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	<title>Studimpresa &#187; Fisco e tasse</title>
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		<title>AGEVOLAZIONI I CASA UNDER 36</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 12:17:32 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazione prima casa]]></category>
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		<description><![CDATA[In sede di registrazione del contratto preliminare per l’acquisto della “prima casa” da parte dei giovani di età inferiore ai 36 anni, non può essere applicata l&#8217;esenzione dall&#8217;imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale, prevista dal decreto “Sostegni-bis”. Fermo restando l&#8217;assoggettamento all&#8217;imposta fissa di registro del contratto preliminare, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravenditaoggetto]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studimpresa.it/wp-content/uploads/2021/10/802655F1-2D59-4F07-911D-0566E9718B9B.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-254" src="http://www.studimpresa.it/wp-content/uploads/2021/10/802655F1-2D59-4F07-911D-0566E9718B9B.jpeg" alt="802655F1-2D59-4F07-911D-0566E9718B9B" width="297" height="170" /></a>In sede di <strong>registrazione del contratto preliminare</strong> per l’acquisto della <strong>“prima casa” </strong>da parte dei<strong> giovani di età inferiore <strong>ai 36 anni</strong></strong>, non può essere applicata l&#8217;esenzione <strong>dall&#8217;imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale,</strong> prevista dal decreto “Sostegni-bis”.</p>
<p class="done">Fermo restando l&#8217;assoggettamento all&#8217;imposta fissa di registro del contratto preliminare,<strong> successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita</strong>oggetto di agevolazione, e in presenza delle condizioni di legge, <strong>i soggetti acquirenti </strong>potranno presentare formale<strong> istanza di rimborso </strong>per il recupero <strong>dell&#8217;imposta proporzionale versata per acconti e caparra in misura superiore all&#8217;imposta di registro dovuta </strong>per il contratto definitivo.</p>
<p class="done">Questo quanto precisato dall&#8217;Agenzia delle Entrate con la <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844145/Risposta+n.+650+2021.pdf/addc8bfb-ada3-5da2-da4b-3a5d31811617" target="_blank">risposta all&#8217;istanza di interpello del 01.10.2021 n. 650</a>.</p>
<p class="done">Ricordiamo che il Decreto Sostegni Bis (art. 64 comma 6, DL 73/2021), al fine di favorire l&#8217;autonomia abitativa dei giovani, in presenza di un determinato valore dell&#8217;ISEE, ha stabilito che <strong>gli atti traslativi </strong>a titolo oneroso della proprietà <strong>di</strong><strong> &#8220;prime case&#8221;</strong> di abitazione, <strong>ad eccezione</strong>di quelle di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici ostorici), e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell&#8217;usufrutto, dell&#8217;uso e dell&#8217;abitazione relativi alle stesse, <strong>sono esenti dall&#8217;imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale</strong> se stipulati <strong>a favore di:</strong></p>
<ul>
<li><strong>soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell&#8217;anno in cui l&#8217;atto è rogitato</strong></li>
<li>e che hanno un <strong>ISEE non superiore a 40.000 euro annui</strong>.</li>
</ul>
<p class="done">L&#8217;agevolazione si applica <strong>agli atti </strong><strong>stipulati </strong>nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione (26 maggio 2021) e il <strong>30 giugno 2022</strong>.</p>
<p class="done">La suddetta disposizione si riferisce agli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso, conseguentemente l&#8217;Agenzia ritiene che la suddetta esenzione non si possa applicare già in sede di stipula del contratto preliminare di acquisto, la tassazione di quest&#8217;ultimo resta, pertanto, invariata, quanto all&#8217;applicazione dell&#8217;imposta di registro dovuta per l&#8217;atto, per gli acconti e per la caparra.</p>
<p class="done">Rammentiamo infatti, che<strong> il contratto preliminare</strong> <strong>è l&#8217;accordo</strong> con il quale le parti <strong>si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo</strong>, indicandone i contenuti e gli aspetti essenziali, pertanto<strong> produce tra le parti solo effetti obbligatori e non reali</strong>, in quanto detto contratto non è idoneo a trasferire la proprietà o a determinare l&#8217;obbligo di corrispondere il prezzo pattuito.</p>
<p class="done">I <strong>contratti preliminari</strong> di ogni specie sono <strong>assoggettati all&#8217;imposta fissa di registro</strong><strong>di 200 euro</strong> (articolo 10 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR).</p>
<p class="done">Vi sono poi due specifiche ipotesi negoziali:</p>
<ul>
<li>contratto preliminare che contiene una clausola che prevede la dazione disomme a titolo di caparra confirmatoria: in tal caso, in relazione a tali somme è dovuta l&#8217;imposta di registro nella misura dello 0,50%, come previsto dall&#8217;articolo 6 dellaTariffa, Parte prima, allegata al TUR;</li>
<li>contratto preliminare che contempli il versamento di acconti di prezzo non soggetti ad IVA: in tal caso, trova applicazione l&#8217;imposta proporzionale di registro nella misura del 3%, come previsto dall&#8217;articolo 9 della Tariffa, Parte prima, allegata alTUR.</li>
</ul>
<p class="done">In entrambi i casi, <strong>l&#8217;imposta di registro corrisposta è imputata all&#8217;imposta principale dovuta</strong> per la registrazione del contratto definitivo.<br />
Nel caso in cui l&#8217;imposta proporzionale corrisposta per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all&#8217;imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, <strong>spetta il rimborso della maggiore imposta proporzionale versata per la registrazione del contratto preliminare</strong>, da richiedere, a pena di decadenza dal contribuente,<strong> entro tre anni:</strong></p>
<ul>
<li><strong>dal giorno del pagamento</strong></li>
<li>ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. Tenuto conto che il diritto alla restituzione sorge a seguito della registrazione del contratto definitivo, in quanto solo in tale sede può essere scomputata l&#8217;imposta pagata in sede di preliminare, <strong>il termine triennale decorre dalla data di registrazione del contratto definitivo</strong>.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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