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	<title>Studimpresa &#187; Superbonus 110%</title>
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		<title>SUPERBONUS STOP ALLE CESSIONI</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 22:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto di Pasqua sul Superbonus]]></category>
		<category><![CDATA[Superbonus 110%]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;ultimo decreto sul Superbonus, con l’abolizione dello sconto in fattura e la cessione dei crediti edilizi, è oramai operativo. Ora scatta la corsa contro il tempo per chi, pur essendo nel passato in regola con tutti gli altri criteri, ha fatto un errore o non ha comunicato al Fisco di aver optato per lo sconto in fattura e]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ultimo decreto sul Superbonus, con l’abolizione dello sconto in fattura e la cessione dei crediti edilizi, è oramai operativo.<br />
Ora scatta la corsa contro il tempo per chi, pur essendo nel passato in regola con tutti gli altri criteri, ha fatto un errore o non ha comunicato al Fisco di aver optato per lo sconto in fattura e la cessione del credito rispetto ai lavori del 2023.</p>
<p>Se non lo si farà entro il 4 aprile, quindi tra pochi giorni, bisognerà pagare la fattura per poi scontarla dalle imposte della dichiarazione dei redditi in più anni.<br />
La norma, di non facile lettura per i suoi rimandi legislativi, è nel testo finale pubblicato in Gazzetta Ufficiale che presto approderà in Parlamento, per un confronto politico che certo sarà caldo. Il blocco alla cessione varrà anche per chi ha inviato la  CILA entro il 16 febbraio 2023, ma non ha poi pagato non ha effettuato il pagamento dei lavori .</p>
<p>È stata portata al 4 aprile la scadenza per la cosiddetta &#8216;<b>remissione in bonis</b>&#8216;, che consentiva di effettuare o correggere eventuali comunicazioni di cessione del credito <b>pagando 250 euro di sanzione </b>fino al 15 ottobre prossimo. Ora non farlo comporterà l&#8217;impossibilità a cedere il credito e il ritorno al regime della detrazione sulla dichiarazione dei redditi.</p>
<p>Lo sconto sulla dichiarazione, per il valore degli importi dei lavori, rischia però di non poter essere utilizzato da chi ha redditi bassi &#8211; e quindi è &#8216;incapiente&#8217; &#8211; e non ha imposte da scontare. In ogni caso<b> i tempi saranno stretti</b>: per consentire la &#8216;remissione in bonis&#8217; già nel passato c&#8217;erano stati dei rinvii, ma ora l&#8217;arrivo del decreto a ridosso delle festività pasquali lascerà ancora <b>solo per qualche giorno </b>per mettersi in regola,</p>
<p>Il testo finale conferma invece che lo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito non si applicherà agli immobili danneggiati dai terremoti di<b> Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria </b>verificatisi il 6 aprile<b> 2009 </b>e a far data dal 24 agosto 2016. Ma con un &#8216;paletto': la deroga &#8211; è scritto nel testo &#8211; &#8220;trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l&#8217;anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009&#8243;.</p>
<p>Il governo, infatti, ferma gli sconti in fattura e le cessioni alle <b>Cila &#8216;dormienti&#8217;</b>, vale a dire quei casi in cui &#8220;non è stata sostenuta&#8221; <b>alcuna spesa</b>, documentata da fattura, per lavori già effettuati&#8221; alla data del <b>30 marzo</b>, quando è entrato in vigore il decreto. Si tratta di una scelta obbligata per salvaguardare i conti pubblici, perché l&#8217;attivazione di questi bonus ancora &#8216;in sonno&#8217; rischiava di avere impatti negativi sul deficit di quest&#8217;anno che al momento il governo non potrebbe calcolare</p>
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		<title>SUPERBONUS NEWS SUL FOTOVOLTAICO</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2023/08/01/superbonus-news-sul-fotovoltaico/</link>
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		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 20:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[superbonus]]></category>
		<category><![CDATA[Superbonus 110%]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la Circolare 13/E del 13 giugno u.s , l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modifiche apportate al Superbonus in  seguito ai recenti cambiamenti introdotti dal Decreto “Aiuti-quater” e “Decreto “Cessioni”. Queste le novità principali novità : proroga della scadenza per fruire del Superbonus per interventi sulle unità unifamiliari: la data limite è stata spostata dal]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la Circolare 13/E del 13 giugno u.s , l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modifiche apportate al Superbonus in  seguito ai recenti cambiamenti introdotti dal Decreto <em>“Aiuti-quater”</em> e <em>“Decreto “Cessioni”</em>.</p>
<p>Queste le novità principali novità :</p>
<ul>
<li><strong>proroga della scadenza per fruire del Superbonus per interventi sulle unità unifamiliari</strong>: la data limite è stata spostata dal 31 marzo al <strong>30 settembre 2023</strong>. Tuttavia, è necessario che entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>possibilità di ripartire la detrazione in un arco temporale di 10 anni</strong> anziché 4 per le spese sostenute nel 2022;</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>sconto fiscale applicabile agli impianti fotovoltaici e all’installazione di sistemi di accumulo</strong> integrati negli impianti, che la legge di Bilancio 2023 ha esteso anche alle <strong>Onlus</strong>, alle Organizzazioni di volontariato (<strong>Odv</strong>) e alle Associazioni di promozione sociale (<strong>Aps</strong>).</li>
</ul>
<p>La prima grande novità riguarda la <strong>proroga per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari</strong>: il termine è stato spostato dal 31 marzo al <strong>30 settembre 2023</strong>.</p>
<p>Tuttavia, per poter usufruire della proroga, è necessario che<strong> entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% </strong>dell’intervento complessivo.</p>
<p>È importante notare che nel calcolo del 30% possono essere inclusi anche i lavori non rientranti nel Superbonus.</p>
<p>L’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater ha esteso inizialmente l’applicazione dell’aliquota di detrazione del 110% alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023, anziché il 31 dicembre 2022, da persone fisiche che non esercitano attività di impresa, arti e professioni.</p>
<p>Questa detrazione si applica agli <strong>interventi realizzati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze</strong>, nonché su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze. Successivamente, il Decreto-legge n. 11 del 2023 ha ulteriormente prorogato il termine per usufruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, spostandolo dal 31 marzo al 30 settembre 2023.</p>
<p><strong>Per le spese sostenute dopo il 30 settembre 2022</strong>, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, <strong>è possibile usufruire di altri incentivi fiscali</strong>, come ad esempio:</p>
<ul>
<li><strong>Ecobonus</strong> per gli interventi di efficienza energetica;</li>
<li><strong>Sismabonus </strong>per gli interventi antisismici;</li>
<li><strong>Bonus casa</strong> per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.</li>
</ul>
<p>Sulla stessa circolare  Circolare dell’Agenzia delle Entrate troviamo i chiarimenti in relazione alla possibilità di detrazione in dieci quote annuali. I contribuenti hanno l’opportunità di <strong>suddividere in 10 anni, anziché in 4, le detrazioni derivanti dalle spese sostenute nel 2022</strong> per interventi edilizi rientranti nel Superbonus.<br />
Questa opzione può essere <strong>esercitata a partire dal periodo di imposta 2023</strong> ed è una scelta <strong>irrevocabile</strong>.</p>
<p>La ripartizione su un periodo più lungo ha lo scopo di facilitare la fruizione della detrazione e prevenire possibili situazioni di “incapienza fiscale”, in cui l’imposta lorda risulta inferiore all’ammontare della detrazione in questione.</p>
<p>Per poter accedere all’opzione delle 10 rate è necessario che “<strong><em>la spesa relativa al periodo d’imposta 2022</em></strong><em>, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, <strong>non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi</strong> (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023)</em>“</p>
<p>Pwr gli impianti fotovoltaici  la Circolare  con l’articolo 1, comma 10, lettera a) della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto nell’articolo 119 del Decreto Rilancio il comma 7-bis e prevede che il <strong>superbonus al 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici</strong> possa essere fruito da parte di:</p>
<ul>
<li>Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (<strong>Onlus</strong>);</li>
<li>Organizzazioni di volontariato (<strong>Odv</strong>);</li>
<li>Associazioni di promozione sociale (<strong>Aps</strong>).</li>
</ul>
<p>È necessario installare gli impianti solari fotovoltaici <strong>in aree o strutture non pertinenziali che possono essere di proprietà di terzi</strong>. Tali aree o strutture sono diverse dagli immobili in cui vengono realizzati gli interventi principali che rientrano nel Superbonus, a condizione che siano <strong>realizzati all’interno di centri storici soggetti a vincoli</strong>, di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all’articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio.</p>
<p>L’Agenzia dell’Entrate specifica che questa agevolazione vale anche per l’<strong>installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati</strong>, come previsto dal comma 6 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.</p>
<p>In conclusione, l’articolo 119, comma 10-bis del Decreto Rilancio stabilisce le <strong>modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione nel contesto del Superbonus</strong>, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p>
<ul>
<li>le spese devono essere sostenute da<strong> ONLUS, OdV o Aps</strong> che si occupano di servizi sociosanitari, e i membri del consiglio di amministrazione di tali entità non devono percepire compensi o indennità di carica;</li>
</ul>
<ul>
<li>gli <strong>edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4</strong>, che sono oggetto degli interventi agevolabili, devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.</li>
<li>La circolare n. 13/E del 13 giugno 2023 fornisce ulteriori dettagli sulle disposizioni relative al Superbonus, che viene concesso nella misura del <strong>110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022</strong> e del <strong>90% per quelle sostenute nell’anno 2023</strong>. Queste detrazioni si applicano agli interventi effettuati da:
<ul>
<li>condomini e dalle persone fisiche “<em>al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni</em>“;</li>
<li>ONLUS, OdV e APS;</li>
<li>persone fisiche di singole unità immobiliari “<em>all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio</em>“.</li>
</ul>
<p>Tuttavia, <strong>questa disciplina non si applica per gli interventi</strong>, indicati al punto 1.1.1, come ad esempio:</p>
<ul>
<li>gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022;</li>
<li>l’esecuzione di lavori adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater, ovvero il 18 novembre 2022;</li>
<li>gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;</li>
<li>l’approvazione da parte dei cosiddetti mini-condomìni, che non hanno l’obbligo di nomina dell’amministratore;</li>
<li>gli interventi relativi alla demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.</li>
</ul>
<p><strong>Nel caso di interventi che rientrano nelle eccezioni</strong>, si applicano ancora le disposizioni precedenti, come specificato nel comma 8-bis: <strong>110% per il 2023, 70% per il 2024 e 65% per il 2025</strong>. Infine, la presentazione di un progetto di varaizione alla CILA e la successiva delibera assembleare per l’approvazione di tale variante non influiscono sul rispetto dei termini previst</li>
</ul>
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		<title>SUPEBONUS PROROGA APPROVATA PER LE VILLETTE</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 22:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[superbonus]]></category>
		<category><![CDATA[Superbonus 110%]]></category>

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		<description><![CDATA[Superbonus, la Camera approva la proroga al 30 settembre per le villette. E arrivato il via libera della Camera e adesso si appresta per passare al Senato per il via libera definitivo . Novità importanti , ovvero detrazione in dieci anni per il superbonus e riapertura dei termini per le cessioni delle spese 2022. E,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Superbonus, la Camera approva la proroga al 30 settembre per le villette.</strong></p>
<p>E arrivato il via libera della Camera e adesso si appresta per passare al Senato per il via libera definitivo . Novità importanti , ovvero detrazione in dieci anni per il superbonus e riapertura dei termini per le cessioni delle spese 2022.</p>
<p class="atext">E, ancora, deroghe per Onlus, Iacp, barriere architettoniche, oltre a una migliore definizione dello stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura, scattato dal 17 febbraio scorso. Sono queste le novità principali della legge di conversione del decreto cessioni, che è stata votata in prima lettura dall’Aula di Montecitorio con 172 favorevoli e 114 contrari. Ora il testo passa al Senato, dove non sarà modificato: il via libera definitivo dovrà arrivare entro il prossimo 17 aprile.<br />
La novità più rilevante è l’attesa proroga della scadenza fissata a fine mese per portare in detrazione al 110% le spese relative alle unità unifamiliari e a quelle indipendenti. Resta fermo il requisito di avere effettuato almeno il 30% dei lavori alla data del 30 settembre 2022, ma ci sarà più tempo per effettuare i bonifici relativi agli interventi. Ci saranno sei mesi in più, fino al 30 settembre del 2023, dal vecchio termine del 31 marzo.</p>
<div class="asubtitle"> Salvaguardia con i titoli di Stato riservata ai crediti acquisiti da banche, intermediari finanziari e assicurazioni. Per questi soggetti che hanno esaurito la propria capienza fiscale scatterà, infatti, la possibilità di utilizzare i crediti al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del Tesoro poliennali da dieci anni per smaltire fino al 10% dei crediti scontati annualmente. La misura, corretta con un secondo passaggio del testo in commissione alla Camera, vale per gli interventi effettuati fino al 2022. Il primo utilizzo della «clausola Btp» potrà essere effettuato in relazione alle emissioni ordinarie (la precisazione inserita nel secondo passaggio) effettuate dal 1° gennaio 2028. L’attuazione passerà da provvedimenti di Entrate e ministero dell’Economia, sentita la Banca d’Italia.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div class="row"></div>
<h4></h4>
]]></content:encoded>
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		<title>SUPERBONUS STOP ALLE CESSIONI</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2023/02/16/superbonus-stop-alle-cessioni/</link>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 22:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[Superbonus 110%]]></category>

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		<description><![CDATA[Con un comunicato stampa diramato nella tarda serata di oggi è’ stato annunciato il blocco della cessione dei crediti di imposta relativi a incentivi fiscali. A tal fine è stato approvato un decreto legge che farà scattare l&#8217;immediata operatività delle norme. Il Ministro Giorgetti ha fatto presente agli italiani che la cessione dei crediti dei]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="done">Con<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> un comunicato stampa diramato nella tarda serata di oggi è’ stato annunciato il blocco della cessione dei crediti di imposta relativi a incentivi fiscali. A tal fine è stato approvato un decreto legge che farà scattare l&#8217;immediata operatività delle norme.</span></p>
<p class="done"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Il Ministro Giorgetti ha fatto presente agli italiani che la cessione dei crediti dei bonus edilizi è costato 2000 euro procapite, compreso vecchi e lattanti.</span></p>
<p class="done"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Il Superbonus110 con annessa cessione ha creato un buco nei conti dello stato enorme, ma ci si chiede se non era prevedibile prima.</span></p>
<p class="done"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un dl che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali .</span></p>
<p class="gptslotInfiniteScroll" data-google-query-id="CMrVzM2Dm_0CFdGD_QcdtZQImQ"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> Si abrogano le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a: </span><br />
<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro; </span><br />
<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile. </span><br />
<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si introduce anche il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento </span><br />
<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Infine, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali. </span><br />
<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate.<br />
</span></p>
<p class="done">Con un comunicato stampa diramato nella tarda serata di oggi è’ stato annunciato il blocco della cessione dei crediti di imposta relativi a incentivi fiscali. A tal fine è stato approvato un decreto legge che farà scattare l&#8217;immediata operatività delle norme.</p>
<p class="done">Il Ministro Giorgetti ha fatto presente agli italiani che la cessione dei crediti dei bonus edilizi è costato 2000 euro procapite, compreso vecchi e lattanti.</p>
<p class="done">Il Superbonus110 con annessa cessione ha creato un buco nei conti dello stato enorme, ma ci si chiede se non era prevedibile prima.</p>
<p class="done">Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un dl che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali .</p>
<p id="div-gpt-ad-1540936001071-0" class="gptslotInfiniteScroll" data-google-query-id="CMrVzM2Dm_0CFdGD_QcdtZQImQ"> Si abrogano le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:<br />
spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;<br />
spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.<br />
Si introduce anche il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento<br />
Infine, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali.<br />
Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate.</p>
<p class="done">Inoltre, <strong>non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese</strong>; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.</p>
<p class="done">Si abrogano le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:</p>
<ul>
<li>spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;</li>
<li>spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.</li>
<li>Si introduce anche il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento</li>
</ul>
<p class="done">Infine, il testo chiarisce il <strong>regime della responsabilità solidale</strong> nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali.</p>
<p class="done">Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate.</p>
<p class="done">L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione.</p>
<p class="done"> Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.</p>
<p class="done">Il Consiglio ha concordato che le associazioni di rappresentanza delle categorie maggiormente interessate dalle disposizioni del decreto-legge saranno sentite dal Governo il prossimo 20 febbraio.</p>
<p id="div-gpt-ad-1540936001071-0" class="gptslotInfiniteScroll" data-google-query-id="CMrVzM2Dm_0CFdGD_QcdtZQImQ"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>SUPERBONUS 2022 PER VILLE  E VILLETTE</title>
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		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 21:42:51 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Dopo diversi dibattiti infatti, la Legge di Bilancio 2022 introduce un limite ISEE per poter accedere alle agevolazioni fiscali per ville e villette. Si tratta di un limite massimo ISEE fissato a 25.000 euro, per le case unifamiliari, ville e villette. Risulta quindi possibile accedere alla proroga nel 2022 di questo bonus purché si possa]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo diversi dibattiti infatti, <span style="color: #000000;">la <a style="color: #000000;" href="https://fiscomania.com/legge-di-bilancio-2022-le-novita/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legge di Bilancio 2022</a> introduce un limite <a style="color: #000000;" href="https://fiscomania.com/isee-2021-precompilato/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ISEE</a> per poter accedere alle agevolazioni fiscali per ville e villette. Si tratta di un limite</span> massimo ISEE fissato a 25.000 euro, per le case unifamiliari, ville e villette. Risulta quindi possibile accedere alla proroga nel 2022 di questo bonus purché si possa rimanere entro il limite ISEE stabilito, pur rispettando anche tutte le altre norme dell’agevolazione, tra cui quella di presentare una certificazione di inizio lavori.                          Altre interessanti novità per il 2022 riguardano la possibilità di<strong> accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito,</strong> che viene confermata per tutti i bonus fiscali relativi ai lavori effettuati su immobili.<br />
Indubbiamente si tratta di una possibilità importante per i cittadini, che è anche stata una delle modalità più richieste per poter ricevere il credito di imposta che altrimenti sarebbe erogato in un arco di tempo che può andare da 5 a 10 anni, in base al bonus specifico.</p>
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		<title>BONUS CASA NEL 2022</title>
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		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 20:22:44 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[CON LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO ECCO QUALI SONO I BONUS IN ARRIVO PER IL 2022 In questi giorni si parla ancora di bonus per la casa, da inserire nella legge di bilancio 2022. Il 2021 verrà ricordato sicuramente come l’anno in cui  moltissimi italiani hanno deciso di svolgere determinati lavori di ristrutturazione avvalendosi delle agevolazioni]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 8pt;"><strong><span style="color: #800000;"><a href="http://www.studimpresa.it/wp-content/uploads/2021/10/87666F4D-3C18-4866-82AF-B23AE5997EA6.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-315" src="http://www.studimpresa.it/wp-content/uploads/2021/10/87666F4D-3C18-4866-82AF-B23AE5997EA6.jpeg" alt="87666F4D-3C18-4866-82AF-B23AE5997EA6" width="306" height="165" /></a>CON LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO ECCO QUALI SONO I BONUS IN ARRIVO PER IL 2022</span></strong></span></p>
<p>In questi giorni si parla ancora di<strong> bonus per la casa,</strong> da inserire nella legge di bilancio 2022. Il 2021 verrà ricordato sicuramente come l’anno in cui  moltissimi italiani hanno deciso di svolgere determinati<strong> lavori di ristrutturazione</strong> avvalendosi delle agevolazioni fiscali, soprattutto per migliorare gli immobili dal punto di vista energetico e di rischio sismico.  Con il nuovo documento programmatico di Bilancio è già possibile avere qualche informazione certa su quali bonus verranno proposti per la casa nell’anno nuovo. Si tratta di agevolazioni che prevedono sconti fiscali sotto forma di credito di imposta, come già avviene nel 2021.  Dal Documento Programmatico di Bilancio si possono comprendere quali sono le direzioni intraprese dalla Legge di Bilancio 2022 e cioè::   &#8211; proroga per i bonus già utilizzati per le ristrutturazioni e le riqualificazioni edilizie, e i bonus al 50% ed al 65% ;<br />
&#8211; torneranno i bonus casa riguardanti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, il bonus restauro e la ristrutturazione edilizia su tutti i tipi di immobili, ritorna anche il bonus mobili ed elettrodomestici con l’agevolazione al 50%.</p>
<p>&#8211; confermato il Superbonus con  Rafforzamento dell’Economus e Sismabonus .Tuttavia al momento non vi è ancora nulla di confermato sull’attuazione pratica dell’indicazione, e quello che si può presupporre è che il Suoer Bonus 110%  nel 2022, ma con applicazione parziale. Si parla infatti di diverse date a cui fare riferimento per le scadenze degli accessi alle agevolazioni, in base alle categorie di immobili specifiche.             &#8211; non tornerà invece il bonus facciate e balconi , che tanto successo sta riscuotendo quest’anno.</p>
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