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	<title>Studimpresa &#187; dichiarazione tardiva</title>
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		<title>ULTIMI 28 GIORNI PER POTER PRESENTARE LA DICHIARAZIONE TARDIVA</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 19:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[dichiarazione tardiva]]></category>
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		<description><![CDATA[Il 28 febbraio 2023 sarà l’ultimo giorno utile per poter validamente presentare il modello Redditi PF tardivo. La dichiarazione dei redditi  tardivatè quella che viene presentata oltre il termine ordinario di scadenza, quindi il 30 novembre, ma entro i 90 giorni successivi alla scadenza. Per le dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2021, l’ordinario termine di presentazione del modello è spirato lo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>28 febbraio 2023</strong> sarà l’ultimo giorno utile per poter validamente presentare il modello Redditi PF tardivo. La dichiarazione dei redditi  tardiva<span style="color: #ffffff;">t</span>è quella che viene presentata oltre il termine ordinario di scadenza, quindi il 30 novembre, ma <strong>entro i 90 giorni</strong> successivi alla scadenza. Per le dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2021, l’ordinario termine di presentazione del modello è spirato lo scorso 30 novembre 2022. Questo significa che i 90 giorni successivi utili alla presentazione di una dichiarazione tardiva scadranno il prossimo 28 febbraio 2023.</p>
<p>Naturalmente, per il ritardo nella presentazione è prevista l’applicazione delle <strong>sanzioni amministrative</strong> per il ritardo (art. 2 co. 7 del DPR n. 322/98). Possiamo dire, quindi, che entro novanta giorni dalla scadenza la dichiarazione dei redditi presentata è ancora valida, oltre i novanta la dichiarazione si considera “<strong><em><a href="https://fiscomania.com/sanzioni-omessa-dichiarazione-dei-redditi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">omessa</a></em></strong>“.</p>
<p>Per presentare una <strong>dichiarazione dei redditi oltre il termine ordinario di presentazione</strong>, ma comunque, <strong>entro i 90 giorni</strong> successivi il contribuente è chiamato a:</p>
<ul>
<li><strong>Presentare telematicamente la dichiarazione dei redditi</strong>, attraverso il portale ed i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, oppure attraverso la presentazione telematica avvalendosi di un intermediario (dottore commercialista, consulente del lavoro, etc);</li>
<li>Il <strong>versamento</strong>, con modello F24 della <strong>sanzione amministrativa pecuniaria</strong> prevista per la dichiarazione presentata tardivamente.</li>
</ul>
<p>Deve essere evidenziato che la presentazione della dichiarazione presentata tardivamente ed il versamento della sanzione devono essere effettuati <strong>contestualmente</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il <strong>modello Redditi</strong> presentato <strong>entro i 90 giorni</strong> dalla scadenza ordinaria di presentazione è considerato come <strong>validamente presentato. </strong>Tuttavia, la normativa tributaria prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa. Tale sanzione è applicabile in misura variabile dai 250 euro ai 1.000 euro (<strong><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/270670/Circolare+Ministeriale+23+25011999_Circolare+del+25_01_1999+n.+23+-+Min.+Finanze+-+Dip.+Entrate+Accertamento+e+Programmazione+Uff.+del+Dir.+Centrale.pdf/0c24f287-f6c6-b55f-333a-b9ae57e73a65" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">C.M. 25.1.99 n. 23</a></strong>, cap. I, § 1.2). In buona sostanza, si tratta della sanzione prevista dall’<strong>art. 1 del D.Lgs. n. 471/97</strong> in caso di <strong>omessa dichiarazione dei redditi</strong>, nel caso in cui <strong>non siano dovute imposte</strong>.</p>
<p>Accanto a questa sanzione si rende applicabile anche la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l’<strong>omesso versamento delle imposte</strong>. Si tratta della sanzione amministrativa prevista nella misura del <strong>30%</strong> (o del 15%) prevista dall’<strong>art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 </strong>(vedasi la Circolare n. 42/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate).</p>
<p>n pratica, quindi, il contribuente che presenta un <strong>modello Redditi tardivo </strong>è chiamato a versare due sanzioni:</p>
<ul>
<li>La <strong>sanzione amministrativa legata alla presentazione tardiva</strong>, di importo da 250 a 1.000 euro;</li>
<li>La <strong>sanzione amministrativa del 30%</strong> legata al ritardato versamento delle imposte.</li>
</ul>
<p>Deve essere evidenziato che entrambe le sanzioni sono riducibili con l’utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso.</p>
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