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	<title>Studimpresa &#187; Fonte fisco e tasse</title>
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		<title>“La Legge di Bilancio 2026 riscrive la tassazione delle plusvalenze: novità e criticità operative”</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 22:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
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		<category><![CDATA[Fonte fisco e tasse]]></category>
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		<category><![CDATA[Plusvalenze]]></category>
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		<description><![CDATA[La Legge di Bilancio 2026 introduce rilevanti modifiche al regime di tassazione delle plusvalenze, con effetti significativi sia per le imprese sia per i contribuenti persone fisiche. L’intervento normativo si muove nella direzione di una anticipazione del carico fiscale, riducendo in modo sensibile gli strumenti di pianificazione basati sulla rateizzazione e rimodulando alcuni regimi agevolativi.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2026 introduce rilevanti modifiche al regime di tassazione delle plusvalenze, con effetti significativi sia per le imprese sia per i contribuenti persone fisiche. L’intervento normativo si muove nella direzione di una anticipazione del carico fiscale, riducendo in modo sensibile gli strumenti di pianificazione basati sulla rateizzazione e rimodulando alcuni regimi agevolativi.</p>
<p>Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’art. 86 del TUIR, relativo alle plusvalenze realizzate nell’esercizio d’impresa.</p>
<p>Fino al periodo d’imposta 2025, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali posseduti per almeno tre anni potevano, a scelta del contribuente, essere rateizzate fino a un massimo di cinque esercizi.</p>
<p>Dal 1° gennaio 2026:</p>
<ul>
<li>la regola generale diventa la tassazione integrale della plusvalenza nell’esercizio di realizzo;</li>
<li>la rateizzazione è ammessa solo in ipotesi specifiche e tassative, tra cui:
<ul>
<li>cessione di azienda o di ramo d’azienda (con requisiti di possesso rafforzati);</li>
<li>fattispecie particolari previste espressamente dalla norma.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Ne consegue che, per la maggior parte delle cessioni di beni strumentali (impianti, macchinari, attrezzature), non sarà più possibile diluire il reddito imponibile nel tempo.</p>
<p>L’eliminazione della rateizzazione comporta:</p>
<ul>
<li>un incremento dell’imponibile IRES/IRPEF nell’anno di realizzo;</li>
<li>possibili tensioni di liquidità per le imprese che effettuano dismissioni rilevanti.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Legge di Bilancio 2026 interviene anche sulle plusvalenze immobiliari, eliminando ogni forma di frazionamento temporale.</p>
<p>Dal 2026:</p>
<ul>
<li>la plusvalenza derivante dalla cessione di immobili imponibili ai fini IRPEF concorre interamente alla formazione del reddito dell’anno;</li>
<li>non è più consentita alcuna ripartizione pluriennale dell’imposta.</li>
</ul>
<p>Resta ferma, ove applicabile, l’opzione per l’imposta sostitutiva in sede di rogito, ma con effetti concentrati in un unico periodo d’imposta.</p>
<p>Dal 2026:</p>
<ul>
<li>le plusvalenze e gli altri proventi da cripto-attività sono assoggettati, in via generale, a imposta sostitutiva del 33%;</li>
<li>resta l’aliquota del 26% per specifiche tipologie di stablecoin in euro conformi alla normativa europea (MiCA).</li>
</ul>
<p>La scelta normativa determina una asimmetria fiscale rispetto agli strumenti finanziari tradizionali, che continuano a essere tassati al 26%.</p>
<p>La Legge di Bilancio 2026 introduce un ridimensionamento del regime di Participation Exemption (PEX).</p>
<p>In particolare:</p>
<ul>
<li>l’esenzione parziale delle plusvalenze (tradizionalmente pari al 95%) viene limitata alle partecipazioni considerate “significative”, sulla base di criteri quantitativi e di valore;</li>
<li>le partecipazioni di minor rilievo potrebbero quindi perdere l’accesso al regime agevolato, con piena imponibilità della plusvalenza.</li>
</ul>
<p>La modifica incide in modo diretto sulle holding e sulle operazioni di riorganizzazione societaria.</p>
<p>In conclusione:</p>
<p>Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 delineano un quadro caratterizzato da:</p>
<ul>
<li>anticipazione della tassazione delle plusvalenze;</li>
<li>riduzione degli strumenti di pianificazione fiscale basati sul differimento dell’imposta;</li>
<li>maggiore attenzione alla sostenibilità finanziaria delle operazioni straordinarie.</li>
</ul>
<p>In questo contesto, diventa fondamentale:</p>
<ul>
<li>valutare con attenzione il timing delle dismissioni;</li>
<li>simulare preventivamente l’impatto fiscale delle operazioni;</li>
<li>ripensare le strategie di investimento e riorganizzazione alla luce del nuovo quadro normativo.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>DEDUCIBILITA&#8217; AUTO AZIENDALE</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 19:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[auto aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Deducibilità auto]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte fisco e tasse]]></category>

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		<description><![CDATA[Deducibilità auto aziendale: confronto tra leasing e noleggio L’auto aziendale è un aspetto che prima o dopo interessa molte aziende. Avere un veicolo da mettere a disposizione del personale, è un valore aggiunto, e per questo deve essere analizzato attentamente. Oggi, rispetto all’acquisto diretto dell’auto è possibile valutare altre forme che permettono di avere la]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5 class="entry-title"><span style="font-size: 8pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Deducibilità auto aziendale: confronto tra leasing e noleggio</span></h5>
<h5 class="entry-title" style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">L’<strong>auto aziendale</strong> è un aspetto che prima o dopo interessa molte aziende. Avere un veicolo da mettere a disposizione del personale, è un valore aggiunto, e per questo deve essere analizzato attentamente. Oggi, rispetto all’<strong>acquisto diretto dell’auto</strong> è possibile valutare altre forme che permettono di avere la disponibilità dell’auto, senza possederne la proprietà. Mi sto riferendo alle possibilità legate al <strong>noleggio a lungo termine</strong> e al <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://fiscomania.com/disciplina-del-leasing-aspetti-contabili-e-fiscali/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><em>leasing</em></strong></a></span>. L’aspetto che intendo andare ad indagare in questo articolo è quale sia la soluzione più conveniente per gli imprenditori, quando si vuole utilizzare un’autoveicolo a scopi aziendali (o ad uso promiscuo).<br />
</span></h5>
<h5 class="entry-title" style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">In generale, quando si parla di <strong>auto da destinare all’esercizio dell’attività di impresa o professionale</strong> spesso viene effettuata una valutazione, anche da un punto di vista fiscale. La variabile fiscale, legata alla <strong>deducibilità</strong> fiscale del <strong>costo</strong> sostenuto e alla <strong>detraibilità</strong>dell’<strong>IVA</strong>, sono importanti. Tuttavia, non devono essere l’unico paramento da prendere in considerazione. Gli aspetti finanziari dell’operazione, come la lunghezza e il tasso di interesse applicabile a ciascuna categoria di operazione, risulta altrettanto determinante, quando si effettuata una scelta di questo tipo. In questo contributo mi occuperò di andare ad analizzare in dettaglio le variabili fiscali che influiscono sulla scelta tra acquisto, <em>leasing</em> e noleggio a lungo termine nella <strong>deducibilità auto aziendale</strong>.<br />
</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> L’opzione <strong>acquisto</strong> legata all’<strong>auto aziendale</strong> è quella che da sempre è stata la più gettonata. Negli ultimi anni, tuttavia, le opzioni dell’<strong><em>leasing</em></strong> e del <strong>noleggio a lungo termine</strong> stanno prendendo sempre più vigore. Vediamo, però, quali sono le variabili fiscali legate all’acquisto del veicolo.<br />
</span></h5>
<h5 class="entry-title" style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">L’acquisto e gli altri costi relativi al veicolo, destinato ad essere utilizzato esclusivamente nello svolgimento nell’attività dell’impresa, arte e professione, sono <strong>deducibili al 100% dal reddito</strong>. Deve essere evidenziato, sul punto, che l’A<span style="color: #800000;">genzia delle Entrate con la <strong><a style="color: #800000;" href="https://fiscomania.com/wp-content/uploads/2022/08/noleggio_auto_circolare_agenzia_delle_entrate.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Circolare n. 48/E/1998</a></strong>, </span>definisce come “<strong><em>esclusivamente strumentali</em></strong>” solo quei veicoli <strong>senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata</strong>, (esempio classico è il servizio taxi).<br />
Di fatto, questo significa che possono usufruire della deducibilità integrale del costo di acquisto e delle spese ulteriori relative all’auto aziendale solo le imprese che svolgono <strong>attività strettamente connessa all’utilizzo del veicolo </strong>(società di trasporto, etc). Indirettamente, questo significa che trovano applicazione, nella maggior parte dei casi, le disposizioni di deducibilità per le auto ad uso promiscuo (indicate di seguito).<br />
</span></h5>
<h5 class="entry-title" style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">L’acquisto e gli altri costi relativi al veicolo, destinato ad essere utilizzato esclusivamente nello svolgimento nell’attività dell’impresa, arte e professione, sono <strong>deducibili al 100% dal reddito</strong>. Deve essere evidenziato, sul punto, che l’Agenzia delle Entrate con la <strong><a href="https://fiscomania.com/wp-content/uploads/2022/08/noleggio_auto_circolare_agenzia_delle_entrate.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Circolare n. 48/E/1998</a></strong>, definisce come “<strong><em>esclusivamente strumentali</em></strong>” solo quei veicoli <strong>senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata</strong>, (esempio classico è il servizio taxi).<br />
Di fatto, questo significa che possono usufruire della deducibilità integrale del costo di acquisto e delle spese ulteriori relative all’auto aziendale solo le imprese che svolgono <strong>attività strettamente connessa all’utilizzo del veicolo </strong>(società di trasporto, etc). Indirettamente, questo significa che trovano applicazione, nella maggior parte dei casi, le disposizioni di deducibilità per le auto ad uso promiscuo .<span id="veicoli-utilizzati-ad-uso-promiscuo"><strong> </strong></span></span></h5>
<h5 class="entry-title" style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span id="veicoli-utilizzati-ad-uso-promiscuo"><strong>  </strong></span>L’articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR, contiene la disciplina fiscale dei veicoli a cosiddetta “<em><strong>deducibilità limitata</strong></em>” (non “<em>autocarri</em>“). Tale disciplina si caratterizza per una duplice limitazione:</span></h5>
<ul>
<li>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Deducibilità fiscale del costo</strong>consentita nella misura del 20%;</span></h5>
</li>
<li>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Limite massimo legato al valore fiscalmente riconosciuto</strong>dell’autoveicolo.</span></h5>
</li>
</ul>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nel caso di acquisto dell’auto aziendale la normativa prevede un<strong> limite al valore fiscalmente riconosciuto</strong>differenziato a seconda della tipologia di mezzo di trasporto:</span></h5>
<ul>
<li>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Autovetture e autocaravan: limite fiscale del costo fissato a 18.075,99 euro;</span></h5>
</li>
<li>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Motocicli: limite fiscale del costo fissato a 4.131,66 euro;</span></h5>
</li>
<li>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ciclomotori: limite fiscale del costo fissato a 2.065,82 euro.</span></h5>
</li>
</ul>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nell’ipotesi di acquisto diretto quindi, considerato che l’aliquota di <strong>ammortamento</strong> del bene è pari al 25%, l’ammortamento fiscalmente rilevante sarà pari ad 4.519,00 euro, deducibile poi nella misura del 20%          </span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">E’ questo il valore da prendere a riferimento per paragonarlo con le altre opzioni:                                     </span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1)il<strong> <em>leasing</em></strong> e il <strong>noleggio a lungo termine</strong>.                           <span id="2-leasing-auto-aziendale"><strong>2) Leasing Auto Aziendale                                                   </strong></span>Il <strong><em>leasing</em> finanziario o locazione finanziaria</strong> è una forma di acquisto dell’autoveicolo in un periodo di tempo non inferiore ai 48 mesi.<br />
Esso si caratterizza per il fatto che, alla fine del periodo, il locatario può esercitare il diritto di riscatto del bene. Solo da quel momento, l’auto diventa di sua proprietà. </span></h5>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Esistono forme di <strong>leasing finanziario</strong> assimilabili al noleggio a lungo termine, in quanto possono essere comprensive di assicurazione e manutenzione per tutta la durata del canone. </span></h5>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Fermo restando il diritto del conduttore a diventare proprietario dell’autoveicolo.                                                            <span id="veicoli-utilizzati-esclusivamente-nellattivita-di-impresa-2"><strong>Nell’attività d’Impresa  per le auto ad uso promiscuo                                                                           nulla </strong></span>cambia rispetto a quanto visto in ipotesi di acquisto dell’auto in proprietà i canoni di leasing del veicolo, destinato ad essere utilizzato esclusivamente nello svolgimento nell’attività dell’impresa, arte e professione, sono <strong>deducibili al 100% dal reddito</strong>.                                                         <span id="veicoli-ad-uso-promiscuo"><strong>Veicoli Ad Uso Promiscuo.                                              </strong></span>Nel caso di acquisto del veicolo attraverso un <strong>contratto di <em>leasing</em></strong>, si devono innanzitutto <strong>verificare le condizioni di deducibilità</strong> previste dall’<strong>articolo 102, comma 7, del TUIR</strong>.  </span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">I canoni di locazione finanziaria relativi al veicolo utilizzato promiscuamente dall’imprenditore nell’attività d’impresa e a scopo personale, rimangono soggetti al <strong>limite di deducibilità del 20%</strong> sopra visto, al pari dell’ipotesi di acquisto. Nel determinare il parte fiscalmente deducibile del costo di acquisizione non si deve, inoltre, tenere conto della parte che eccede la soglia di 18.075,99 euro. Questo significa che anche in questo caso deve essere verificato un <strong>doppio limite di deducibilità</strong>:</span></h5>
<ul>
<li>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La <strong>soglia fiscale di 18.075,99</strong> <strong>euro</strong>, che rende l’eventuale eccedenza ininfluente ai fini del calcolo del costo deducibile;</span></h5>
</li>
<li>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La <strong>deduzione parziale del 20%</strong> del costo sostenuto (comunque non eccedente la soglia di 18.075,99 euro).</span></h5>
</li>
</ul>
<h5><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Per determinare l’ammontare del <strong>canone di leasing deducibile</strong> si deve quindi procedere effettuando il rapporto tra il costo massimo fiscalmente riconosciuto e il costo di acquisto sostenuto dal concedente (al lordo dell’IVA se indetraibile per l’utilizzatore), applicando poi la percentuale di deducibilità prevista dalla norma (ovvero il 20%). Oltre alle indicazioni sopra riportate, l’art. 102 al co. 7 del TUIR, prevede che la prima rata o “<em><strong>maxicanone</strong></em>” non può essere dedotta interamente nel primo esercizio, ma deve essere frazionata sull’intera durata del contratto. La durata minima fiscale non è un prerequisito per fruire della deducibilità dei canoni tuttavia, ove la durata contrattuale fosse inferiore a quella fiscale, si dovrà procedere apportando le necessarie variazioni in aumento in dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda la deducibilità degli <strong>interessi passivi relativi al finanziamento</strong> accordato dalla concessionaria seguono lo stesso trattamento fiscale del veicolo e la quota di interessi indeducibile, in ipotesi di utilizzo promiscuo, sarà pari all’80% (vedasi la Circolare n. 47/E/2008, § 5.2).</span></h5>
]]></content:encoded>
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		<title>DECRETO FESTIVITA&#039;: STATO EMERGENZA AL 31/03/22</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 22:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto festività]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza covid]]></category>
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		<description><![CDATA[Il Decreto Festività pubblicato in GU n 305 e in vigore dal 25.12 reca nuove regole per green pass,  e feste. Con il Decreto Festività si prevede che in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19,  lo stato  di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 class="subtitle-1 mt-3 mb-34"><span style="font-size: 18pt;">Il Decreto Festività pubblicato in GU n 305 e in vigore dal 25.12 reca nuove regole per green pass,  e feste.</span></h2>
<p class="done">Con il Decreto Festività si prevede che in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19,  <strong>lo stato  di emergenza</strong> dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è<strong> ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.</strong></p>
<p class="done">Inoltre,<strong> a decorrere dal 1° febbraio 2022, la validità del green pass scende dagli attuali nove mesi a sei mesi.</strong></p>
<p class="done">Per quanto riguarda le mascherine<strong> si prevede che dalla data del 25 dicembre 2021 e fino al  31 gennaio 2022, l&#8217;obbligo di utilizzo dei dispositivi di  protezione delle  vie  respiratorie,  anche  nei  luoghi  all&#8217;aperto, trova applicazione anche in zona bianca.</strong><br />
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ossia dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19,</p>
<ul>
<li><strong>per gli spettacoli aperti al pubblico </strong></li>
<li><strong>che si  svolgono al chiuso o all&#8217;aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo </strong></li>
<li><strong>e in altri locali assimilati,</strong></li>
<li><strong>nonché per gli  eventi e  le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all&#8217;aperto, </strong></li>
</ul>
<p class="done"><strong>è fatto obbligo  di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di  tipo FFP2.</strong></p>
<p class="done">Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.<br />
<strong>L&#8217;obbligo di mascherine FFP2 si applica, dal 25 dicembre e fino al 31 marzo 2022 anche per l&#8217;accesso e l&#8217;utilizzo dei mezzi di trasporto d</strong>i cui all&#8217;articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.</p>
<p class="done">Il Decreto Festività prevede inoltre che:</p>
<ul>
<li><strong>dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da  COVID-19,</strong><strong> il consumo di cibi e bevande  al  banco,  al  chiuso,  nei  servizi  di ristorazione,</strong> di cui all&#8217;articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno  2021,  n. 87, <strong>è consentito  esclusivamente  ai  soggetti  in  possesso  delle certificazioni verdi COVID-19, </strong> di  cui  all&#8217;articolo  9,  comma  2, lettere a), b) e c-bis),</li>
<li><strong>dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al  31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i  concerti che implichino  assembramenti  in spazi aperti,</strong><br />
nel medesimo periodo<strong> sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.</strong></li>
<li>
<p class="done">Per quanto riguarda le <strong>disposizioni di accesso alle RSA </strong>dei visitatori si prevede quanto segue:</p>
<ul>
<li><strong>a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022 l&#8217;accesso dei visitatori alle strutture residenziali,</strong>socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all&#8217;articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, <strong>è consentito  esclusivamente  ai soggetti muniti di una certificazione verde  COVID-19,  rilasciata  a seguito della somministrazione della dose di richiamo  successivo  al ciclo vaccinale primario,</strong></li>
<li>l&#8217;accesso ai locali è consentito altresì ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a  seguito  del completamento del  ciclo vaccinale primario o dell&#8217;avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che  attesti  l&#8217;esito negativo  del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle  quarantotto  ore precedenti l&#8217;accesso.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>INPS : TAGLIO CONTRIBUTI IN ARRIVO</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 22:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[Fonte fisco e tasse]]></category>
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		<category><![CDATA[Taglio contributi]]></category>

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		<description><![CDATA[Con il decreto lavoro il  Governo propone ai sindacati il taglio sei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti con un reddito medio basso.,per un investimento di un miliardo e mezzo di euro, sconto contributivo una tantum dell’1% sui primi 20mila euro di reddito, piu risorse contro il caro bollette  nella prossima legge di bilancio. La]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con il decreto lavoro il  Governo propone ai sindacati il taglio sei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti con un reddito medio basso.,per un investimento di un miliardo e mezzo di euro, sconto contributivo una tantum dell’1% sui primi 20mila euro di reddito, piu risorse contro il caro bollette  nella prossima legge di bilancio.</p>
<p class="done">La prima  proposta del Governo  illustrata nell&#8217;incontro con i i sindacati venerdi pomeriggio fissava l&#8217;asticella dei redditi a 47mila euro e aveva  raccolto  qualche consenso in più, pur con alcuni distinguo, rispetto all&#8217;incontro precedente sulle nuove aliquote IRPEF . Le risorse complessive messe in campo dal Governo  per la riduzione del cuneo fiscale nella legge di bilancio 2022 salgono cosi di fatto a 10  miliardi.</p>
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