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	<title>Studimpresa &#187; fonte fiaco</title>
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	<description>il nuovo modo di fare consulenza</description>
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		<title>ROTTAMAZIONE QUATER COME ADERIRE</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 21:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[Adesione]]></category>
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		<category><![CDATA[Fonte fiscomania]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la Rottamazione Quater, sta per arrivare un nuovo condono sulle cartelle esattoriali,m. Questa nuova forma di definizione agevolata delle cartelle ha trovato spazio all’interno della Legge di Bilancio 2023 e che permetterà agli italiani di avvicinarsi a quella pace fiscale più volte evocata dalla Lega in campagna elettorale. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la Rottamazione Quater, sta per arrivare un nuovo condono sulle cartelle esattoriali,m.</p>
<p>Questa nuova forma di definizione agevolata delle cartelle ha trovato spazio all’interno della Legge di Bilancio 2023 e che permetterà agli italiani di avvicinarsi a quella pace fiscale più volte evocata dalla Lega in campagna elettorale.</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito alcuni chiarimenti in merito, tra cui la data per presentare la domanda di adesione, le modalità di pagamento delle rate e gli importi esclusi.</p>
<p>Partiamo dalle MiniCartelle o cartelle che possono ottenere il saldo e stralcio :  per tali quelle il cui controvalore non supera i 1.000 euro. 45 della Legge di Bilancio 2023 prevede lo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.<br />
Pertanto, al contribuente non è richiesta alcuna attività per ottenere la cancellazione del debito, né l’esibizione di alcuna specifica richiesta.</p>
<p>Per la Rottamazione invece , si prendono in considerazione i carichi tributari e contributivi del periodo sopra indicato, anche se non fosse ancora stata notificata la cartella di pagamento. Per quanto riguarda i carichi contributivi delle casse di previdenza, tali ruoli rientrano nella procedura solo se l’ente previdenziale ha deliberato positivamente entro fine gennaio.</p>
<p>Rientrano nella procedura di rottamazione i carichi tributari e contributivi del periodo sopra indicato, anche se non fosse ancora stata notificata la cartella di pagamento. Per quanto riguarda i carichi contributivi delle casse di previdenza, tali ruoli rientrano nella procedura solo se l’ente previdenziale ha deliberato positivamente entro fine gennaio.</p>
<p>Rientrano nella procedura di rottamazione i carichi tributari e contributivi del periodo sopra indicato, anche se non fosse ancora stata notificata la cartella di pagamento. Per quanto riguarda i carichi contributivi delle casse di previdenza, tali ruoli rientrano nella procedura solo se l’ente previdenziale ha deliberato positivamente entro fine gennaio.</p>
<p>.Attraverso l’adesione alla procedura di definizione agevolata delle cartelle sono dovute le sole somme relative a:</p>
<ul>
<li>Tributi a <strong>titolo di capitale</strong>;</li>
<li>Spese legate alle <strong>procedure esecutive di riscossione </strong>già avviate;</li>
<li>Spese di <strong>notifica della cartella</strong> di pagamento.</li>
</ul>
<p>Con la definizione agevolata, non risulteranno più dovute:</p>
<ul>
<li>Interessi;</li>
<li>Interessi di mora;</li>
<li>Sanzioni amministrative;</li>
<li>Somme aggiuntive dovute sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali;</li>
<li>Aggio dovuto all’agente della riscossione.</li>
</ul>
<p>Con la rottamazione i seguenti importi inseriti nel ruolo, attraverso la definizione agevolata, non risulteranno più dovute:</p>
<ul>
<li>Interessi;</li>
<li>Interessi di mora;</li>
<li>Sanzioni amministrative;</li>
<li>Somme aggiuntive dovute sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali;</li>
<li>Aggio dovuto all’agente della riscossione.</li>
</ul>
<ul>
<li>In un <strong>unica soluzione</strong> entro il <strong>31 luglio 2023</strong>;</li>
<li>In forma <strong>rateale</strong> in un massimo di <strong>18 rate</strong>(in 5 anni).</li>
</ul>
<p>In caso di pagamento rateale la<strong> prima </strong>e la <strong>seconda</strong> rata, di importo pari al <strong>10%</strong> delle somme dovute complessivamente ai fini della definizione agevolata, scadono il <strong>31 luglio</strong> ed il <strong>30 novembre 2023</strong>. Le rate successive, di pari ammontare, hanno scadenza il <strong>28 febbraio</strong>, il <strong>31 maggio</strong>, il <strong>31 luglio</strong> ed il <strong>30 novembre </strong>di ciascuna annualità a partire dal 2024. Naturalmente, a partire dal 1° agosto 2023 è dovuto il versamento degli <strong>interessi</strong>, calcolati al tasso annuo del <strong>2% annuo</strong>.</p>
<p>Per quanto riguarda le <strong>modalità di pagamento</strong>, le informazioni sinora a disposizione prevedono che:</p>
<ul>
<li>Possa essere effettuata una procedura di <strong>domiciliazione bancaria</strong> sul conto corrente del contribuente, attraverso procedura da comunicare all’agente della riscossione;</li>
<li>Mediante l’utilizzo di<strong> moduli di pagamento precompilati</strong> messi a disposizione dall’agente della riscossione al momento dell’accettazione della domanda;</li>
<li>Attraverso il <strong>pagamento diretto</strong>recandosi presso gli sportelli dell’agente della riscossione.</li>
</ul>
<p>Il contribuente è tenuto a presentare apposita <strong>domanda all’agente della riscossione</strong> per indicare la volontà di adesione alla definizione agevolata. La domanda deve essere presentata <strong>entro la scadenza del 30 aprile 2023</strong>. Agenzia delle Entrate riscossione ha messo a disposizione l’apposita <strong>domanda</strong>, che deve essere predisposta ed inviata esclusivamente con <strong>modalità telematiche</strong>.</p>
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