<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studimpresa &#187; soci lavoratori SRL</title>
	<atom:link href="http://www.studimpresa.it/index.php/tag/soci-lavoratori-srl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studimpresa.it</link>
	<description>il nuovo modo di fare consulenza</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2026 15:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>“Soci S.r.l., stop ai contributi INPS sugli utili non distribuiti: la Cassazione cambia rotta”</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/10/03/soci-s-r-l-stop-ai-contributi-inps-sugli-utili-non-distribuiti-la-cassazione-cambia-rotta/</link>
		<comments>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/10/03/soci-s-r-l-stop-ai-contributi-inps-sugli-utili-non-distribuiti-la-cassazione-cambia-rotta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 15:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione 25377 2026]]></category>
		<category><![CDATA[contributi INPS soci SRL]]></category>
		<category><![CDATA[contributi previdenziali SRL]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione Artigiani]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione Commercianti]]></category>
		<category><![CDATA[INPS soci SRL]]></category>
		<category><![CDATA[quadro RR]]></category>
		<category><![CDATA[reddito d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[soci lavoratori SRL]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza fiscale.]]></category>
		<category><![CDATA[utili accantonati a riserva]]></category>
		<category><![CDATA[utili non distribuiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studimpresa.it/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[La sentenza n. 25377/2026 della Corte di Cassazione stabilisce che gli utili accantonati a riserva, se non imputati al socio ai fini IRPEF, non concorrono alla base imponibile contributiva. Una pronuncia destinata ad avere importanti conseguenze per soci lavoratori di S.r.l. iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti. Una novità di particolare rilievo arriva dalla Corte]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza n. 25377/2026 della Corte di Cassazione stabilisce che gli utili accantonati a riserva, se non imputati al socio ai fini IRPEF, non concorrono alla base imponibile contributiva. Una pronuncia destinata ad avere importanti conseguenze per soci lavoratori di S.r.l. iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti.</p>
<p>Una novità di particolare rilievo arriva dalla Corte di Cassazione in materia di contributi previdenziali dei soci lavoratori di società a responsabilità limitata.</p>
<p>Con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026, la Sezione Lavoro ha chiarito che, ai fini della contribuzione dovuta alla Gestione Artigiani e Commercianti, non possono essere automaticamente considerati anche gli utili prodotti dalla S.r.l. ma accantonati a riserva e non distribuiti al socio.</p>
<p>La decisione riguarda una socia unica e amministratrice di una S.r.l., iscritta alla Gestione Commercianti per l’attività lavorativa svolta abitualmente e prevalentemente nella società.</p>
<p>La Corte ha confermato l’esclusione dalla base imponibile degli utili che erano rimasti nella società e non erano stati percepiti dalla socia.</p>
<p>Il principio affermato dalla Cassazione</p>
<p>Il punto centrale della sentenza riguarda il collegamento tra reddito d’impresa e contribuzione previdenziale.</p>
<p>La Cassazione ricorda che la contribuzione degli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti deve essere rapportata al reddito d’impresa dichiarato ai fini IRPEF dal soggetto obbligato.</p>
<p>Di conseguenza, per il socio lavoratore di una S.r.l., la base contributiva comprende la quota di reddito d’impresa effettivamente imputata al socio e da questo dichiarata ai fini IRPEF.</p>
<p>Se, invece, l’utile rimane nella società perché viene destinato a riserva, senza essere distribuito o imputato fiscalmente al socio, esso rimane un reddito della società e non può essere considerato automaticamente reddito personale del socio ai fini contributivi.</p>
<p>Un esempio pratico</p>
<p>Immaginiamo una S.r.l. con:</p>
<ul>
<li>utile dell’esercizio: 200.000 euro;</li>
<li>socio lavoratore titolare del 50% delle quote;</li>
<li>utile interamente accantonato a riserva;</li>
<li>nessuna distribuzione di dividendi;</li>
<li>nessuna opzione per il regime di trasparenza fiscale.</li>
</ul>
<p>In questo caso, secondo il principio espresso dalla Cassazione, i 100.000 euro teoricamente riferibili al socio non costituiscono automaticamente base imponibile INPS.</p>
<p>Il motivo è semplice: quell’importo non è stato imputato fiscalmente al socio e non costituisce, per il solo fatto della partecipazione nella S.r.l., un reddito d’impresa personale dichiarato ai fini IRPEF.</p>
<p>Resta naturalmente fermo l’obbligo contributivo relativo al minimale previsto per la Gestione di appartenenza, ove dovuto.</p>
<p>Anche il socio unico non sfugge alla regola</p>
<p>Un passaggio particolarmente importante della sentenza riguarda il caso del socio unico e amministratore unico.</p>
<p>L’INPS aveva sostenuto che, essendo la socia unica anche amministratrice della società, la mancata distribuzione degli utili dipendesse sostanzialmente dalla sua stessa volontà.</p>
<p>La Cassazione non ha però ritenuto sufficiente questo elemento.</p>
<p>La possibilità di decidere se distribuire o accantonare gli utili non trasforma automaticamente l’utile societario in reddito personale del socio.</p>
<p>Secondo la Corte, non è possibile assoggettare a contribuzione un reddito meramente astratto o potenziale, in assenza della sua imputazione al socio.</p>
<p>La trasparenza fiscale rappresenta un’eccezione importante</p>
<p>Il principio deve essere applicato con attenzione.</p>
<p>La stessa Cassazione precisa infatti che la situazione cambia quando la società abbia optato per il regime di imputazione per trasparenza fiscale previsto dagli articoli 115 e 116 del TUIR.</p>
<p>In tale regime, il reddito della società viene imputato direttamente ai soci indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione.</p>
<p>Pertanto, l’esclusione degli utili non distribuiti dalla base contributiva non può essere generalizzata a tutte le S.r.l. e a tutti i regimi fiscali.</p>
<p>La pronuncia assume particolare importanza anche perché si inserisce in un quadro nel quale la prassi amministrativa dell’INPS aveva seguito un’impostazione differente.</p>
<p>La questione era già stata oggetto di orientamenti e contenziosi relativi alla determinazione della base imponibile dei soci lavoratori di società di capitali.</p>
<p>Nel 2026 la Cassazione ha affrontato nuovamente il tema con diverse pronunce depositate il 16 settembre, tra cui le sentenze nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383.</p>
<p>La novità, quindi, non sembra limitarsi al singolo caso esaminato dalla sentenza n. 25377, ma si inserisce in un orientamento giurisprudenziale più ampio.</p>
<p>Cosa cambia per il socio lavoratore</p>
<p>La conseguenza pratica è significativa.</p>
<p>Per una S.r.l. ordinaria, occorre distinguere attentamente tra:</p>
<p>utile prodotto dalla società</p>
<p>e</p>
<p>reddito imputato al socio e dichiarato ai fini IRPEF.</p>
<p>Non sono necessariamente la stessa cosa.</p>
<p>Se l’utile rimane nella società e viene destinato a riserva, il socio non può essere automaticamente chiamato a versare contributi previdenziali su una somma che non gli è stata attribuita fiscalmente.</p>
<p>La Cassazione sottolinea inoltre che spetta all’ente previdenziale provare l’imputazione del reddito al lavoratore, e quindi il presupposto che determina l’obbligo contributivo.</p>
<p>Attenzione alle dichiarazioni e al quadro RR</p>
<p>La pronuncia può avere riflessi importanti anche sul lavoro dei professionisti che assistono soci lavoratori di S.r.l., soprattutto nella compilazione della dichiarazione dei redditi e del quadro RR.</p>
<p>Prima di modificare la determinazione della contribuzione, tuttavia, occorre verificare attentamente:</p>
<ul>
<li>la natura della società;</li>
<li>la partecipazione del socio;</li>
<li>l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa;</li>
<li>la destinazione dell’utile deliberata dall’assemblea;</li>
<li>l’eventuale distribuzione dei dividendi;</li>
<li>l’eventuale opzione per la trasparenza fiscale;</li>
<li>la posizione contributiva già assunta negli anni precedenti;</li>
<li>eventuali accertamenti o avvisi di addebito già notificati dall’INPS.</li>
</ul>
<p>Non è quindi corretto considerare la sentenza come un’automatica cancellazione di qualsiasi contribuzione dovuta dai soci lavoratori.</p>
<p>Una pronuncia di grande interesse</p>
<p>La sentenza n. 25377/2026 introduce un principio particolarmente rilevante: la contribuzione previdenziale deve essere collegata a un reddito effettivamente imputato al socio e rilevante ai fini IRPEF, non a un reddito semplicemente conseguibile in astratto.</p>
<p>Per le S.r.l. che scelgono di destinare gli utili al rafforzamento patrimoniale dell’impresa, accantonandoli a riserva anziché distribuirli ai soci, la decisione può quindi produrre effetti importanti sulla determinazione della contribuzione previdenziale.</p>
<p>Sarà ora particolarmente interessante verificare se e come l’INPS aggiornerà le proprie istruzioni operative alla luce del nuovo orientamento della Corte di Cassazione.</p>
<p>Riferimenti normativi e giurisprudenziali</p>
<ul>
<li>Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 16 settembre 2026, n. 25377;</li>
<li>Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunce nn. <a href="tel:25378-25383">25378-25383</a> del 16 settembre 2026;</li>
<li>art. 3-bis, D.L. 384/1992, convertito dalla L. 438/1992;</li>
<li>legge 233/1990;</li>
<li>artt. 115 e 116 del TUIR, in materia di imputazione per trasparenza.</li>
</ul>
<p>In sintesi: per il socio lavoratore di una S.r.l. ordinaria, gli utili accantonati a riserva e non distribuiti, in assenza di imputazione per trasparenza, non concorrono automaticamente alla base imponibile contributiva INPS. La contribuzione a percentuale deve essere collegata al reddito d’impresa imputato al socio e dichiarato ai fini IRPEF.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studimpresa.it/index.php/2026/10/03/soci-s-r-l-stop-ai-contributi-inps-sugli-utili-non-distribuiti-la-cassazione-cambia-rotta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
