumento rendite post lavori</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 22:41:26 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[VARIAZIONI CATASTALI PER IMMOBILI  CHE HANNO ADERITO AL SUPERBONUS … Gli incrementi di valore possono comportare una rivisitazione delle rendite catastaku E questo può portare, a cascata, a pagare più imposte, a partire dall’Imu. Le variazioni catastali vanno comunicate al termine di tutte le ristrutturazioni. In base al Testo unico dell’edilizia, infatti, alla conclusione del]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studimpresa.it/wp-content/uploads/2023/09/IMG_4564.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-862" src="http://www.studimpresa.it/wp-content/uploads/2023/09/IMG_4564.jpeg" alt="IMG_4564" width="1200" height="580" /></a>VARIAZIONI CATASTALI PER IMMOBILI  CHE HANNO ADERITO AL SUPERBONUS …</p>
<p>Gli incrementi di valore possono comportare una rivisitazione delle rendite catastaku</p>
<p>E questo può portare, a cascata, a pagare più imposte, a partire dall’Imu.</p>
<p>Le variazioni catastali vanno comunicate al termine di tutte le ristrutturazioni. In base al Testo unico dell’edilizia, infatti, alla conclusione del cantiere il direttore dei lavori deve depositare in Comune, per chiudere la pratica edilizia, prova dell’avvenuta presentazione della variazione catastale (con la procedura telematica chiamata Docfa) o una sua dichiarazione che gli interventi non hanno comportato una modifica del classamento.<br />
Il termine per fare questa operazione è di 30 giorni dalla fine dei lavori.</p>
<p>Proprio perché questo adeguamento non viene sempre effettuato, già con la legge di Bilancio 2024 (quella dell’anno scorso) era stata introdotta una norma in base alla quale l’agenzia delle Entrate va a verificare, per gli immobili sui quali è stato ottenuto il superbonus, «se sia stata presentata» la dichiarazione di variazione catastale, «anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati». Queste verifiche vengono fatte sulla base di liste selettive e possono portare all’invio di lettere di compliance ai contribuenti.<br />
Ma in quale circostanza vanno aggiornate le rendite ?</p>
<p class="atext">In linea di principio, molti lavori di superbonus oggi non comportano l’obbligo di effettuare la variazione della rendita. Questo obbligo, infatti, c’è solo quando venga aumentato il numero di vani o quando venga incrementata la volumetria. Se, però, anche in assenza di queste condizioni, viene incrementato il valore dell’immobile di almeno il 15%, si dà luogo all’aggiornamento della rendita.<br />
Quest’ultima condizione può verificarsi, ad esempio, quando siano stati effettuati lavori come la realizzazione del cappotto termico.</p>
<aside class="acor acor--mkt">
<div class="row row--dotted"> Queste variazioni possono comportare aumenti delle rendite catastali del 16-18% nel caso del passaggio di una classe e di oltre il 30% nel caso di un salto più ampio di due classi. Lo dice il simulatore che consente di vedere quello che succede nelle diverse città con un salto di classe. A Roma, ad esempio, un’abitazione popolare A4 della classe più bassa con 6 vani catastali in zona censuaria 2 con una rendita di livello base di 759 euro arriverebbe a 883 euro con passaggio di una classe (+16%) e a 1.038 euro con il passaggio di due classi (+36%). A Milano invece, un’abitazione popolare A4 di classe intermedia con 6 vani catastali in zona censuaria 2 passerebbe da una rendita di 604 euro a 712 euro con il passaggio di una classe (+18%) e a 836 euro con il passaggio di due classi.</div>
</aside>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>CORREZIONE DATI CATASTALI  IN CASO DI ERRORI</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 14:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[correzione catastale]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di errori riscontrati nei dati catastali relativi ai propri immobili, gli interessati possono richiederne la correzione nella banca dati del Catasto, con esclusione di Trento e Bolzano, dove il servizio è gestito dalle rispettive Province autonome. La domanda di correzione può essere presentata presso gli uffici provinciali &#8211; Territorio o, in alcuni casi,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In caso di errori riscontrati nei dati catastali relativi ai propri immobili, gli interessati possono richiederne la correzione nella banca dati del Catasto, con esclusione di Trento e Bolzano, dove il servizio è gestito dalle rispettive Province autonome.</p>
<p>La domanda di correzione può essere presentata presso gli uffici provinciali &#8211; Territorio o, in alcuni casi, utilizzando il servizio online “Contact center”.</p>
<p>Il richiedente deve indicare le proprie generalità, i dati catastali dell’immobile, la situazione riscontrata e le notizie utili alla correzione dell’errore.</p>
<p>Cosa si può correggere on Line</p>
<ul>
<li><strong>Errore sul soggetto a cui è intestato l&#8217;immobile</strong><br />
L&#8217;errore può riguardare: cognome e nome (per le aziende &#8220;denominazione&#8221;), codice fiscale, luogo e data di nascita (per le aziende &#8220;sede legale&#8221;), diritti e quota di possesso. Per presentare la richiesta occorre disporre dell’identificativo catastale dell&#8217;immobile (catasto terreni o fabbricati, comune, [se presente sezione], foglio, particella, subalterno) e degli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto (o altro atto pubblico), dichiarazione di successione, domanda di voltura catastale, denuncia al catasto di nuova costruzione o variazione. Questi dati sono contenuti sulla visura catastale e sui documenti citati (atto notarile, successione, ecc.).</li>
<li><strong>Errore sui dati dell’immobile</strong><br />
L&#8217;errore può riguardare indirizzo, ubicazione (n° civico, piano, interno, ecc.) o evidenti inesattezze nella consistenza (numero vani o metri quadri). Per presentare la richiesta occorre disporre dell’identificativo catastale dell&#8217;immobile (catasto terreni o fabbricati, comune, [se presente sezione], foglio, particella, subalterno) e degli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o di variazione o altro documento comprovante l&#8217;avvenuta variazione.</li>
<li><strong>Segnalazione di incoerenza per fabbricato non dichiarato</strong><br />
L&#8217;Agenzia ha il compito di individuare fabbricati non dichiarati in Catasto, richiedendo ai titolari di regolarizzarne la situazione. A tal fine l&#8217;Agenzia ha pubblicato gli elenchi dei Comuni e delle particelle di terreno nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati o di ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in Catasto. L&#8217;identificazione dei fabbricati è avvenuta mediante un&#8217;attività di foto-identificazione da immagini territoriali, condotta in collaborazione con l&#8217;Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), e successivi processi &#8220;automatici&#8221; di incrocio con le banche-dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive, è possibile che negli elenchi si riscontrino incoerenze quale l’indicazione, in qualche caso, di immobili già censiti in Catasto. Vi sono situazioni particolari (fabbricati non dichiarati) in cui i titolari non sono tenuti ad alcun adempimento. Con il servizio Contact Center è possibile segnalare queste situazioni, così da risolvere il problema senza ulteriori passaggi. Le segnalazioni possono riguardare solo immobili presenti negli elenchi pubblicati sul sito internet dell&#8217;Agenzia.</li>
<li><strong>Segnalazione di incoerenza per fabbricato rurale</strong><br />
I fabbricati rurali produttivi di reddito ancora censiti al Catasto dei Terreni devono essere censiti al Catasto dei Fabbricati e il termine per la dichiarazione è scaduto il 30 novembre 2012.<br />
L&#8217;Agenzia ha pubblicato gli elenchi dei fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto dei Fabbricati (per saperne di più <a title="Fabbricati rurali – Ricerca particelle" href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/fabbricati-rurali/servizio-ricerca-particelle" target="">Fabbricati rurali – Ricerca particelle</a>).<br />
Vi sono situazioni particolari (<a title="" href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/fabbricati-rurali/quando-non-obbligatorio" target="">Fabbricati rurali &#8211; Quando non è obbligatorio fare la dichiarazione</a>) in cui i titolari non sono tenuti ad alcun adempimento.<br />
Eventuali segnalazioni relative a tali fabbricati possono essere presentate all’Agenzia con il servizio Contact Center (<a title="" href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/fabbricati-rurali/come-e-dove-ottenere-il-servizio" target="">Fabbricati rurali &#8211; Come e dove ottenere il servizio</a>).<br />
<em>Nota bene: queste segnalazioni possono riguardare solo i fabbricati presenti negli elenchi pubblicati sul sito internet dell’Agenzia</em>.&nbsp;</li>
<li><strong>Altri tipi di richieste</strong><br />
Si tratta di casi particolari, la cui individuazione richiede una approfondita conoscenza della materia catastale e buone capacità di diagnosi delle cause delle incongruenze. Pertanto, questo tipo di richieste è rivolto per lo più a tecnici professionisti. Queste le richieste consentite: registrazione atto Catasto fabbricati, assegnazione identificativo definitivo, informatizzazione planimetria, registrazione atto Catasto terreni , registrazione variazione colturale, rettifica duplicati di particella, passaggio particella terreni a ente urbano, segnalazione errori monografie dei punti fiduciali, correzione identificativo (da impianto meccanografico), assegnazione rendita catastale.</li>
</ul>
<p>Cosa non si può correggere online</p>
<ul>
<li>Reclami per disservizi da parte degli uffici</li>
<li>Solleciti per la trattazione di atti presentati e non ancora evasi</li>
<li>Istanze di revisione della rendita catastale</li>
<li>Richieste di assistenza nell&#8217;utilizzo delle procedure informatiche</li>
<li>Richieste di informazione sullo stato di avanzamento delle pratiche (salvo quelle pervenute allo stesso Contact center)</li>
<li>Richieste di informazione generiche su procedimenti, indirizzi, ecc.</li>
</ul>
<p>In questi casi l&#8217;utente può rivolgersi agli uffici Provinciali  competenti per territorio.</p>
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