<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studimpresa &#187; Fonte Agenzia Entrate</title>
	<atom:link href="http://www.studimpresa.it/index.php/tag/fonte-agenzia-entrate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studimpresa.it</link>
	<description>il nuovo modo di fare consulenza</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 09:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Nuova autotutela tributaria. In una circolare le linee guida dell’Agenzia</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2024/11/15/nuova-autotutela-tributaria-in-una-circolare-le-linee-guida-dellagenzia/</link>
		<comments>http://www.studimpresa.it/index.php/2024/11/15/nuova-autotutela-tributaria-in-una-circolare-le-linee-guida-dellagenzia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 21:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte Agenzia Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova Autotutela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studimpresa.it/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Pronte le indicazioni dell’Agenzia sulla nuova disciplina dell’autotutela, in seguito alle novità introdotte dal Decreto legislativo n.219/2023. Con la circolare n. 21/E &#8211; pdf le Entrate chiariscono il perimetro del nuovo istituto e le regole per la presentazione delle richieste da parte dei contribuenti. Autotutela obbligatoria – La nuova disciplina riforma l’istituto dell’autotutela tributaria, distinguendola]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studimpresa.it/wp-content/uploads/2023/10/IMG_4803.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-885" src="http://www.studimpresa.it/wp-content/uploads/2023/10/IMG_4803.jpeg" alt="IMG_4803" width="800" height="533" /></a>Pronte le indicazioni dell’Agenzia sulla nuova disciplina dell’autotutela, in seguito alle novità introdotte dal Decreto legislativo n.219/2023. Con la circolare n. <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6519685/Circolare_n_21_del_07_11_2024.pdf/74f4f2c1-2592-609e-09dc-f71370ed56ec">21/E &#8211; pdf</a> le Entrate chiariscono il perimetro del nuovo istituto e le regole per la presentazione delle richieste da parte dei contribuenti.</p>
<p><strong>Autotutela obbligatoria</strong> – La nuova disciplina riforma l’istituto dell’autotutela tributaria, distinguendola in obbligatoria e facoltativa. In particolare, con il nuovo articolo 10-<em>quater</em> dello Statuto dei diritti del contribuente viene disciplinato l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di annullare, in tutto o in parte, anche senza istanza del contribuente, gli atti di imposizione anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, laddove sussistano casi di manifesta illegittimità dell’atto e ricorra uno dei vizi tassativamente previsti dal primo comma della richiamata disposizione (errore di persona o di calcolo; errore sull’individuazione del tributo; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria; errore sul presupposto di imposta; mancata considerazione dei pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini ove previsti a pena di  decadenza). Tuttavia, l’obbligo di autotutela non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.</p>
<p><strong>Autotutela facoltativa</strong> &#8211; Il nuovo articolo 10-<em>quinquies</em> dello Statuto del contribuente disciplina invece l’autotutela facoltativa stabilendo che l’Amministrazione finanziaria, qualora l’illegittimità dell’atto di imposizione non sia manifesta e, comunque, non sussista nessuno dei vizi tassativamente previsti dal primo comma dell’articolo 10<em>-quater</em>, può, comunque, annullare in tutto o in parte l’atto di imposizione, anche senza istanza di parte, laddove riconosca una illegittimità o una infondatezza dell’atto o dell’imposizione, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi.</p>
<p><strong>Modalità di presentazione della richiesta di autotutela </strong>&#8211; La richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento. L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi su cui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione. Per la presentazione ci si deve avvalere di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato tramite, ad esempio, l&#8217;utilizzo dei servizi telematici, SPID, CIE o CNS, oppure via posta elettronica certificata o in alternativa consegnando l’istanza a mano con accesso fisico allo sportello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studimpresa.it/index.php/2024/11/15/nuova-autotutela-tributaria-in-una-circolare-le-linee-guida-dellagenzia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proroga al 16 gennaio 2024 per il II acconto Irpef in scadenza il prossimo 30 novembre</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2023/11/09/proroga-secondo-acconto-irpef-2023-arrivano-i-chiarimenti-dellagenzia/</link>
		<comments>http://www.studimpresa.it/index.php/2023/11/09/proroga-secondo-acconto-irpef-2023-arrivano-i-chiarimenti-dellagenzia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 21:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[accconto sui redditi]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte Agenzia Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Irpef]]></category>
		<category><![CDATA[Proroga 2 acconto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studimpresa.it/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Proroga al 16 gennaio 2024 per il II acconto Irpef in scadenza il prossimo 30 novembre . Definite le condizioni che consentono di usufruire del differimento precisando che il rinvio riguarda anche il versamento, in un’unica soluzione, dell’acconto relativo alle imposte sui redditi Con la circolare n. 31, siglata dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 class="article__subtitle">Proroga al 16 gennaio 2024 per il II acconto Irpef in scadenza il prossimo 30 novembre . Definite le condizioni che consentono di usufruire del differimento precisando che il rinvio riguarda anche il versamento, in un’unica soluzione, dell’acconto relativo alle imposte sui redditi</h3>
<p>Con la <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5671393/Circolare_n_31_del_09_11_2023.pdf/990b4017-e5b0-9b72-0bb5-84bbdad988de" target="_blank">circolare n. 31</a>, siglata dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, l’Amministrazione finanziaria fornisce i chiarimenti sui requisiti necessari per usufruire del rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, introdotto dall’articolo 4 del decreto legge n. 145/2023 (decreto “Anticipi”).</p>
<p>La norma richiamata prevede, per il solo periodo d’imposta 2023:</p>
<ul>
<li>il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, modello Redditi PF 2023</li>
<li>la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024.</li>
</ul>
<p>L’Agenzia toglie i dubbi in merito all’ambito soggettivo di applicazione della misura, precisando che possono usufruire del differimento del versamento i contribuenti che, contestualmente, siano:</p>
<ul>
<li>titolari di partita Iva</li>
<li>abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro.</li>
</ul>
<p>Con riguardo all’impresa familiare e all’azienda coniugale è specificato che il rinvio è applicabile esclusivamente al titolare e non anche ai suoi collaboratori.</p>
<p>La circolare precisa, inoltre, che rientra nel rinvio anche il versamento, in un’unica soluzione, dell’acconto relativo alle imposte sui redditi.</p>
<p>Restano, invece, esclusi dalla proroga:</p>
<ul>
<li>le persone fisiche non titolari di partita Iva</li>
<li>le persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 170mila euro</li>
<li>i soggetti diversi dalle persone fisiche.</li>
</ul>
<p>Ai fini della verifica del superamento della soglia di 170mila euro, afferma, inoltre, il documento di prassi, occorre fare riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir, dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Al riguardo, con specifico riferimento a questi ultimi, tenuto conto del dato letterale della norma, che fa generale riferimento ai ricavi, occorre prendere in considerazione l’intera categoria degli stessi di cui all’articolo 85 del Tuir.</p>
<p>In relazione all’impresa familiare e all’azienda coniugale, l’Amministrazione evidenzia che, ai fini della verifica del superamento della soglia, debba farsi riferimento all’ammontare complessivo dei ricavi delle stesse.<br />
Qualora la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.</p>
<p>Per quanto concerne le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) – le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2023). Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022 (dovendosi tener conto, oltre che delle operazioni certificate tramite fattura, di quelle i cui corrispettivi siano oggetto di memorizzazione e trasmissione telematica). Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione Iva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studimpresa.it/index.php/2023/11/09/proroga-secondo-acconto-irpef-2023-arrivano-i-chiarimenti-dellagenzia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE AGEVOLAZIONI SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2023/09/27/le-agevolazioni-sulle-ristrutturazioni-edilizie/</link>
		<comments>http://www.studimpresa.it/index.php/2023/09/27/le-agevolazioni-sulle-ristrutturazioni-edilizie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 22:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte Agenzia Entrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studimpresa.it/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[L’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall’articolo 16-bisdel Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi &#8211; TUIR). Consiste in una detrazione dall’IRPEF, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="p_p_id_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_gs4IhtbOq4vF_" class="portlet-boundary portlet-boundary_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_  portlet-static portlet-static-end portlet-barebone portlet-journal-content ">
<section id="portlet_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_gs4IhtbOq4vF" class="portlet">
<div class="portlet-content">
<div class=" portlet-content-container">
<div class="portlet-body">
<div class="clearfix journal-content-article" data-analytics-asset-id="588009" data-analytics-asset-title="Ristrutturazioni edilizie - Che cos'è" data-analytics-asset-type="web-content">
<p>L’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall’<a href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&amp;codiceOrdinamento=200001600000200&amp;articolo=Articolo%2016%20bis">articolo 16-<em>bis</em></a>del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi &#8211; TUIR).</p>
<p>Consiste in una detrazione dall’IRPEF, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.</p>
<p>Tuttavia, per quelle sostenute dal 26 giugno 2012<strong> al 31 dicembre 2024</strong>, il beneficio è elevato al <strong>50%</strong> e il limite massimo di spesa è innalzato a <strong>96.000 euro</strong> per unità immobiliare.</p>
<p>La stessa detrazione è prevista anche per chi acquista immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati. Spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.</p>
<p>Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, comprensivo di Iva.</p>
<p><strong>Alternative alla detrazione: sconto in fattura o cessione del credito</strong></p>
<p>Se la normativa in vigore ancora lo consente (<a href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&amp;codiceOrdinamento=200012100000000&amp;articolo=Articolo%20121">articolo 121</a> del Dl 34/2020; <a href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id=%7b4DDDBA2F-D897-4286-A546-E63D7B9BD734%7d">Dl 11/2023</a>), i beneficiari della detrazione possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione:</p>
<ul>
<li>per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cosiddetto “sconto in fattura”) e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta</li>
<li>per la cessione di un credito d’imposta ad altri soggetti corrispondente alla detrazione spettante.</li>
</ul>
<p>Sono possibili tre ulteriori cessioni del credito, esclusivamente però se effettuate a favore di:</p>
<ul>
<li>banche e intermediari finanziari iscritti all’albo</li>
</ul>
<ul>
<li>società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo</li>
</ul>
<ul>
<li>imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.</li>
</ul>
<p>Banche e società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo possono sempre effettuare la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè, diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo; al cessionario correntista non è consentito effettuare, a sua volta, un’ulteriore cessione.</p>
<p><strong>Dal 17 febbraio 2023</strong>, data di entrata in vigore del decreto legge 11/2023, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’articolo 16-<em>bis</em> del Tuir, in linea generale, <strong>non è più possibile optare</strong> per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d’imposta.</p>
<p>Tuttavia, il divieto non si applica alle spese agevolabili con il “<em>superbonus</em>” (<a href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&amp;codiceOrdinamento=200011900000000&amp;articolo=Articolo%20119">articolo 119</a>, Dl 34/2020) se, prima dell’entrata in vigore della norma restrittiva:</p>
<ul>
<li>risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), in caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni</li>
<li>risultano adottata la delibera di approvazione dei lavori e presentata la CILA, in caso di interventi effettuati dai condomìni</li>
<li>risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici.</li>
</ul>
<p>Inoltre, è ancora possibile esercitare le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in riferimento agli interventi non rientranti nella disciplina del “<em>superbonus</em>”, per i quali, sempre prima del 17 febbraio 2023, quindi entro il 16 febbraio 2023:</p>
<ul>
<li>risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario</li>
<li>sono già iniziati i lavori ovvero è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, quando non occorre un titolo abilitativo (cosiddetti interventi in edilizia libera). Se al 17 febbraio 2023 non risultano versati acconti, la data antecedente dell’avvio dei lavori o della stipula di un accordo vincolante tra le parti dev’essere attestata, sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore, tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà</li>
<li>risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione di lavori edilizi agevolabili con il: a) bonus ristrutturazione al 50% per l’acquisto o la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali; b) bonus ristrutturazione al 50% per l’acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile; c) sismabonus per l’acquisto di abitazioni realizzate da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, in comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ulteriori deroghe al divieto di opzione riguardano:</p>
<ul>
<li>gli interventi sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza</li>
<li>gli interventi sugli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici avvenuti nelle Marche a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza</li>
<li>gli interventi realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale</li>
<li>gli interventi volti alsuperamento e all’eliminazione di barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione al 75%.</li>
</ul>
</div>
<div class="content-metadata-asset-addon-entries"></div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
<div id="p_p_id_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_CtziYEveMda9_" class="portlet-boundary portlet-boundary_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_  portlet-static portlet-static-end portlet-barebone portlet-journal-content "><span id="p_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_CtziYEveMda9"></span><br />
<section id="portlet_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_CtziYEveMda9" class="portlet">
<div class="portlet-content"></div>
</section>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studimpresa.it/index.php/2023/09/27/le-agevolazioni-sulle-ristrutturazioni-edilizie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
