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	<title>Studimpresa &#187; Iva</title>
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	<description>il nuovo modo di fare consulenza</description>
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		<title>Saldo IVA 2026: ultima chiamata per pagare entro il 16 marzo senza maggiorazioni</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/03/16/saldo-iva-2026-ultima-chiamata-per-pagare-entro-il-16-marzo-senza-maggiorazioni/</link>
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		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 07:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Saldo iva 2025]]></category>

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		<description><![CDATA[Saldo IVA 2026: paga entro il 16 marzo ed evita maggiorazioni Il mese di marzo porta con sé una delle scadenze fiscali più importanti per imprese e professionisti: il versamento del saldo IVA annuale. La data da segnare in agenda è lunedì 16 marzo, termine entro il quale è possibile effettuare il pagamento senza alcuna]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Saldo IVA 2026: paga entro il 16 marzo ed evita maggiorazioni</li>
</ul>
<p>Il mese di marzo porta con sé una delle scadenze fiscali più importanti per imprese e professionisti: il versamento del saldo IVA annuale. La data da segnare in agenda è lunedì 16 marzo, termine entro il quale è possibile effettuare il pagamento senza alcuna maggiorazione.</p>
<p>Il saldo IVA può essere versato:</p>
<ol>
<li>entro il 16 marzo → senza alcuna maggiorazione</li>
<li>entro il termine delle imposte sui redditi (generalmente 30 giugno) → con u
<ul>
<li>maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese</li>
</ul>
<p>Per questo motivo molte imprese e professionisti preferiscono versare</p>
<p>l&#8217;importo entro il 16 marzo per evitare costi aggiuntivi.</li>
<li>Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando il seguente codice tributo:
<p>• 6099 &#8211; Versamento IVA annuale</p>
<p>saldo</p>
<p>Il pagamento può essere effettuato attraverso:</p>
<ul>
<li>servizi di home banking</li>
<li>intermediari abilitati<br />
(commercialisti o consulenti fiscali)</li>
<li>servizi telematici dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p>Il saldo IVA può anche essere rateizzato. In questo caso:</p>
<ul>
<li>la prima rata deve essere versata entro il 16 marzo</li>
<li>sulle rate successive si applica un interesse dello 0,33% mensile</li>
</ul>
<p>In conclusione il 16 marzo rappresenta una scadenza fiscale molto importante per imprese e titolari di partita IVA. Pagare il saldo IVA entro questadata consente di evitare maggiorazioni e rispettarecorrettamente gli obblighi fiscali.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Fisco, primo banco di prova del 2026: entro il 2 marzo LIPE o modello IVA</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/02/20/fisco-primo-banco-di-prova-del-2026-entro-il-2-marzo-lipe-o-modello-iva/</link>
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		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione Iva 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[lipe]]></category>

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		<description><![CDATA[Il calendario fiscale di inizio anno mette subito alla prova imprese e professionisti. Il 2 marzo 2026 (poiché il 28 febbraio cade di sabato) rappresenta una data chiave per l’IVA:                                                   ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il calendario fiscale di inizio anno mette subito alla prova imprese e professionisti. Il <strong data-start="178" data-end="194">2 marzo 2026</strong> (poiché il 28 febbraio cade di sabato) rappresenta una data chiave per l’IVA:                                                          entro questo termine occorre trasmettere la <strong data-start="317" data-end="351">LIPE del quarto trimestre 2025</strong>, salvo scegliere un’alternativa che consente di evitare l’adempimento.</p>
<p data-start="514" data-end="792">La <strong data-start="517" data-end="575">Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE)</strong> relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 (oppure al quarto trimestre per i contribuenti trimestrali) deve essere trasmessa telematicamente all’<span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Agenzia delle Entrate</span></span> entro il 2 marzo 2026.</p>
<p data-start="794" data-end="811">Sono interessati:</p>
<ul data-start="813" data-end="927">
<li data-start="813" data-end="836">
<p data-start="815" data-end="836">soggetti IVA mensili;</p>
</li>
<li data-start="837" data-end="864">
<p data-start="839" data-end="864">soggetti IVA trimestrali;</p>
</li>
<li data-start="865" data-end="927">
<p data-start="867" data-end="927">imprese e professionisti non rientranti nei casi di esonero.</p>
</li>
</ul>
<p data-start="929" data-end="956">La comunicazione riepiloga:</p>
<ul data-start="958" data-end="1050">
<li data-start="958" data-end="973">
<p data-start="960" data-end="973">IVA a debito;</p>
</li>
<li data-start="974" data-end="990">
<p data-start="976" data-end="990">IVA a credito;</p>
</li>
<li data-start="991" data-end="1022">
<p data-start="993" data-end="1022">eventuale credito precedente;</p>
</li>
<li data-start="1023" data-end="1050">
<p data-start="1025" data-end="1050">saldo finale del periodo.</p>
</li>
</ul>
<p data-start="1052" data-end="1238">Si tratta di un adempimento esclusivamente comunicativo: non comporta nuovi versamenti, ma serve all’Amministrazione finanziaria per monitorare l’andamento delle liquidazioni periodiche.</p>
<p data-start="1293" data-end="1373">Esiste però una possibilità per evitare l’invio della LIPE del quarto trimestre.</p>
<p data-start="1375" data-end="1583">Chi presenta la <strong data-start="1391" data-end="1425">dichiarazione annuale IVA 2026</strong> (relativa all’anno d’imposta 2025) <strong data-start="1461" data-end="1486">entro il 2 marzo 2026</strong> non è tenuto a trasmettere la LIPE del quarto trimestre, a condizione che i dati siano coerenti.</p>
<p data-start="1585" data-end="1797">La finestra ordinaria per l’invio della dichiarazione IVA va dal 1° febbraio al 30 aprile 2026. Tuttavia, anticipare la trasmissione può semplificare gli adempimenti, accorpando le informazioni in un unico invio.</p>
<p data-start="1833" data-end="1908">È importante distinguere tra obblighi dichiarativi e obblighi di pagamento.</p>
<p data-start="1910" data-end="2042">L’eventuale <strong data-start="1922" data-end="1943">saldo IVA annuale</strong> risultante dalla dichiarazione deve essere versato entro il <strong data-start="2004" data-end="2021">16 marzo 2026</strong>, con possibilità di:</p>
<ul data-start="2044" data-end="2110">
<li data-start="2044" data-end="2057">
<p data-start="2046" data-end="2057">rateazione;</p>
</li>
<li data-start="2058" data-end="2110">
<p data-start="2060" data-end="2110">differimento nei termini previsti dalla normativa.</p>
</li>
</ul>
<p data-start="2112" data-end="2211">La scelta di anticipare la dichiarazione per evitare la LIPE non modifica le scadenze di pagamento.</p>
<p data-start="2251" data-end="2268">La decisione tra:</p>
<ul data-start="2270" data-end="2371">
<li data-start="2270" data-end="2315">
<p data-start="2272" data-end="2315">inviare la LIPE entro il 2 marzo<br data-start="2304" data-end="2307" /> oppure</p>
</li>
<li data-start="2316" data-end="2371">
<p data-start="2318" data-end="2371">presentare anticipatamente la dichiarazione annuale</p>
</li>
</ul>
<p data-start="2373" data-end="2400">dipende da diversi fattori:</p>
<ul data-start="2402" data-end="2529">
<li data-start="2402" data-end="2442">
<p data-start="2404" data-end="2442">organizzazione amministrativa interna;</p>
</li>
<li data-start="2443" data-end="2491">
<p data-start="2445" data-end="2491">disponibilità dei dati definitivi di bilancio;</p>
</li>
<li data-start="2492" data-end="2529">
<p data-start="2494" data-end="2529">eventuale utilizzo del credito IVA.</p>
</li>
</ul>
<p data-start="2531" data-end="2739">Per le realtà con contabilità già chiusa e dati definitivi disponibili, l’invio anticipato della dichiarazione può rappresentare una soluzione efficiente. In altri casi, la LIPE resta il percorso più lineare.</p>
<p data-start="2794" data-end="3055">La scadenza del 2 marzo conferma una tendenza ormai consolidata: concentrare gli adempimenti fiscali già nei primi mesi dell’anno.</p>
<p data-start="2794" data-end="3055">Una corretta pianificazione amministrativa diventa quindi essenziale per evitare sovrapposizioni e ridurre il rischio di sanzioni.</p>
<p data-start="3057" data-end="3233" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Per imprese e professionisti, l’inizio del 2026 passa dunque anche da qui: una scelta tra LIPE e dichiarazione annuale, da valutare con attenzione e con i numeri già alla mano.</p>
<p data-start="2112" data-end="2211">
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		<item>
		<title>Dichiarazione IVA 2026: scadenza, obblighi e come presentarla</title>
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		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 16:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione Iva 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[La Dichiarazione IVA 2026 deve essere trasmessa: dal 1° febbraio 2026 entro il 30 aprile 2026 La presentazione avviene tramite: i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) oppure tramite un intermediario abilitato (commercialista o CAF) La dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2025 (quindi presentata nel 2026) deve essere inviata esclusivamente in via telematica tra il]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Dichiarazione IVA 2026 deve essere trasmessa:</p>
<ul>
<li>dal 1° febbraio 2026</li>
<li>entro il 30 aprile 2026</li>
</ul>
<p>La presentazione avviene tramite:</p>
<ul>
<li>i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)</li>
<li>oppure tramite un intermediario abilitato (commercialista o CAF)</li>
</ul>
<p>La dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2025 (quindi presentata nel 2026) deve essere inviata esclusivamente in via telematica tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026. <span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Se dalla dichiarazione emerge un debito IVA, il pagamento deve avvenire entro il 16 marzo 2026. È possibile anche richiedere la rateizzazione o differimenti con maggiorazioni, ma la scadenza ordinaria resta questa.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Le liquidazioni trimestrali (LIPE) e mensili continuano ad avere scadenze a parte nei mesi successivi alla chiusura dei periodi di riferimento.</p>
<p>Per la dichiarazione IVA si utilizzano i modelli ufficiali approvati dall’Agenzia delle Entrate:</p>
<ul>
<li>Modello IVA 2026 — per la maggior parte dei contribuenti.</li>
<li>Modello IVA BASE 2026 — versione semplificata per chi rientra nei requisiti previsti. <span class="Apple-converted-space"> </span></li>
</ul>
<p>Entrambi i modelli devono essere trasmessi mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), da parte del contribuente o tramite intermediario abilitato.</p>
<p>Sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA:</p>
<p>✔️ Ditte individuali e società con partita IVA attiva in regime ordinario</p>
<p>✔️ Contribuenti che hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA nel 2025</p>
<p>✔️ Chi ha cessato l’attività nel corso del 2025 e ha ancora posizioni IVA da regolare <span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>La dichiarazione IVA riporta:</p>
<ul>
<li>Dati identificativi del contribuente</li>
<li>Totale delle operazioni attive e passive dell’anno</li>
<li>Imposta dovuta o credito risultante</li>
<li>Quadri specifici per regimi particolari (trasporto, logistica, split payment, ecc.) <span class="Apple-converted-space"> </span></li>
</ul>
<p>Negli ultimi modelli sono state introdotte alcune modifiche ai quadri per riflettere adeguamenti normativi, ad esempio per merci e servizi di logistica o per la classificazione delle società di comodo.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Le Novità 2026</p>
<p>Liquidazione automatica in caso di omissione    Se la dichiarazione annuale non viene presentata, l’Agenzia delle Entrate può calcolare automaticamente l’imposta dovuta utilizzando i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici. Questo può comportare anche l’imposizione di sanzioni più severe se il contribuente non si mette in regola tempestivamente. <span class="Apple-converted-space"><br />
</span></p>
<p>Aggiornamenti normativi e modello aggiornato    Il nuovo Modello IVA 2026 tiene conto delle modifiche normative introdotte con la Legge di Bilancio 2026, incluse alcune nuove regole sul reverse charge e sulle operazioni con operatori logistici. <span class="Apple-converted-space"><br />
</span></p>
<p>Rimborsi e compensazioni</p>
<p>Sono state aggiornate le regole per la compensazione dei crediti IVA: ad esempio, fino a una certa soglia è prevista la compensazione libera, mentre per importi superiori potrebbe essere richiesto un visto di conformità. <span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>La mancata presentazione o un invio tardivo comportano sanzioni amministrative che variano in base alla gravità e ai giorni di ritardo. In caso di omissione, le sanzioni possono essere molto elevate, quindi è fondamentale rispettare i termini o regolarizzarsi tramite il ravvedimento operoso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>VERSAMENTO ACCONTO IVA ENTRO IL 27 DICEMBRE</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2024/12/27/versamento-acconto-iva-entro-il-27-dicembre/</link>
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		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 00:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[Acconto Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Acconto IVA 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>

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		<description><![CDATA[Il 27 dicembre è il termine ultimo per versare, con modalità telematiche, l’importo dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell&#8217;ultimo trimestre dell’anno Si inserisce tra Natale e San Silvestro l’ultimo degli anticipi d’imposta: è l’acconto dell’imposta sul valore aggiunto e va versato entro venerdì 27 dicembre. Devono pagarlo tutti i titolari]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 class="article__subtitle"><span style="font-size: 10pt;">Il 27 dicembre è il termine ultimo per versare, con modalità telematiche, l’importo dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell&#8217;ultimo trimestre dell’anno</span></h3>
<p>Si inserisce tra Natale e San Silvestro l’ultimo degli anticipi d’imposta: è l’acconto dell’imposta sul valore aggiunto e va versato entro venerdì 27 dicembre. Devono pagarlo tutti i titolari di partita Iva, con diverse eccezioni, tra cui i contribuenti non tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche. In ogni caso, l’acconto non si versa se l’importo dovuto è inferiore a 103,29 euro.</p>
<p><strong>Chi versa e chi no</strong><br />
Sono obbligati al pagamento dell&#8217;acconto tutti i contribuenti Iva tranne, come anticipato, coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.</p>
<p>Sono, invece, esonerati dal versamento coloro che non dispongono di uno dei due dati: “storico” o “previsionale”, su cui sostanzialmente si basa il calcolo.<br />
Ad esempio, è il caso dei contribuenti che:</p>
<ul>
<li>hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l&#8217;attività</li>
<li>hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso</li>
<li>pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l&#8217;ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta.</li>
</ul>
<p>Non sono, poi, obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.</p>
<p>Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto:</p>
<ul>
<li>i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell&#8217;imposta</li>
<li>i produttori agricoli (articolo 34, comma 6, del decreto Iva – Dpr n. 633/1972)</li>
<li>i contribuenti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale</li>
<li>le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario</li>
<li>i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo</li>
<li>gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva</li>
</ul>
<p><strong>La misura dell’acconto</strong><br />
Le variabili che influiscono sulla determinazione dell’importo da versare come anticipo sono sostanzialmente due: la periodicità adottata dal contribuente e il metodo di calcolo, scelto tra lo storico, il previsionale e l’analitico. Una scelta che va fatta, sostanzialmente, in base alla convenienza del singolo contribuente.</p>
<p>Quando la preferenza cade sul <strong>metodo storico</strong>, che è il più selezionato perché a basso rischio, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato – o che avrebbe dovuto essere effettuato – per il mese di dicembre o l’ultimo trimestre dell’anno scorso.</p>
<p>In pratica, la base di calcolo, su cui applicare detta percentuale, è il debito d’imposta risultante:</p>
<ul>
<li>dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2023, per i contribuenti mensili</li>
<li>dalla dichiarazione annuale Iva o dal modello Redditi 2024, per i trimestrali</li>
<li>dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno scorso, per i trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, eccetera).</li>
</ul>
<p>Se, invece, si sceglie il <strong>metodo previsionale</strong>, il sentiero è meno sicuro, poiché l’operazione di calcolo prende le mosse da un’ipotesi: quella, cioè, di realizzare un volume d’affari minore rispetto all’anno precedente. L’ammontare dell’acconto, quindi, non è determinato partendo da dati effettivi riferiti al passato ma, al contrario, sulla base di una stima del debito tributario che, secondo il contribuente, risulterà dall’ultima liquidazione periodica 2024 o dalla dichiarazione annuale.</p>
<p>Anche in questo caso, la percentuale da applicare sulla previsione di debito per il 2024 è uguale all’88 per cento.</p>
<p>Quando, infine, il calcolo segue le regole del <strong>metodo analitico</strong>, la percentuale dell’acconto sale al 100% dell’imposta risultante da una straordinaria, ma effettiva, liquidazione periodica al 20 dicembre 2024, effettuata prendendo in considerazione le fatture relative ad acquisti e vendite, registrate o che dovevano essere registrate dal 1° al 20 dicembre, in caso di contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, nell’ipotesi di trimestrali. Optando per questo metodo, in sostanza, emerge il reale debito d’imposta accumulato fino a quella data.</p>
<p><strong>E se cambia la periodicità…</strong><br />
Nel caso di variazione della periodicità di liquidazione rispetto al 2023:</p>
<ul>
<li>da trimestrale a mensile, il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo di acconto è pari a un terzo dell’imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale per il 2023</li>
<li>da mensile a trimestrale, l’anticipo dell’88% va determinato in base alla somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.</li>
</ul>
<p><strong>Il pagamento</strong><br />
Il versamento dell’acconto va effettuato utilizzando il modello di F24, da presentare in modalità esclusivamente telematica, con la possibilità di compensare il dovuto con eventuali crediti di imposte e contributi.<br />
Nel modello vanno riportati i codici tributo:</p>
<ul>
<li><strong>6013</strong>, per i contribuenti mensili</li>
<li><strong>6035</strong>, per quelli trimestrali.</li>
</ul>
<p>L’anno di riferimento da indicare è il 2024.</p>
<p>A questo proposito, ricordiamo che quanto versato potrà essere sottratto dall’imposta risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2025), al quarto trimestre 2024 per i trimestrali speciali (versamento entro il 16 febbraio 2025), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2024 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2025).</p>
<p><strong>Un caso particolare</strong><br />
I contribuenti con contabilità separata (articolo 36 del Dpr 633/1972) devono determinare diversi acconti per ogni attività svolta e, quindi, sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni d’imposta. Fatto questo, l’anticipo consiste nella somma dei dati relativi alle differenti attività, compensando gli importi a debito</p>
<p><span style="font-size: 8pt;">Fonte Fisco Oggi </span></p>
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