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	<title>Studimpresa &#187; Fonte fiacomania</title>
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		<title>PROROGA AL 2 LUGLIO PER ROTTAMAZIONE QUATER</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 20:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[Cartelle Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte fiacomania]]></category>
		<category><![CDATA[Proroga rottamazione quater]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Ministero Dell’Economia E Delle Finanze Con Un Comunicato Del 21 Aprile Ha Comunicato La Proroga Del Termine Di Presentazione Delle Istanze Di Adesione Alla Definizione Agevolata Dei Carichi Pendenti Affidati Agli Agenti Della Riscossione 1° Gennaio 2000 Ed Il 30 Giugno 2022. La Domanda, Che Ordinariamente Era In Scadenza Il Prossimo 30 Aprile, Potrà]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero Dell’Economia E Delle Finanze Con Un Comunicato Del 21 Aprile Ha Comunicato La Proroga Del Termine Di Presentazione Delle Istanze Di Adesione Alla Definizione Agevolata Dei Carichi Pendenti Affidati Agli Agenti Della Riscossione 1° Gennaio 2000 Ed Il 30 Giugno 2022. La Domanda, Che Ordinariamente Era In Scadenza Il Prossimo 30 Aprile, Potrà Essere Presentata Entro Il Prossimo 30 Giugno (Che Poi Si Traduce Nel 2 Luglio In Quanto Festivo).<br />
Il termine per la presentazione delle domande alla definizione agevolata dei carichi slitta dal 30 aprile al 2 luglio<span class="Apple-converted-space"> </span>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Il comunicato stampa indica la proroga per la presentazione delle domande per l’adesione alla rottamazione quater dal 30 aprile al 30 giugno 2023.<span class="Apple-converted-space"><br />
</span>Lo slittamento dei termini di presentazione delle domande comporterà anche lo slittamento dei termini previsti per il pagamento in unica soluzione o della prima rata del rateizzo degli importi dovuti per la definizione agevolata.</p>
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		<title>TASSAZIONE ACQUISTO IMMOBILE</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 14:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte fiacomania]]></category>
		<category><![CDATA[imposte acquisto casa]]></category>

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		<description><![CDATA[L’acquisto della prima casa è spesso una spesa impegnativa, soprattutto per i più giovani che sono da poco nel mondo del lavoro, a tal proposito, è possibile beneficiare del bonus prima casa giovani under 36. Questo bonus prevede la possibilità, per i giovani con meno di 36 anni, e con ISEE non superiore a 40.000]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’acquisto della prima casa è spesso una spesa impegnativa, soprattutto per i più giovani che sono da poco nel mondo del lavoro, a tal proposito, è possibile beneficiare del bonus prima casa giovani under 36. Questo bonus prevede la possibilità, per i giovani con meno di 36 anni, e con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.</p>
<p>Le imposte da pagare quando si acquista una casa dipendono da diversi fattori e variano a seconda che il venditore sia un privato o un’impresa e l’acquisto venga effettuato in presenza o meno delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa. Ci contreremo adesso sul regime fiscale previsto per l’acquisto di un’abitazione effettuato senza l’applicazione delle agevolazioni prima casa. Le principali imposte da versare sono l’IVA, l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e quella catastale, l’imposta di bollo e la tassa ipotecaria.</p>
<ul>
<li><strong>IVA</strong>: da pagare nel caso <strong>di acquisto da un’impresa di costruzioni o principalmente dedita alla compravendita di immobili</strong>, e il suo importo è calcolato sul valore dichiarato al rogito, indipendentemente da quello catastale;</li>
<li><strong>Imposta di registro,</strong> dovuta al momento della registrazione dell’atto di compravendita presso l’Agenzia delle Entrate;</li>
<li><strong>Imposta ipotecaria,</strong> dovuto per le operazioni di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione nei Pubblici Registri Immobiliari;</li>
<li><strong>Imposta catastale.</strong></li>
</ul>
<p>Se il venditore è un’impresa, la regola generale è che la cessione è esente da IVA. In questo caso, quindi, l’acquirente dovrà pagare:</p>
<p>l’imposta di registro in misura proporzionale del 9%;<br />
l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro;<br />
l’imposta catastale fissa di 50 euro.<br />
In Quali Casi È Dovuto Il Pagamento Dell’IVA?</p>
<p>La cessione di immobili a uso abitativo da impresa è generalmente esente IVA, tuttavia, è dovuto il pagamento dell’IVA in queste particolari circostanze:</p>
<p>Cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a IVA (la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare)<br />
Cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre l’operazione a IVA (la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare).<br />
In questi casi, occorre pagare:</p>
<ul>
<li>IVA al 10% (per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali di case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, qualora non sussistano i requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa”, ovvero l’Iva al 22% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi a oggetto immobili classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9;</li>
<li>L’imposta di registro fissa di 200 euro;</li>
<li>L’imposta ipotecaria fissa di 200 euro;</li>
<li>L’imposta catastale fissa di 200 euro.</li>
</ul>
<p>Quando la vendita della casa è soggetta a IVA, la<strong> base imponibile su cui calcolare l’IVA</strong> (10% o 22% a seconda dei casi) è costituita dal prezzo della cessione.</p>
<p>Se il venditore è un privato, l’acquirente dovrà pagare:</p>
<ul>
<li>imposta di registro proporzionale del 9%</li>
<li>imposta ipotecaria fissa di 50 euro</li>
<li>imposta catastale fissa di 50 euro.</li>
</ul>
<p>Le imposte di registro, l’ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto. Sia quando si compra da un’impresa in esenzione dall’Iva sia quando si compra da un privato, l’imposta di registro proporzionale non può comunque essere di importo inferiore a 1.000 euro.</p>
<p>L’<strong><a href="https://fiscomania.com/imposta-di-registro/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">imposta di registro</a></strong> è un’<strong>imposta indiretta</strong>, essa colpisce i <strong>trasferimenti di ricchezza</strong> come, ad esempio, l’acquisto di una casa, ed è dovuta per la <strong>registrazione di una scrittura</strong>, <strong>pubblica o privata</strong>. L’Imposta di registro è alternativa all’<strong><a href="https://fiscomania.com/credito-in-compensazione-oltre-soglia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IVA</a></strong>, questo significa che, per gli atti già soggetti ad IVA non è dovuto il pagamento dell’imposta di registro, a meno che non sia stabilito diversamente.</p>
<p>Di solito, l’acquisto della casa è esente da IVA, ma è soggetta all’<strong>imposta di registro al 9%</strong>, all’<strong>imposta ipotecaria e alla catastale</strong>, fisse per un ammontare pari a <strong>50 euro</strong> l’una. Al posto dell’imposta di registro si applica l’IVA se:</p>
<ul>
<li>l’<strong>impresa costruttrice</strong> o che ha effettuato i lavori di ripristino dell’immobile sta vendendo entro cinque anni dal termine della costruzione o dell’intervento di recupero. Se è trascorso più tempo il venditore può chiedere di assoggettare a Iva la vendita inserendo questa scelta nell’atto notarile o nel preliminare d’acquisto;</li>
<li>si tratta di <strong>vendita di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali</strong> e il venditore vuole applicare l’Iva, annotando la scelta nell’atto notarile o nel preliminare.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>BONUS PUBBLICITA’ 2023</title>
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		<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 21:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus Pubblicita’]]></category>
		<category><![CDATA[Credito di imposta]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte fiacomania]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal 1 marzo è aperta la possibilità di presentare una domanda per l’accesso al bonus pubblicità, ovvero un sostegno specifico per servizi di promozione. Si tratta di un credito di imposta da richiedere nel caso di investimenti in ambito pubblicitario, tramite diversi canali. Non rientrano nell’agevolazione interventi relativi a televisione e radio. L’agevolazione viene riconosciuto]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1 marzo è aperta la possibilità di presentare una <strong>domanda per l’accesso al bonus pubblicità</strong>, ovvero un sostegno specifico per servizi di promozione. Si tratta di un credito di imposta da richiedere nel caso di investimenti in ambito pubblicitario, tramite diversi canali. Non rientrano nell’agevolazione interventi relativi a televisione e radio.</p>
<p>L’agevolazione viene riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano <strong>investimenti in campagne pubblicitarie</strong>.</p>
<p>La domanda per beneficiare del Bonus pubblicità deve essere trasmessa <strong>dal 1° al 31 marzo 2023. </strong>Rispetto al 2022 ci sono alcune novità, tra cui il ripristino del <strong>regime ordinario</strong>, sospeso dal Decreto Sostegni bis, pertanto il <strong>credito d’imposta</strong> viene concesso nella misura del <strong>75%</strong>.</p>
<p>Per presentare la <strong>domanda</strong> è necessario accedere all’area riservata <strong>dell’Agenzia delle Entrate</strong> con <strong>SPID</strong>, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Il bonus viene riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano <strong>investimenti in campagne pubblicitarie</strong>.</p>
<p>Sono <strong>esclusi </strong>dall’agevolazione gli <strong>investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche</strong>, sia analogiche che digitali.</p>
<p>Il bonus pubblicità può essere richiesto solamente come <strong>credito di imposta</strong>, quindi non si tratta di una somma di denaro erogata direttamente ai soggetti interessati. Possono richiedere questo bonus i soggetti che sostengono spese pubblicitarie che rientrano nel bonus, in particolare:</p>
<ul>
<li>Imprese;</li>
<li>Lavoratori autonomi;</li>
<li>Enti non commerciali.</li>
</ul>
<p>Potranno beneficiarne soltanto coloro che hanno effettuato <strong>investimenti</strong> sulla <strong>stampa quotidiana e periodica </strong>e anche <strong><em>online</em></strong>. Il tetto di spesa per il 2023 è di <strong>30 milioni di euro </strong>e le risorse saranno ripartite in misura <strong>proporzionale</strong> al <strong>credito spettante in caso di mancanza di fondi rispetto alle richieste presentate</strong>. Sono <strong>esclusi </strong>dall’agevolazione gli <strong>investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche</strong>, sia analogiche che digitali.</p>
<p>Il bonus pubblicità determina che il credito di imposta viene applicato sul<strong> 75% </strong>della spesa in pubblicità, non sul totale. Trattandosi di un credito di imposta, i soggetti interessati, che possono essere <strong>imprese di piccole, medie o grandi dimensioni, </strong>ma anche lavoratori autonomi singoli e enti non commerciali, dovranno poi presentare a gennaiop la dichiarazione sostitutiva sugli investimenti nella pubblicità.</p>
<p>Il bonus può essere richiesto direttamente all’Agenzia delle Entrate, tuttavia sarà necessario ricordarsi che a <strong>gennaio si dovrà svolgere la seconda parte della richiesta.</strong></p>
<p>Al momento è possibile procedere con la prima parte inviando le spese sostenute e quelle che si desidera sostenere durante l’anno, mentre da gennaio 2024 sarà possibile presentare la dichiarazione che contiene tutte le spese effettivamente sostenute.</p>
<p>&nbsp;</p>
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