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	<title>Studimpresa &#187; news</title>
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	<description>il nuovo modo di fare consulenza</description>
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		<title>DECRETO MILLE PROROGHE ULTIME MODIFICHE</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 23:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[decreto mille proroghe]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte Il sole 24 ore]]></category>
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		<description><![CDATA[Nuovi aggiornamenti dall’ Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) dei modelli per consentire agli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (come per esempio i Comuni) di operare una scelta sullo stralcio dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2015 fino a mille euro, che è una delle dodici]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="atext">Nuovi aggiornamenti dall’ Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) dei modelli per consentire agli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (come per esempio i Comuni) di operare una scelta sullo stralcio dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2015 fino a mille euro, che è una delle dodici sanatorie della tregua fiscale dell’ultima manovra.<br />
La deadline è fissata per il 31 marzo, data entro la quale i suddetti enti dovranno deliberare il non allungamento parziale, l’annullamento integrale oppure totale.</p>
<p class="atext">In sintesi , hanno esteso anche a tali enti la possibilità di deliberare l&#8217;annullamento dell&#8217;intero importo affidato alla riscossione, ampliando così quanto stabilito dalla manovra 2023 (legge 197/2022) che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell&#8217;ente, l&#8217;annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (stralcio parziale).</p>
<p class="atext">La legge 14/2023 ha stabilito inoltre lo slittamento, dal 31 gennaio al 31 marzo 2023,  del termine entro il quale gli stessi enti devono deliberare l&#8217;eventuale non applicazione dello stralcio «parziale» e comunicare il relativo provvedimento all&#8217;agente della riscossione.</p>
<p class="atext">Tanto il provvedimento di applicazione dello stralcio «integrale» quanto quello di rifiuto dell&#8217;annullamento «parziale» andà inviatoi esclusivamente all&#8217;indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) di agenzia delle entrate Riscossione indicato nei moduli, insieme a una copia del provvedimento stesso.</p>
<p class="atext">La conversione del decreto Milleproroghe (legge 14/2023), intervenendo sulla adisciplina della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022), stabilisce la proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possono deliberare la non applicazione dello stralcio «parziale» dei carichi di importo residuo (alla data del 1° gennaio 2023) fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.</p>
<p class="atext">La legge di Bilancio ha infatti previsto per i carichi di tali enti un annullamento automatico di tipo «parziale», cioè riferito esclusivamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e notifica restano interamente dovute.</p>
<p class="atext">Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l&#8217;annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.</p>
<p class="atext">Il decreto Milleproroghe introduce anche la possibilità per gli stessi enti di deliberare, sempre entro il 31 marzo 2023, l&#8217;applicazione dello stralcio «integrale» ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all&#8217;agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e quindi &#8211; come già previsto per le amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali &#8211; di optare per l&#8217;annullamento di tutto l&#8217;importo residuo del carico.</p>
<p class="atext">Gli enti creditori che approvano un eventuale provvedimento di diniego di stralcio «parziale» o di approvazione di stralcio «integrale» dei carichi sono tenuti a trasmetterlo all&#8217;agente della riscossione entro la scadenza del prossimo 31 marzo.</p>
<p class="atext">Per consentire l’adeguamento ai nuovi termini, il decreto proroga dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei debiti oggetto di stralcio.</p>
<div class="asubtitle"></div>
<p class="atext">
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		<title>ULTIME NEWS DECRETO MILLE PROROGHE</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 19:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adesione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto mille proroghe]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte fiscomania]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[superbonus]]></category>

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		<description><![CDATA[Approvato il 15 febbraio c.a. la prima versione del Decreto con sostanziali novità rispetto alla bozza di fine anno, arrivando il 16 febbraio alle commissioni competenti della camera in attesa dell’approvazione finale, il 27 febbraio 2023. Partiamo dalla Cessione del Credito, che viene slittato al 31 marzo 2023, ovvero, entro il 31 marzo  è ancora possibile]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Approvato il 15 febbraio c.a. la prima versione del Decreto con sostanziali novità rispetto alla bozza di fine anno, arrivando il 16 febbraio alle commissioni</p>
<p>competenti della camera in attesa dell’approvazione finale, il 27 febbraio 2023.</p>
<p>Partiamo dalla Cessione del Credito, che viene slittato al 31 marzo 2023, ovvero, entro il 31 marzo  è ancora possibile comunicare,</p>
<p>tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, la volontà di accedere a questa vantaggiosa alternativa per recuperare parte degli investimenti già sostenuti sugli</p>
<p>interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico delle proprie case a lavori già avviati (mentre per quelli in fase di avviamento è appena arrivato lo stop alla cessione del credito).</p>
<p>La cessione del credito può rappresentare una soluzione più rapida per rientrare dell’investimento sostenuto, anziché aspettare il rimborso dello Stato,</p>
<p>tramite il 730, spalmato solitamente nell’arco di dieci anni. Infatti, con questa opzione si cede il proprio credito ad una banca che anticipa subito la somma spettante.</p>
<p>La cessione del credito resta valida per i lavori di ristrutturazioni già avviati e per chi ha già richiesto:</p>
<ol type="1">
<li>superbonus;</li>
<li>bonus ristrutturazione: con una detrazione fino al 50% dell’IRPEF fino ad un massimo di 96.000 euro di spesa;</li>
<li>bonus condizionatori :con una detrazione dal 50 % (se richiesto per la ristrutturazione di una casa come bonus mobili)</li>
</ol>
<p>oppure al 65% (se rientra nell’Ecobonus, per il risparmio energetico);</p>
<ol type="1">
<li>ecobonus: in particolare, per il bonus tende da sole e il bonus zanzariere che rientrano in quest’agevolazione.  La detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi è del 50%,</li>
</ol>
<p>su una spesa massima di 60.000 euro per abitazione. (quindi si detrae una somma massima di 30.000).</p>
<p>In alternativa, alla cessione del credito è ancora possibile, entro marzo, richiedere lo sconto diretto in fattura per i lavori avviati di riqualificazione dei propri immobili.</p>
<p id="h-bonus-prima-casa-la-proroga-del-fondo-di-garanzia-e-dei-mutui-agevolati-per-gli-under-36">Buone notizie anche per i giovani che intendono comprare la loro prima casa: il Parlamento ha deciso di posticipare al 30 giugno anziché al 30 marzo 202<strong>3,</strong></p>
<p> la possibilità di richiedere la garanzia massima dell’80% a valere sul Fondo di Garanzia dello Stato per l’accensione di mutui destinati a categorie prioritarie (con particolari requisiti di reddito ed età).</p>
<p>Inoltre, il decreto Milleproroghe dà il nulla osta per l’utilizzo dell’aliquota agevolata senza alcuna scadenza, sull’imposta di registro per l’acquisto della prima abitazione.</p>
<p>Infine, sono slittati i termini per:</p>
<ul>
<li>il trasferimento della residenza della propria abitazione, da 18 a un massimo di 37 mesi;</li>
</ul>
<ul>
<li>riacquistare la casa dopo l’alienazione dell’immobile acquistato con il bonus prima casa, e completare il passaggio di proprietà, da un anno a un massimo di 2 anni e 7 mesi;</li>
</ul>
<ul>
<li>ottenere un credito d’imposta, in caso di riacquisto dell’immobile, a favore del nuovo acquirente, se di una prima casa, entro un anno</li>
</ul>
<p>Se molti speravano in una proroga del bonus TV, rimarranno delusi. Infatti, il decreto Milleproroghe (art. 12, comma 2-bis)  prevede la possibilità solo per gli enti del Terzo settore</p>
<p>di ottenere, entro la data del 31 dicembre 2023, dispositivi idonei alla ricezione di programmi televisivi secondo i nuovi standard (DVBT2/HEVC) ad prezzo non superiore ai 30 euro.</p>
<p>Slitta anche il termine per completare gli investimenti in beni altamente tecnologici oppure ordinari, rientranti nel credito d’imposta beni strumentali 4.0. In un primo momento, i termini per</p>
<p>usufruire dell’agevolazione erano i seguenti:</p>
<ul>
<li>30 giugno di quest’anno per i beni materiali, non tecnologicamente avanzati e immateriali 4.0;</li>
</ul>
<ul>
<li>30 settembre 2023 per i beni materiali 4.0.</li>
</ul>
<p>Dopo il decreto Milleproroghe, fino al 30 novembre 2023, è possibile richiedere la detrazione IRPEF 2023 relativa alla spesa sostenuta sui beni strumentali,</p>
<p>prenotati con acconto del 20% entro il 31 dicembre 2022.</p>
<p>Anche il credito d’imposta per l’acquisto di carburante da parte delle aziende agricole, è stato posticipato dal 31 marzo al 30 giugno 2023. Entro il 16 marzo 2023, occorre inviare all’Agenzia delle</p>
<p>Entrate la documentazione che attesti l’importo del credito maturato nel 2022 (ossia le spese sostenute).</p>
<p>Con il decreto Milleproroghe arriva un’ulteriore novità per le imprese, riguardo all’IVA. Si ha tempo fino al primo gennaio 2024 per inviare i dati sulle operazioni effettuate giornalmente, attraverso metodi di</p>
<p>pagamento tracciabili, rispetto alla totalità dei corrispettivi delle operazioni imponibili.</p>
<p>Prorogata anche al 2024, l’obbligo di fatturazione elettronica per il personale sanitario.</p>
<p>Per le famiglie, il Parlamento ha approvato l’estensione da 12 a 24 mesi del termine di scadenza per il Family Act, ossia di tutti quegli interventi previsti dal Governo,</p>
<p>in favore delle coppie con figli. Tra di essi, ricordiamo l’assegno unico universale nel 2023 e il rafforzamento dei  congedi parentali per i lavoratori dipendenti.</p>
<p>Novità anche nei contratti di lavoro:</p>
<p>I lavoratori fragili, pubblici e privati, potranno lavorare in smart working fino al 30 giugno 2023 (anziché fino a marzo). I lavoratori del settore privato, inoltre,</p>
<p>potranno optare per il lavoro agile anche se genitori di figli fino a 14 anni.</p>
<p>Inoltre, il testo dell’emendamento posticipa per il biennio 2024-2025, il contratto di espansione che favorisce il ricambio generazionale all’interno delle grandi aziende.</p>
<p>La misura incentiva l’esodo anticipato dal lavoro di 5 anni di chi è prossimo alla pensione e l’assunzione di giovane personale.</p>
<p>In aggiunta, se le aziende si impegnano ad assumere:</p>
<ul>
<li>almeno un lavoratore ogni tre anni possono versare meno indennità con il supporto INPS per 12 mesi;</li>
</ul>
<ul>
<li>50% dei lavoratori sotto i 35 anni, il sostegno per l’impresa dura 24 mesi.</li>
</ul>
<p>Infine, sempre in ambito lavorativo, vengono prorogati dal 2024 al 2025:</p>
<ul>
<li>gli interventi di riduzione oraria e integrazione salariale per 18 mesi e per determinate categorie di lavoratori in aziende con almeno 50 dipendenti;</li>
</ul>
<ul>
<li>i contratti di somministrazione a tempo determinato che possono durare fino 3 anni anziché 24 mesi.</li>
</ul>
<p>Anche per il 2023, viene rifinanziato il  fondo nuove competenze con 230 milioni di euro. Fino alla fine dell’anno, le aziende possono rimodulare l’orario di lavoro</p>
<p>al fine di implementare le conoscenze e le competenze dei propri dipendenti tramite corsi di formazione specifici.</p>
<p>In conclusione, con il Decreto Milleproroghe, viene esteso il termine fino dal 31 marzo per:</p>
<ul>
<li>dichiarare l’opposizione allo stralcio delle cartelle fino a 1000 euro (dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) previsto inizialmente dalla Legge di Bilancio entro il 31 gennaio 2023 da parte di enti</li>
</ul>
<p>pubblici come i Comuni;</p>
<ul>
<li>adottare disposizioni sullo stralcio in maniera completa, annullando l’intera somma dovuta, oltre agli interessi e le sanzioni, da parti di enti non statali .</li>
</ul>
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		<title>COMUNICAZIONE OPZIONE: IN ARRIVO LA PROROGA AL  31 MARZO 2022</title>
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		<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 15:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[proroga]]></category>
		<category><![CDATA[superbonus]]></category>

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		<description><![CDATA[Con il decreto Milleproroghe  arrivano diverse importanti novità, una di queste, è la proroga del termine per la comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura (fissata ora al 16 marzo) per beneficiare degli incentivi per gli interventi edilizi sulle villette e nei condomini. Manca poco più di un mese alla scadenza del 16]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con il decreto Milleproroghe  arrivano diverse importanti novità, una di queste, è la proroga del termine per la comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura (<strong>fissata ora al 16 marzo) </strong>per beneficiare degli incentivi per gli interventi edilizi sulle villette e nei condomini.</p>
<p class="done">Manca poco più di un mese alla scadenza del 16 marzo 2023, data entro la quale va inviata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito e allo sconto in fattura.</p>
<p class="done">Si ricorda che le spese da comunicare per il Superbonus e per gli altri bonus edilizi sono quelle sostenute nel 2022.</p>
<p class="done">Grazie alla legge di conversione del decreto Milleproroghe, un emendamento approvato in data 7 febbraio, slitta in avanti il termine ultimo entro cui inviare la suddetta comunicazione.</p>
<p class="done">L’emendamento  approvato  tratta:</p>
<ul>
<li>sia sulle spese sostenute nel 2022;</li>
<li>sia sulle rate residue di detrazioni non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.</li>
</ul>
<p class="done">La comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativa agli interventi eseguiti</p>
<ul>
<li>sulle singole unità immobiliari,</li>
<li>sulle parti comuni degli edifici</li>
</ul>
<p class="done">potrà essere trasmessa all’agenzia delle Entrate invece che entro il 16 marzo, entro il 31 marzo del 2023.</p>
<p class="done"> Secondo la procedura ordinaria prevista dai provvedimenti dell’Agenzia la comunicazione opdell’opzione deve essere trasmessa:</p>
<div class="main-text mt-4">
<ul>
<li>entro il 16 marzo dell&#8217;anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, per gli interventi sulle singole unità immobiliari e per gli interventi sulle parti comuni degli edifici,</li>
<li>entro il 16 marzo dell&#8217;anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione<strong> </strong>per la cessione della rate residue non fruite.</li>
</ul>
<p class="done">Lo slittamento dei termini interessa tutte le opzioni di cessione:</p>
<ul>
<li>Superbonus,</li>
<li>Bonus ristrutturazioni ordinario al 50%,</li>
<li>Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate e Bonus barriere architettoniche al 75 per cento.</li>
</ul>
<p class="done">e riguarda anche la scadenza per la comunicazione che gli amministratori di condominio devono trasmettere alle Entrate, per le spese sostenute l’anno precedente sulle parti comuni degli edifici con accesso ai bonus casa. Anche in questo caso il termine per la comunicazione passa dal 16 al 31 marzo 2023.</p>
</div>
<p class="done">
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		<title>BONUS € 200</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2022/06/25/bonus-e-200/</link>
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		<pubDate>Sat, 25 Jun 2022 12:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus 200 euro]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

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		<description><![CDATA[Bonus 200 euro caro prezzo chi può richiederlo Il Decreto Aiuti ha previsto l’erogazione di un bonus di 200 euro contro il caro prezzi a una larga platea di cittadini, in particolare, potranno beneficiarne i lavoratori dipendenti, i pensionati, i percettori del reddito di cittadinanza e di varie forme di disoccupazione, colf, badanti, lavoratori stagionali,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 18pt;">Bonus 200 euro caro prezzo chi può richiederlo</span></p>
<p>Il Decreto Aiuti ha previsto l’erogazione di un bonus di 200 euro contro il caro prezzi a una larga platea di cittadini, in particolare, potranno beneficiarne i lavoratori dipendenti, i pensionati, i percettori del reddito di cittadinanza e di varie forme di disoccupazione, colf, badanti, lavoratori stagionali, e un’indennità con importo da definire per lavoratrici e lavoratori autonomi e professionisti. Il sostegno, introdotto insieme ad una serie di misure rivolte a imprese e famiglie con il Decreto Aiuti, è un cuscinetto economico ulteriore a seguito dell’attuale situazione economica, per cui al momento ancora non si vedono miglioramenti per quanto riguarda il caro vita. L’indennità <em>una tantum</em> prevista nel <strong>Decreto Aiuti</strong>, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 maggio, sembrava desinata a tutti i dipendenti (pubblici e privati) con un <strong>reddito lordo inferiore a 35.000 euro</strong>. In realtà, è stato inserito un ulteriore requisito, la <strong>riduzione contributiva dello 0,80%</strong>. Potranno, pertanto beneficiare del bonus soltanto i lavoratori <strong>dipendenti che, nel corso del primo quadrimestre del 2022 (ovvero in almeno un mese da gennaio ad aprile), hanno beneficiato della riduzione contributiva dello 0,80%, prevista dalla legge di Bilancio 2022</strong>. Quindi, ci saranno dei lavoratori che, pur avendo un reddito lordo annuo inferiore a 35.000 euro, non avranno l’indennità<em> una tantum</em> sullo stipendio di luglio. La <strong>riduzione contributiva </strong>dello 0,80% è prevista se la retribuzione imponibile previdenziale nel mese non supera i 2.692 euro. Per i dipendenti privati, non sarà un’erogazione automatica, occorre presentare prima una <strong>autocertifcazione</strong> con la quale il lavoratore dichiari di <strong>non essere titolare di un trattamento pensionistico o del reddito di cittadinanza</strong>. Il bonus può essere erogato soltanto una volta. Anche nel caso in cui tu sia titolare di più rapporti di lavoro, è possibile chiedere una volta il sostegno, dichiarando di non avere fatto un’analoga richiesta ad altri datori di lavoro.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>NEWS LAVORO OCCASIONALE</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2022/01/24/news-lavoro-occasionale/</link>
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		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 15:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[fonte: Le legge è uguale per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[News fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni occasionali]]></category>

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		<description><![CDATA[Il lavoratore autonomo occasionale è colui che, dietro corrispettivo, svolge un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del datore di lavoro e – aspetto essenziale – in via del tutto occasionale. Se mancasse l’occasionalità egli sarebbe un lavoratore dipendente e come tale dovrebbe essere inquadrato. Affinché]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il lavoratore autonomo occasionale è colui che, dietro corrispettivo, svolge un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del datore di lavoro e – aspetto essenziale – in via del tutto occasionale. Se mancasse l’occasionalità egli sarebbe un lavoratore dipendente e come tale dovrebbe essere inquadrato.</p>
<p>Affinché si possa parlare di «lavoro autonomo occasionale» sono quindi necessari i seguenti presupposti:</p>
<ul>
<ul>
<li>l’assenza di un <b>vincolo di subordinazione e/o coordinazione</b>: il datore di lavoro non può cioè stabilire, nel dettaglio, le modalità di svolgimento della prestazione, dovendo lasciare l’autonomia al prestatore dell’opera;</li>
</ul>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>l’<b>occasionalità della prestazione</b> che, pertanto, non deve essere abituale e/o possedere i requisiti della professionalità e della prevalenza (che porterebbero all’apertura di una posizione Iva).</li>
</ul>
<p>Indipendentemente dal settore di svolgimento dell’attività e dal compenso ricevuto, il prestatore d’opera occasionale che supera un <b>reddito annuo di 5.000 euro</b>, è tenuto a iscriversi alla <b>Gestione Separata dell’Inps</b>. In tal caso, l’importo eccedente sarà assoggettato al normale contributo previdenziale.</p>
<p>Se la prestazione è resa nei confronti di un soggetto sostituto d’imposta, il reddito del prestatore d’opera sarà sottoposto a una <b>ritenuta alla fonte</b> (20%) che verrà ovviamente operata dal committente (datore di lavoro).</p>
<p>l lavoro autonomo occasionale è diverso dal <b>contratto di collaborazione coordinata e continuativa</b> (il cosiddetto co.co.co.): quest’ultimo infatti rientra nel lavoro «parasubordinato» mentre il primo, data l’assenza del coordinamento con l’attività del committente e di un inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, è a tutti gli effetti un <b>lavoro autonomo</b>. Rispetto però al lavoro autonomo abituale, il lavoro autonomo occasionale ha carattere episodico, sporadico.<br />
La Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro finalizzato a «svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive» nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.</p>
<p>L’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali deve essere pertanto anticipato da una «<b>preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro</b>competente per territorio», comunicazione che deve chiaramente effettuare il committente (ossia il datore di lavoro).</p>
<p>L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che l’obbligo di comunicazione riguarda solo i <b>committenti imprenditori</b> e fa riferimento ai rapporti avviati dopo il <b>18 dicembre 2021</b>, o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022.La comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale,eventualmente risultante dalla lettera di incarico.</p>
<p>La Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro finalizzato a «svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive» nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.</p>
<p>L’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali deve essere pertanto anticipato da una «<b>preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro</b> competente per territorio», comunicazione che deve chiaramente effettuare il committente (ossia il datore di lavoro).</p>
<p>L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che l’obbligo di comunicazione riguarda solo i <b>committenti imprenditori</b> e fa riferimento ai rapporti avviati dopo il <b>18 dicembre 2021</b>, o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022.</p>
<p>La comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.</p>
<p>Sono esclusi dall’obbligo di<strong> comunicazione preventiva all’ITL</strong>:</p>
<ul>
<li>i rapporti per i quali sussistono già delle procedure di comunicazione espressamente disciplinate dalla legge (es.: i rapporti di lavoro di natura subordinata, le<strong> collaborazioni coordinate e continuative</strong>, i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 – conv. da L. n. 608/1996- e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”);</li>
<li>le<strong> professioni intellettuali</strong> in quanto oggetto dell’apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva. L’INL specifica al riguardo che se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione.</li>
</ul>
<p>La comunicazione va inviata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio (ossia ove si svolge la prestazione).<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Quanto al mezzo da utilizzare, la comunicazione può avvenire alternativamente mediante:</p>
<ul>
<li><b>sms</b>;</li>
<li><b>email</b>.</li>
</ul>
<p>Quanto alla posta elettronica non è necessario usare la Pec. Basta un’email ordinaria da inviare allo specifico indirizzo messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale (la nota 29/2022 fornisce l’elenco, ad esempio: ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it ).</p>
<p>È opportuno conservare copia della comunicazione, da esibire in caso di ispezione.</p>
<p>La comunicazione deve indicare obbligatoriamente (a pena di invalidità della stessa):</p>
<ul>
<li>dati identificativi del committente e del prestatore;</li>
<li>luogo della prestazione;</li>
<li>sintetica descrizione dell’attività;</li>
<li>data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, secondo le indicazioni dell’INL sarà necessario effettuare una nuova comunicazione</li>
</ul>
<p>n caso di violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione si applica la <b>sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500</b> in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non è prevista la procedura di diffida.</p>
<p>È altresì prevista la sanzione della <b>sospensione dell’attività</b>, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.</p>
<div id="lx_630653" class="__lxG__multi __lxG__multi_lx_630653 __lxG__not_empty_block" data-cnt="5" data-width="728" data-height="280"></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>NUOVO FONDO PERDUTO PER IL TURISMO</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 21:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
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		<category><![CDATA[fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte fisco & tasse]]></category>
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		<description><![CDATA[Con avviso pubblicato in data 23 dicembre 2021 il Ministero del turismo riporta le modalità per richiedere il contributo a fondo perduto per le imprese turistiche.  Entro il 21 febbraio 2022 sarà resa operativa la piattaforma necessaria alla presentazione delle istanze telematiche per il riconoscimento del fondo perduto e del credito di imposta per le imprese]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con <a style="color: #000000;" href="http://Con avviso pubblicato in data 23 dicembre 2021 il ministero del turismo riporta le modalità per richiedere il contributo a fondo perduto per le imprese turistiche. Gli incentivi di cui all'articolo uno commi uno e due del decreto legge numero 152 del 2021 sono rivolti ai seguenti soggetti: alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica come definita dalla legge del 20 Febbraio del 2006 numero 96 alle strutture ricettive all'aria aperta nonché alle imprese del comparto turistico ricreativo fieristico e congressuale compresi di stabilimenti balneari i complessi termali i porti turistici i parchi tematici inclusi i parchi acquatici e faunistici. I soggetti suddetti al momento della presentazione della domanda devono essere regolarmente iscritti al registro delle imprese. Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura d'impresa oggetto di intervento. I soggetti beneficiari devono gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato dalle gare obbligatoriamente alla domanda un'attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprieta di terzi. Ovvero devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o servizio turistico. Ai soggetti suddetti è riconosciuto un incentivo nella forma del credito d'imposta fino all'ottanta per 100 delle spese ammissibili sostenute per gli interventi di cui all'articolo quattro del presente avviso realizzate a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 nonché per quelli avviati dopo il 1 Febbraio 2020 e non ho ancora conclusi a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021. L'avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti punto le spese dell'intervento successive la data del 7 novembre 2021 devono essere provate inequivocabilmente con la fattura. Agli stessi soggetti può essere riconosciuto anche un incentivo nella forma del contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma uno realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 per un importo massimo pari a 40.000 €. Ammissibili ai fini della terminazione degli incentivi previsti in questo avviso sono quelli relativi a: interventi di incremento dell'efficienza energetica di pure interventi di cui all'articolo 16 bis il comma uno lettera i il dipierro 917 interventi di eliminazione delle barriere architettoniche interventi di manutenzione straordinaria di restauro risanamento conservativo di ristrutturazione edilizia installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati funzionale realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture di riqualificazione antisismica che ha gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche la realizzazione di piscine termali per i soli stabilimenti termali e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento dell'attività termale gli interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall'articolo 9 comma due del decreto legge 83 del 2014 l'acquisto di mobili e componenti d'arredo inclusa l'illuminotecnica a condizione che l'acquisto sia funzionale almeno uno degli interventi precedenti di cui sopra. Le imprese interessate presentano apposita domanda al ministero esclusivamente per via telematica anche l'altra attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione del ministero del turismo entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso cioè entro il 21 Febbraio 2022 le imprese registrando il profilo presentano l'istanza entro i 30 giorni successivi all'apertura della piattaforma online quindi 30 giorni a decorrere dal 21 Febbraio 2022. Incentivi di cui al presente avviso sono attribuiti secondo l'ordine cronologico delle domande e prega verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande il ministero del turismo pubblica l'elenco dei beneficiari. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui interventi sono stati realizzati entro e non oltre il 31 dicembre 2025 hai fini della compensazione il modello F 24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'agenzia delle entrate il credito d'imposta accedibile in tutto in parte con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti comprese le banche gli intermediari finanziari il contributo a fondo perduto erogato a mezzo bonifico bancario alle coordinate Iban indicate al momento di presentazione della domanda l'ammontare massimo del contributo a fondo perduto erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento fatta salva la facoltà di concedere a domanda un'anticipazione non superiore al 30% del contributo stesso a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che disciplinano rispettive attività." target="_blank" rel="noopener noreferrer">avviso pubblicato in data 23 dicembre 2021 i</a>l Ministero del turismo riporta le modalità per richiedere il contributo a fondo perduto per le imprese turistiche.  Entro il 21 febbraio 2022 sarà resa operativa la piattaforma necessaria alla presentazione delle istanze telematiche per il riconoscimento del fondo perduto e del credito di imposta per le imprese del settore turistico previsti dall&#8217;art 1 del DL n 152/2021.</p>
<p class="done">Gli incentivi di cui all&#8217;articolo 1 commi uno e due del <a href="https://www.fiscoetasse.com/files/13180/decreto-norme-attuative-pnrr-del-27102021.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Decreto Legge numero 152 del 2021</strong></a> sono rivolti ai seguenti soggetti:</p>
<ul>
<li>alle imprese alberghiere,</li>
<li>alle strutture che svolgono attività agrituristica (legge 96/2006)</li>
<li>alle strutture ricettive all&#8217;aria aperta</li>
<li>nonché alle imprese del comparto turistico ricreativo fieristico e congressuale compresi di stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici inclusi i parchi acquatici e faunistici.</li>
</ul>
<p class="done">I soggetti suddetti al momento della presentazione della domanda devono essere regolarmente iscritti al registro delle imprese.</p>
<p class="done">Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura d&#8217;impresa oggetto di intervento.</p>
<p class="done"><strong>I soggetti beneficiari devono:</strong></p>
<ul>
<li><strong>gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato </strong>da allegare obbligatoriamente alla domanda<strong> un&#8217;attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi, </strong></li>
<li><strong>ovvero devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l&#8217;attività ricettiva o servizio turistico.</strong></li>
</ul>
<p class="done">Ai soggetti suddetti è riconosciuto <strong>un incentivo nella forma del credito d&#8217;imposta fino all&#8217;80% delle spese ammissibili sostenute</strong> per gli interventi realizzate <strong>a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 </strong>nonché per quelli <strong>avviati dopo il 1 febbraio 2020 e non ancora conclusi a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021.</strong></p>
<p class="done">L&#8217;avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti.</p>
<p class="done">Le spese dell&#8217;intervento successive alla data del 7 novembre 2021 devono essere provate inequivocabilmente con la fattura.</p>
<p class="done">Agli stessi soggetti può essere riconosciuto anche <strong>un incentivo nella forma del contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi</strong> realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 per un importo massimo pari a 40.000 €.</p>
<p class="done">Sono ammissibili tra gli altri interventi relativi a:</p>
<ul>
<li>incremento dell&#8217;efficienza energetica</li>
<li>eliminazione delle barriere architettoniche</li>
<li>manutenzione straordinaria di restauro, risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell&#8217;efficienza energetica, delle strutture di riqualificazione antisismica, agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,</li>
<li>realizzazione di piscine termali per i soli stabilimenti termali e l&#8217;acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento dell&#8217;attività termale</li>
<li>interventi di digitalizzazione</li>
<li>acquisto di mobili e componenti d&#8217;arredo inclusa l&#8217;illuminotecnica a condizione che l&#8217;acquisto sia funzionale almeno a uno degli interventi precedenti</li>
<li>
<p class="done">Le imprese interessate presentano apposita domanda al ministero esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione del ministero del turismo <strong>entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso cioè entro il 21 febbraio 2022</strong></p>
<p class="done">Le imprese potranno registrare il profilo<strong> e presentare l&#8217;istanza entro i 30 giorni successivi all&#8217;apertura della piattaforma. </strong></p>
<p class="done">Gli incentivi sono attribuiti secondo l&#8217;ordine cronologico delle domande e previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati.</p>
</li>
</ul>
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		<title>NUOVO PROTOCOLLO IN ARRIVO PER LO SMART WORKING</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 23:04:15 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Nuovo protocollo in arrivo per il lavoro in Smart working per i dipendenti di aziende privati. PerPer il settore privato, in questi giorni il governo sta lavorando al protocollo nazionale sul lavoro agile, ed è possibile già avere qualche informazione sulle nuove regole in base alla bozza. Per i lavoratori del settore privato si tratta]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovo protocollo in arrivo per il lavoro in Smart working per i dipendenti di aziende privati.<br />
PerPer il settore privato, in questi giorni il governo sta lavorando al protocollo nazionale sul lavoro agile, ed è possibile già avere qualche informazione sulle nuove regole in base alla bozza. Per i lavoratori del settore privato si tratta dell’ipotesi di aderire in modo spontaneo e volontario ad un accordo che stabilisce il funzionamento dello smart working, la sua applicazione, e gli strumenti per il lavoro.il settore privato, in questi giorni il governo sta lavorando al protocollo nazionale sul lavoro agile, ed è possibile già avere qualche informazione sulle nuove regole in base alla bozza.<br />
Lo smart working da tempo è entrato nelle case di moltissimi italiani, che tramite una connessione e un computer (e apparecchiatura similare) possono lavorare da remoto. Questa modalità di lavoro è stata indispensabile per molti mesi, soprattutto per garantire la continuità del lavoro durante i periodi più critici di pandemia.</p>
<p>Ad oggi, dopo l’emergenza con sanitaria, ancora moltissime aziende scelgono di lavorare con la modalità smart, non solamente per garantire il distanziamento, come accadeva in origine, ma anche per i numerosi vantaggi che questa modalità di lavoro riporta.</p>
<p>Oltre ad un sostanziale risparmio economico, anche le aziende private possono beneficiare della nuova modalità di lavoro, al pari di come avviene in mole amministrazioni pubbliche. Lo <i>smart working</i><b><i> </i></b>per molti versi è positivo anche in termini di produttività e flessibilità del lavoro, organizzato non più solamente ad ore, ma in base agli obiettivi da raggiungere.</p>
<p>Per regolamentare il lavoro da remoto anche per chi è in smart working, il <em>Ministro del Lavoro, Andrea Orlando,</em> ha incontrato le parti sociali presentando una bozza della nuova regolamentazione, ovvero il protocollo sul lavoro in smart working per il settore privato.</p>
<p>Si tratta di un protocollo a livello nazionale, che andrà a dare alcune indicazioni su come si svolgerà il lavoro agile anche al termine dell’emergenza sanitaria, per le aziende private. Una forma contrattuale per questo tipo di situazione è già stata prevista da diverso tempo per le amministrazioni pubbliche.</p>
<p>Le nuove regole prevedono che venga istituito un accordo tra lavoratori e datori di lavoro sulle modalità di svolgimento delle mansioni previste per il lavoro da remoto. La bozza delle nuove regole prevede che venga stipulato un accordo, in modo volontario, per stabilire la durata, i tempi e i modi per lavorare in smart working.</p>
<p>Uno degli obiettivi principali delle nuove regole sarà quello di garantire parità di diritti tra chi lavora in smart working e chi continuerà in presenza, e garantire anche un certo periodo di tempo per la ovvero per stabilire l’arco temporale per cui non è necessario essere online, al computer e su internet.</p>
<p>L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore dovrà seguire alcune linee guida, attualmente in bozza: nell’accordo verranno indicati i periodi di durata dello stesso, i periodi di lavoro in smart working e quelli in presen<strong>za</strong>, quali sono i luoghi esclusi dalla possibilità di lavorare, quali saranno gli strumenti per il lavoro, quali le modalità per cui verranno controllati i lavori dei dipendenti, i tempi previsti per il riposo e la disconnessione.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>COMPENSAZIONE VIETATA IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI</title>
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		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 22:21:24 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La compensazione dei crediti tributari è vietata, per il contribuente, in presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro. Questo è quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/10.    Il divieto riguarda le compensazioni orizzontali di crediti tributari, ovvero la compensazione tra un credito]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">La compensazione dei crediti tributari è vietata, per il contribuente, in presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro. Questo è quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, del <a style="color: #000000;" href="http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&amp;datagu=2010-05-31&amp;task=dettaglio&amp;numgu=125&amp;redaz=010G0101&amp;tmstp=1275551085053" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">D.L. n. 78/10</a>.    Il divieto riguarda le <a style="color: #000000;" href="https://fiscomania.com/compensazione-dei-crediti-fiscali-guida-2017/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">compensazioni orizzontali</a> di crediti tributari, ovvero la compensazione tra un credito ed un debito di diversa natura (es. utilizzo del credito IRPEF per il pagamento della <a style="color: #000000;" href="https://fiscomania.com/cedolare-secca-cose-e-come-funziona/">cedolare secca</a>). In sostanza, la presenza di ruoli scaduti comporta il divieto di effettuare compensazioni orizzontali che obbligatoriamente devono transitare dal <a style="color: #000000;" href="https://fiscomania.com/modello-f24-editabile/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modello F24</a>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Per questo motivo, prima di effettuare una compensazione è sempre opportuno effettuare una verifica relativa alla presenza di debiti tributari iscritti a ruolo. Per determinare la preclusione alla compensazione deve trattarsi di ruoli scaduti, quindi, notificati da oltre 60 giornie non rateizzati o pagati. Questa regola è fondamentale e riguarda soltanto i debiti di natura tributaria iscritti a ruolo per oltre la soglia di 1.500 euro. Non è, invece, il caso di debiti iscritti a ruolo di natura previdenziale, o amministrativa (es. violazioni del codice della strada, sanzioni, etc). In questi casi non vi è preclusione alla possibilità di effettuare compensazioni. Superata la soglia ogni forma di compensazione orizzontale con crediti tributari è preclusa. Andiamo ad analizzare tutte le informazioni utili su questa tematica di seguito.</span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>SUPERBONUS 2022 PER VILLE  E VILLETTE</title>
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		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 21:42:51 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Superbonus 110%]]></category>

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		<description><![CDATA[Dopo diversi dibattiti infatti, la Legge di Bilancio 2022 introduce un limite ISEE per poter accedere alle agevolazioni fiscali per ville e villette. Si tratta di un limite massimo ISEE fissato a 25.000 euro, per le case unifamiliari, ville e villette. Risulta quindi possibile accedere alla proroga nel 2022 di questo bonus purché si possa]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo diversi dibattiti infatti, <span style="color: #000000;">la <a style="color: #000000;" href="https://fiscomania.com/legge-di-bilancio-2022-le-novita/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legge di Bilancio 2022</a> introduce un limite <a style="color: #000000;" href="https://fiscomania.com/isee-2021-precompilato/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ISEE</a> per poter accedere alle agevolazioni fiscali per ville e villette. Si tratta di un limite</span> massimo ISEE fissato a 25.000 euro, per le case unifamiliari, ville e villette. Risulta quindi possibile accedere alla proroga nel 2022 di questo bonus purché si possa rimanere entro il limite ISEE stabilito, pur rispettando anche tutte le altre norme dell’agevolazione, tra cui quella di presentare una certificazione di inizio lavori.                          Altre interessanti novità per il 2022 riguardano la possibilità di<strong> accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito,</strong> che viene confermata per tutti i bonus fiscali relativi ai lavori effettuati su immobili.<br />
Indubbiamente si tratta di una possibilità importante per i cittadini, che è anche stata una delle modalità più richieste per poter ricevere il credito di imposta che altrimenti sarebbe erogato in un arco di tempo che può andare da 5 a 10 anni, in base al bonus specifico.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>RESTO AL SUD : ESTESE LE AGEVOLAZIONI ANCHE AL COMMERCIO</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 13:59:32 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[finanza agevolata]]></category>
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		<description><![CDATA[INVITALIA informa della estensione della misura Resto al sud anche al commercio e alle isole minori.  Invitalia  con Comunicato Stampa del 17 Novembre  informa della estensione della misura Resto al sud anche al commercio e alle isole minori. In particolare, il doppio ampliamento, che riguarda i settori di applicazione e i confini geografici, è stabilito dall’articolo 13]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="done"><strong>INVITALIA informa della estensione della misura Resto al sud anche al commercio e alle isole minori. </strong></p>
<p class="done">Invitalia  con Comunicato Stampa del 17 Novembre  <strong>informa della estensione della misura Resto al sud anche al commercio e alle isole minori.</strong> In particolare, il doppio ampliamento, che riguarda i settori di applicazione e i confini geografici, è stabilito dall’articolo 13 della Legge 9 novembre 2021, n. 156 Legge di conversione con modificazioni del<strong><a href="https://www.fiscoetasse.com/files/13302/decreto-infrastrutture-restoalsud.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>Dl 121/2021. </strong>L’apertura al commercio consente di allargare in modo significativo il bacino dei potenziali beneficiari, come era già accaduto con l’estensione ai liberi professionisti.</p>
<p class="done">Resto al Sud sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali:</p>
<ul type="disc">
<li>in<strong> Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia</strong></li>
<li>nelle aree del <strong>cratere sismico del Centro Italia</strong> (Lazio, Marche, Umbria)</li>
<li>nelle <strong>isole </strong>minori marine, lagunari e lacustri del <strong>Centro-Nord</strong></li>
</ul>
<p class="done">L’incentivo è destinato a chi ha un’età compresa <strong>tra i 18 e i 55 anni.</strong></p>
<p class="done">I fondi disponibili ammontano a <strong>1 miliardo e 250 milioni di euro.</strong></p>
<p class="done">Non ci sono bandi, scadenze o graduatorie: le domande vengono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo.</p>
<p class="done">  Le agevolazioni sono rivolte agli <strong>under 56 </strong>che:</p>
<ul type="disc">
<li>al momento della presentazione della domanda sono residenti in <strong>Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia </strong>o nei comuni  compresi nell’area del cratere sismico del Centro Italia (<strong>Lazio, Marche Umbria</strong>), nelle <strong>isole minori marine del Centro-Nord</strong>, nonché in quelle lagunari e lacustri<br />
<em>oppure</em><br />
<strong>trasferiscono la residenza </strong>nelle suddette aree entro 60 giorni (120 se residenti all’estero) dall’esito positivo dell’istruttoria</li>
<li><strong>non sono già titolari </strong>di altre attività d’impresa in esercizio alla data del 21/06/2017</li>
<li><strong>non hanno ricevuto </strong>altre agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio</li>
<li><strong>non hanno un lavoro </strong>a tempo indeterminato e si impegnano a non averlo per tutta la durata del finanziamento</li>
</ul>
<p class="done">L’incentivo si rivolge a:</p>
<ul type="disc">
<li><strong>imprese costituite </strong>dopo il 21/06/2017</li>
<li><strong>imprese costituende </strong>(la costituzione deve avvenire entro 60 giorni &#8211; o 120 giorni in caso di residenza all’estero &#8211; dall’esito positivo dell’istruttoria)</li>
</ul>
<p class="done">Possono inoltre chiedere i finanziamenti:</p>
<ul type="disc">
<li><strong>i liberi professionisti </strong>( in forma societaria o individuale ) che non risultano titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo svolgimento di un’attività analoga a quella proposta (codice Ateco non identico fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche) Sono finanziabili:</li>
</ul>
<ul type="disc">
<li>attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura</li>
<li>fornitura di servizi alle imprese e alle persone</li>
<li>turismo</li>
<li>commercio</li>
<li>attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria)</li>
</ul>
<p class="done">Sono escluse le attività agricole. Resto al Sud copre <strong>fino al 100% delle spese</strong>, con un finanziamento massimo di <strong>50.000 euro </strong>per ogni richiedente, che può arrivare fino a <strong>200.000 euro </strong>nel caso di società composte da quattro soci.<br />
Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo è pari a <strong>60.000 euro</strong>.</p>
<p class="done">A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un <strong>ulteriore contributo a fondo perduto</strong>:</p>
<ul type="disc">
<li>15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale</li>
<li>fino a un massimo di 40.000 euro per le società</li>
</ul>
<p class="done">Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.</p>
<p class="done">Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili e sono così composte:</p>
<ul type="disc">
<li><strong>50% di contributo a fondo perduto</strong></li>
<li><strong>50% di finanziamento bancario </strong>garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia.</li>
</ul>
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