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	<title>Studimpresa &#187; superbonus</title>
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		<title>Superbonus ….Aumento rendite post lavori</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 22:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[VARIAZIONI CATASTALI PER IMMOBILI  CHE HANNO ADERITO AL SUPERBONUS … Gli incrementi di valore possono comportare una rivisitazione delle rendite catastaku E questo può portare, a cascata, a pagare più imposte, a partire dall’Imu. Le variazioni catastali vanno comunicate al termine di tutte le ristrutturazioni. In base al Testo unico dell’edilizia, infatti, alla conclusione del]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studimpresa.it/wp-content/uploads/2023/09/IMG_4564.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-862" src="http://www.studimpresa.it/wp-content/uploads/2023/09/IMG_4564.jpeg" alt="IMG_4564" width="1200" height="580" /></a>VARIAZIONI CATASTALI PER IMMOBILI  CHE HANNO ADERITO AL SUPERBONUS …</p>
<p>Gli incrementi di valore possono comportare una rivisitazione delle rendite catastaku</p>
<p>E questo può portare, a cascata, a pagare più imposte, a partire dall’Imu.</p>
<p>Le variazioni catastali vanno comunicate al termine di tutte le ristrutturazioni. In base al Testo unico dell’edilizia, infatti, alla conclusione del cantiere il direttore dei lavori deve depositare in Comune, per chiudere la pratica edilizia, prova dell’avvenuta presentazione della variazione catastale (con la procedura telematica chiamata Docfa) o una sua dichiarazione che gli interventi non hanno comportato una modifica del classamento.<br />
Il termine per fare questa operazione è di 30 giorni dalla fine dei lavori.</p>
<p>Proprio perché questo adeguamento non viene sempre effettuato, già con la legge di Bilancio 2024 (quella dell’anno scorso) era stata introdotta una norma in base alla quale l’agenzia delle Entrate va a verificare, per gli immobili sui quali è stato ottenuto il superbonus, «se sia stata presentata» la dichiarazione di variazione catastale, «anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati». Queste verifiche vengono fatte sulla base di liste selettive e possono portare all’invio di lettere di compliance ai contribuenti.<br />
Ma in quale circostanza vanno aggiornate le rendite ?</p>
<p class="atext">In linea di principio, molti lavori di superbonus oggi non comportano l’obbligo di effettuare la variazione della rendita. Questo obbligo, infatti, c’è solo quando venga aumentato il numero di vani o quando venga incrementata la volumetria. Se, però, anche in assenza di queste condizioni, viene incrementato il valore dell’immobile di almeno il 15%, si dà luogo all’aggiornamento della rendita.<br />
Quest’ultima condizione può verificarsi, ad esempio, quando siano stati effettuati lavori come la realizzazione del cappotto termico.</p>
<aside class="acor acor--mkt">
<div class="row row--dotted"> Queste variazioni possono comportare aumenti delle rendite catastali del 16-18% nel caso del passaggio di una classe e di oltre il 30% nel caso di un salto più ampio di due classi. Lo dice il simulatore che consente di vedere quello che succede nelle diverse città con un salto di classe. A Roma, ad esempio, un’abitazione popolare A4 della classe più bassa con 6 vani catastali in zona censuaria 2 con una rendita di livello base di 759 euro arriverebbe a 883 euro con passaggio di una classe (+16%) e a 1.038 euro con il passaggio di due classi (+36%). A Milano invece, un’abitazione popolare A4 di classe intermedia con 6 vani catastali in zona censuaria 2 passerebbe da una rendita di 604 euro a 712 euro con il passaggio di una classe (+18%) e a 836 euro con il passaggio di due classi.</div>
</aside>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>NUOVO SERVIZIO WEB PER LA PIATTAFORMA CESSIONI CREDITI</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 10:20:01 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[superbonus]]></category>

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		<description><![CDATA[Il nuovo servizio web prevede la possibilità per il contribuente di indicare le rate dei crediti edilizi ritenute non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini Disponibile sul sito dell`Agenzia, a partire dal 1° dicembre 2023, una nuova funzionalità nella “Piattaforma cessione crediti” per i crediti inutilizzabili. Il servizio, messo a punto da Entratel]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="nav-tabContent" class="tab-content">
<div class="tab-pane fade tab-content_active">
<h3 class="article__subtitle">Il nuovo servizio web prevede la possibilità per il contribuente di indicare le rate dei crediti edilizi ritenute non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini</h3>
</div>
<div id="general" class="tab-pane fade tab-content_active">Disponibile sul sito dell`Agenzia, a partire dal 1° dicembre 2023, una nuova funzionalità nella “Piattaforma cessione crediti” per i crediti inutilizzabili. Il servizio, messo a punto da Entratel e Sogei, deve essere utilizzato dall`ultimo cessionario, in caso di esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura (articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del Dl n. 34/2020), per comunicare alle Entrate che i crediti edilizi non sono utilizzabili perun evento diverso dalla scadenza dei termini.</div>
<div class="tab-pane fade tab-content_active">La disposizione prevede che l`ultimo cessionario del credito, in caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito, ha l`obbligodi comunicare all`Agenzia delle entrate, i bonus inutilizzabili, cioè quelli per i quali non sussistono i presupposti costitutivi, entro 30 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell`evento che ha determinato la mancata fruizione.<br />
In entrambi i casi, è indicata anche la data in cui l`attuale cessionario che effettua la comunicazione è venuto a conoscenza dell`evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.<br />
Sullo stesso tema si segnala, inoltre, nell`apposita sezione del sito dell`Agenzia, una Faq con cui si chiede se anche i crediti d`imposta sottoposti a sequestro debbano essere oggetto della comunicazione indicata nel provvedimento odierno.<br />
L`Agenzia chiarisce che i crediti sottoposti alla misura cautelare non devono essere oggetto di comunicazione.</div>
</div>
<div class="result_options"></div>
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		<title>SUPERBONUS NEWS SUL FOTOVOLTAICO</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 20:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
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		<category><![CDATA[Superbonus 110%]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la Circolare 13/E del 13 giugno u.s , l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modifiche apportate al Superbonus in  seguito ai recenti cambiamenti introdotti dal Decreto “Aiuti-quater” e “Decreto “Cessioni”. Queste le novità principali novità : proroga della scadenza per fruire del Superbonus per interventi sulle unità unifamiliari: la data limite è stata spostata dal]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la Circolare 13/E del 13 giugno u.s , l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modifiche apportate al Superbonus in  seguito ai recenti cambiamenti introdotti dal Decreto <em>“Aiuti-quater”</em> e <em>“Decreto “Cessioni”</em>.</p>
<p>Queste le novità principali novità :</p>
<ul>
<li><strong>proroga della scadenza per fruire del Superbonus per interventi sulle unità unifamiliari</strong>: la data limite è stata spostata dal 31 marzo al <strong>30 settembre 2023</strong>. Tuttavia, è necessario che entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>possibilità di ripartire la detrazione in un arco temporale di 10 anni</strong> anziché 4 per le spese sostenute nel 2022;</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>sconto fiscale applicabile agli impianti fotovoltaici e all’installazione di sistemi di accumulo</strong> integrati negli impianti, che la legge di Bilancio 2023 ha esteso anche alle <strong>Onlus</strong>, alle Organizzazioni di volontariato (<strong>Odv</strong>) e alle Associazioni di promozione sociale (<strong>Aps</strong>).</li>
</ul>
<p>La prima grande novità riguarda la <strong>proroga per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari</strong>: il termine è stato spostato dal 31 marzo al <strong>30 settembre 2023</strong>.</p>
<p>Tuttavia, per poter usufruire della proroga, è necessario che<strong> entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% </strong>dell’intervento complessivo.</p>
<p>È importante notare che nel calcolo del 30% possono essere inclusi anche i lavori non rientranti nel Superbonus.</p>
<p>L’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater ha esteso inizialmente l’applicazione dell’aliquota di detrazione del 110% alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023, anziché il 31 dicembre 2022, da persone fisiche che non esercitano attività di impresa, arti e professioni.</p>
<p>Questa detrazione si applica agli <strong>interventi realizzati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze</strong>, nonché su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze. Successivamente, il Decreto-legge n. 11 del 2023 ha ulteriormente prorogato il termine per usufruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, spostandolo dal 31 marzo al 30 settembre 2023.</p>
<p><strong>Per le spese sostenute dopo il 30 settembre 2022</strong>, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, <strong>è possibile usufruire di altri incentivi fiscali</strong>, come ad esempio:</p>
<ul>
<li><strong>Ecobonus</strong> per gli interventi di efficienza energetica;</li>
<li><strong>Sismabonus </strong>per gli interventi antisismici;</li>
<li><strong>Bonus casa</strong> per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.</li>
</ul>
<p>Sulla stessa circolare  Circolare dell’Agenzia delle Entrate troviamo i chiarimenti in relazione alla possibilità di detrazione in dieci quote annuali. I contribuenti hanno l’opportunità di <strong>suddividere in 10 anni, anziché in 4, le detrazioni derivanti dalle spese sostenute nel 2022</strong> per interventi edilizi rientranti nel Superbonus.<br />
Questa opzione può essere <strong>esercitata a partire dal periodo di imposta 2023</strong> ed è una scelta <strong>irrevocabile</strong>.</p>
<p>La ripartizione su un periodo più lungo ha lo scopo di facilitare la fruizione della detrazione e prevenire possibili situazioni di “incapienza fiscale”, in cui l’imposta lorda risulta inferiore all’ammontare della detrazione in questione.</p>
<p>Per poter accedere all’opzione delle 10 rate è necessario che “<strong><em>la spesa relativa al periodo d’imposta 2022</em></strong><em>, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, <strong>non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi</strong> (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023)</em>“</p>
<p>Pwr gli impianti fotovoltaici  la Circolare  con l’articolo 1, comma 10, lettera a) della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto nell’articolo 119 del Decreto Rilancio il comma 7-bis e prevede che il <strong>superbonus al 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici</strong> possa essere fruito da parte di:</p>
<ul>
<li>Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (<strong>Onlus</strong>);</li>
<li>Organizzazioni di volontariato (<strong>Odv</strong>);</li>
<li>Associazioni di promozione sociale (<strong>Aps</strong>).</li>
</ul>
<p>È necessario installare gli impianti solari fotovoltaici <strong>in aree o strutture non pertinenziali che possono essere di proprietà di terzi</strong>. Tali aree o strutture sono diverse dagli immobili in cui vengono realizzati gli interventi principali che rientrano nel Superbonus, a condizione che siano <strong>realizzati all’interno di centri storici soggetti a vincoli</strong>, di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all’articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio.</p>
<p>L’Agenzia dell’Entrate specifica che questa agevolazione vale anche per l’<strong>installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati</strong>, come previsto dal comma 6 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.</p>
<p>In conclusione, l’articolo 119, comma 10-bis del Decreto Rilancio stabilisce le <strong>modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione nel contesto del Superbonus</strong>, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p>
<ul>
<li>le spese devono essere sostenute da<strong> ONLUS, OdV o Aps</strong> che si occupano di servizi sociosanitari, e i membri del consiglio di amministrazione di tali entità non devono percepire compensi o indennità di carica;</li>
</ul>
<ul>
<li>gli <strong>edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4</strong>, che sono oggetto degli interventi agevolabili, devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.</li>
<li>La circolare n. 13/E del 13 giugno 2023 fornisce ulteriori dettagli sulle disposizioni relative al Superbonus, che viene concesso nella misura del <strong>110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022</strong> e del <strong>90% per quelle sostenute nell’anno 2023</strong>. Queste detrazioni si applicano agli interventi effettuati da:
<ul>
<li>condomini e dalle persone fisiche “<em>al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni</em>“;</li>
<li>ONLUS, OdV e APS;</li>
<li>persone fisiche di singole unità immobiliari “<em>all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio</em>“.</li>
</ul>
<p>Tuttavia, <strong>questa disciplina non si applica per gli interventi</strong>, indicati al punto 1.1.1, come ad esempio:</p>
<ul>
<li>gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022;</li>
<li>l’esecuzione di lavori adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater, ovvero il 18 novembre 2022;</li>
<li>gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;</li>
<li>l’approvazione da parte dei cosiddetti mini-condomìni, che non hanno l’obbligo di nomina dell’amministratore;</li>
<li>gli interventi relativi alla demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.</li>
</ul>
<p><strong>Nel caso di interventi che rientrano nelle eccezioni</strong>, si applicano ancora le disposizioni precedenti, come specificato nel comma 8-bis: <strong>110% per il 2023, 70% per il 2024 e 65% per il 2025</strong>. Infine, la presentazione di un progetto di varaizione alla CILA e la successiva delibera assembleare per l’approvazione di tale variante non influiscono sul rispetto dei termini previst</li>
</ul>
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		<title>SUPEBONUS PROROGA APPROVATA PER LE VILLETTE</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 22:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[superbonus]]></category>
		<category><![CDATA[Superbonus 110%]]></category>

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		<description><![CDATA[Superbonus, la Camera approva la proroga al 30 settembre per le villette. E arrivato il via libera della Camera e adesso si appresta per passare al Senato per il via libera definitivo . Novità importanti , ovvero detrazione in dieci anni per il superbonus e riapertura dei termini per le cessioni delle spese 2022. E,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Superbonus, la Camera approva la proroga al 30 settembre per le villette.</strong></p>
<p>E arrivato il via libera della Camera e adesso si appresta per passare al Senato per il via libera definitivo . Novità importanti , ovvero detrazione in dieci anni per il superbonus e riapertura dei termini per le cessioni delle spese 2022.</p>
<p class="atext">E, ancora, deroghe per Onlus, Iacp, barriere architettoniche, oltre a una migliore definizione dello stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura, scattato dal 17 febbraio scorso. Sono queste le novità principali della legge di conversione del decreto cessioni, che è stata votata in prima lettura dall’Aula di Montecitorio con 172 favorevoli e 114 contrari. Ora il testo passa al Senato, dove non sarà modificato: il via libera definitivo dovrà arrivare entro il prossimo 17 aprile.<br />
La novità più rilevante è l’attesa proroga della scadenza fissata a fine mese per portare in detrazione al 110% le spese relative alle unità unifamiliari e a quelle indipendenti. Resta fermo il requisito di avere effettuato almeno il 30% dei lavori alla data del 30 settembre 2022, ma ci sarà più tempo per effettuare i bonifici relativi agli interventi. Ci saranno sei mesi in più, fino al 30 settembre del 2023, dal vecchio termine del 31 marzo.</p>
<div class="asubtitle"> Salvaguardia con i titoli di Stato riservata ai crediti acquisiti da banche, intermediari finanziari e assicurazioni. Per questi soggetti che hanno esaurito la propria capienza fiscale scatterà, infatti, la possibilità di utilizzare i crediti al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del Tesoro poliennali da dieci anni per smaltire fino al 10% dei crediti scontati annualmente. La misura, corretta con un secondo passaggio del testo in commissione alla Camera, vale per gli interventi effettuati fino al 2022. Il primo utilizzo della «clausola Btp» potrà essere effettuato in relazione alle emissioni ordinarie (la precisazione inserita nel secondo passaggio) effettuate dal 1° gennaio 2028. L’attuazione passerà da provvedimenti di Entrate e ministero dell’Economia, sentita la Banca d’Italia.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div class="row"></div>
<h4></h4>
]]></content:encoded>
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		<title>CESSIONE BONUS EDILIZI: NESSUNA RESPONSABILITA&#8217; PER CHI ACQUISTA CREDITI</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 09:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piamo]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Legge 16 febbraio 2023]]></category>
		<category><![CDATA[n. 11]]></category>
		<category><![CDATA[superbonus]]></category>

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		<description><![CDATA[Con Decreto Legge n. 11 del 16 febbraio 2023, in merito alla cessione bonus edilizi: nessuna responsabilità solidale per chi acquista crediti in presenza dei documenti di legge o altra prova della propria diligenza Nel decreto del Governo che ha repentinamente bloccato il mercato dei crediti edilizi, c`è un articolo che ridefinisce il perimetro della]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Con Decreto Legge n. 11 del 16 febbraio 2023, in merito alla cessione bonus edilizi: nessuna responsabilità solidale per chi acquista crediti in presenza dei documenti di legge o altra prova della propria diligenza</h5>
<p>Nel decreto del Governo che ha repentinamente bloccato il mercato dei crediti edilizi, c`è un articolo che ridefinisce il perimetro della responsabilità solidale in capo ai cessionari.</p>
<p>L`unico, peraltro, su cui le imprese esprimono parere positivo, visto che la limita ai soli casi di dolo o grave negligente.</p>
<p>Significa che, se l`acquirente del credito edilizio lo utilizza in compensazione ed emergono irregolarità, non viene sanzionato se può esibire la documentazione indicata nel decreto o altra prova.</p>
<p>Per ulteriori info scarica il Dl 11</p>
<p><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/16/23G00020/sg" target="_blank">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/16/23G00020/sg</a></p>
<p style="text-align: center;">
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		<title>ULTIME NEWS DECRETO MILLE PROROGHE</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 19:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[Adesione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto mille proroghe]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte fiscomania]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[superbonus]]></category>

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		<description><![CDATA[Approvato il 15 febbraio c.a. la prima versione del Decreto con sostanziali novità rispetto alla bozza di fine anno, arrivando il 16 febbraio alle commissioni competenti della camera in attesa dell’approvazione finale, il 27 febbraio 2023. Partiamo dalla Cessione del Credito, che viene slittato al 31 marzo 2023, ovvero, entro il 31 marzo  è ancora possibile]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Approvato il 15 febbraio c.a. la prima versione del Decreto con sostanziali novità rispetto alla bozza di fine anno, arrivando il 16 febbraio alle commissioni</p>
<p>competenti della camera in attesa dell’approvazione finale, il 27 febbraio 2023.</p>
<p>Partiamo dalla Cessione del Credito, che viene slittato al 31 marzo 2023, ovvero, entro il 31 marzo  è ancora possibile comunicare,</p>
<p>tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, la volontà di accedere a questa vantaggiosa alternativa per recuperare parte degli investimenti già sostenuti sugli</p>
<p>interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico delle proprie case a lavori già avviati (mentre per quelli in fase di avviamento è appena arrivato lo stop alla cessione del credito).</p>
<p>La cessione del credito può rappresentare una soluzione più rapida per rientrare dell’investimento sostenuto, anziché aspettare il rimborso dello Stato,</p>
<p>tramite il 730, spalmato solitamente nell’arco di dieci anni. Infatti, con questa opzione si cede il proprio credito ad una banca che anticipa subito la somma spettante.</p>
<p>La cessione del credito resta valida per i lavori di ristrutturazioni già avviati e per chi ha già richiesto:</p>
<ol type="1">
<li>superbonus;</li>
<li>bonus ristrutturazione: con una detrazione fino al 50% dell’IRPEF fino ad un massimo di 96.000 euro di spesa;</li>
<li>bonus condizionatori :con una detrazione dal 50 % (se richiesto per la ristrutturazione di una casa come bonus mobili)</li>
</ol>
<p>oppure al 65% (se rientra nell’Ecobonus, per il risparmio energetico);</p>
<ol type="1">
<li>ecobonus: in particolare, per il bonus tende da sole e il bonus zanzariere che rientrano in quest’agevolazione.  La detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi è del 50%,</li>
</ol>
<p>su una spesa massima di 60.000 euro per abitazione. (quindi si detrae una somma massima di 30.000).</p>
<p>In alternativa, alla cessione del credito è ancora possibile, entro marzo, richiedere lo sconto diretto in fattura per i lavori avviati di riqualificazione dei propri immobili.</p>
<p id="h-bonus-prima-casa-la-proroga-del-fondo-di-garanzia-e-dei-mutui-agevolati-per-gli-under-36">Buone notizie anche per i giovani che intendono comprare la loro prima casa: il Parlamento ha deciso di posticipare al 30 giugno anziché al 30 marzo 202<strong>3,</strong></p>
<p> la possibilità di richiedere la garanzia massima dell’80% a valere sul Fondo di Garanzia dello Stato per l’accensione di mutui destinati a categorie prioritarie (con particolari requisiti di reddito ed età).</p>
<p>Inoltre, il decreto Milleproroghe dà il nulla osta per l’utilizzo dell’aliquota agevolata senza alcuna scadenza, sull’imposta di registro per l’acquisto della prima abitazione.</p>
<p>Infine, sono slittati i termini per:</p>
<ul>
<li>il trasferimento della residenza della propria abitazione, da 18 a un massimo di 37 mesi;</li>
</ul>
<ul>
<li>riacquistare la casa dopo l’alienazione dell’immobile acquistato con il bonus prima casa, e completare il passaggio di proprietà, da un anno a un massimo di 2 anni e 7 mesi;</li>
</ul>
<ul>
<li>ottenere un credito d’imposta, in caso di riacquisto dell’immobile, a favore del nuovo acquirente, se di una prima casa, entro un anno</li>
</ul>
<p>Se molti speravano in una proroga del bonus TV, rimarranno delusi. Infatti, il decreto Milleproroghe (art. 12, comma 2-bis)  prevede la possibilità solo per gli enti del Terzo settore</p>
<p>di ottenere, entro la data del 31 dicembre 2023, dispositivi idonei alla ricezione di programmi televisivi secondo i nuovi standard (DVBT2/HEVC) ad prezzo non superiore ai 30 euro.</p>
<p>Slitta anche il termine per completare gli investimenti in beni altamente tecnologici oppure ordinari, rientranti nel credito d’imposta beni strumentali 4.0. In un primo momento, i termini per</p>
<p>usufruire dell’agevolazione erano i seguenti:</p>
<ul>
<li>30 giugno di quest’anno per i beni materiali, non tecnologicamente avanzati e immateriali 4.0;</li>
</ul>
<ul>
<li>30 settembre 2023 per i beni materiali 4.0.</li>
</ul>
<p>Dopo il decreto Milleproroghe, fino al 30 novembre 2023, è possibile richiedere la detrazione IRPEF 2023 relativa alla spesa sostenuta sui beni strumentali,</p>
<p>prenotati con acconto del 20% entro il 31 dicembre 2022.</p>
<p>Anche il credito d’imposta per l’acquisto di carburante da parte delle aziende agricole, è stato posticipato dal 31 marzo al 30 giugno 2023. Entro il 16 marzo 2023, occorre inviare all’Agenzia delle</p>
<p>Entrate la documentazione che attesti l’importo del credito maturato nel 2022 (ossia le spese sostenute).</p>
<p>Con il decreto Milleproroghe arriva un’ulteriore novità per le imprese, riguardo all’IVA. Si ha tempo fino al primo gennaio 2024 per inviare i dati sulle operazioni effettuate giornalmente, attraverso metodi di</p>
<p>pagamento tracciabili, rispetto alla totalità dei corrispettivi delle operazioni imponibili.</p>
<p>Prorogata anche al 2024, l’obbligo di fatturazione elettronica per il personale sanitario.</p>
<p>Per le famiglie, il Parlamento ha approvato l’estensione da 12 a 24 mesi del termine di scadenza per il Family Act, ossia di tutti quegli interventi previsti dal Governo,</p>
<p>in favore delle coppie con figli. Tra di essi, ricordiamo l’assegno unico universale nel 2023 e il rafforzamento dei  congedi parentali per i lavoratori dipendenti.</p>
<p>Novità anche nei contratti di lavoro:</p>
<p>I lavoratori fragili, pubblici e privati, potranno lavorare in smart working fino al 30 giugno 2023 (anziché fino a marzo). I lavoratori del settore privato, inoltre,</p>
<p>potranno optare per il lavoro agile anche se genitori di figli fino a 14 anni.</p>
<p>Inoltre, il testo dell’emendamento posticipa per il biennio 2024-2025, il contratto di espansione che favorisce il ricambio generazionale all’interno delle grandi aziende.</p>
<p>La misura incentiva l’esodo anticipato dal lavoro di 5 anni di chi è prossimo alla pensione e l’assunzione di giovane personale.</p>
<p>In aggiunta, se le aziende si impegnano ad assumere:</p>
<ul>
<li>almeno un lavoratore ogni tre anni possono versare meno indennità con il supporto INPS per 12 mesi;</li>
</ul>
<ul>
<li>50% dei lavoratori sotto i 35 anni, il sostegno per l’impresa dura 24 mesi.</li>
</ul>
<p>Infine, sempre in ambito lavorativo, vengono prorogati dal 2024 al 2025:</p>
<ul>
<li>gli interventi di riduzione oraria e integrazione salariale per 18 mesi e per determinate categorie di lavoratori in aziende con almeno 50 dipendenti;</li>
</ul>
<ul>
<li>i contratti di somministrazione a tempo determinato che possono durare fino 3 anni anziché 24 mesi.</li>
</ul>
<p>Anche per il 2023, viene rifinanziato il  fondo nuove competenze con 230 milioni di euro. Fino alla fine dell’anno, le aziende possono rimodulare l’orario di lavoro</p>
<p>al fine di implementare le conoscenze e le competenze dei propri dipendenti tramite corsi di formazione specifici.</p>
<p>In conclusione, con il Decreto Milleproroghe, viene esteso il termine fino dal 31 marzo per:</p>
<ul>
<li>dichiarare l’opposizione allo stralcio delle cartelle fino a 1000 euro (dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) previsto inizialmente dalla Legge di Bilancio entro il 31 gennaio 2023 da parte di enti</li>
</ul>
<p>pubblici come i Comuni;</p>
<ul>
<li>adottare disposizioni sullo stralcio in maniera completa, annullando l’intera somma dovuta, oltre agli interessi e le sanzioni, da parti di enti non statali .</li>
</ul>
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		<title>COMUNICAZIONE OPZIONE: IN ARRIVO LA PROROGA AL  31 MARZO 2022</title>
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		<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 15:27:09 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Con il decreto Milleproroghe  arrivano diverse importanti novità, una di queste, è la proroga del termine per la comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura (fissata ora al 16 marzo) per beneficiare degli incentivi per gli interventi edilizi sulle villette e nei condomini. Manca poco più di un mese alla scadenza del 16]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con il decreto Milleproroghe  arrivano diverse importanti novità, una di queste, è la proroga del termine per la comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura (<strong>fissata ora al 16 marzo) </strong>per beneficiare degli incentivi per gli interventi edilizi sulle villette e nei condomini.</p>
<p class="done">Manca poco più di un mese alla scadenza del 16 marzo 2023, data entro la quale va inviata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito e allo sconto in fattura.</p>
<p class="done">Si ricorda che le spese da comunicare per il Superbonus e per gli altri bonus edilizi sono quelle sostenute nel 2022.</p>
<p class="done">Grazie alla legge di conversione del decreto Milleproroghe, un emendamento approvato in data 7 febbraio, slitta in avanti il termine ultimo entro cui inviare la suddetta comunicazione.</p>
<p class="done">L’emendamento  approvato  tratta:</p>
<ul>
<li>sia sulle spese sostenute nel 2022;</li>
<li>sia sulle rate residue di detrazioni non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.</li>
</ul>
<p class="done">La comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativa agli interventi eseguiti</p>
<ul>
<li>sulle singole unità immobiliari,</li>
<li>sulle parti comuni degli edifici</li>
</ul>
<p class="done">potrà essere trasmessa all’agenzia delle Entrate invece che entro il 16 marzo, entro il 31 marzo del 2023.</p>
<p class="done"> Secondo la procedura ordinaria prevista dai provvedimenti dell’Agenzia la comunicazione opdell’opzione deve essere trasmessa:</p>
<div class="main-text mt-4">
<ul>
<li>entro il 16 marzo dell&#8217;anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, per gli interventi sulle singole unità immobiliari e per gli interventi sulle parti comuni degli edifici,</li>
<li>entro il 16 marzo dell&#8217;anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione<strong> </strong>per la cessione della rate residue non fruite.</li>
</ul>
<p class="done">Lo slittamento dei termini interessa tutte le opzioni di cessione:</p>
<ul>
<li>Superbonus,</li>
<li>Bonus ristrutturazioni ordinario al 50%,</li>
<li>Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate e Bonus barriere architettoniche al 75 per cento.</li>
</ul>
<p class="done">e riguarda anche la scadenza per la comunicazione che gli amministratori di condominio devono trasmettere alle Entrate, per le spese sostenute l’anno precedente sulle parti comuni degli edifici con accesso ai bonus casa. Anche in questo caso il termine per la comunicazione passa dal 16 al 31 marzo 2023.</p>
</div>
<p class="done">
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		<title>BONUS CASA NEL 2022</title>
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		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 20:22:44 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Credito di imposta]]></category>
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		<description><![CDATA[CON LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO ECCO QUALI SONO I BONUS IN ARRIVO PER IL 2022 In questi giorni si parla ancora di bonus per la casa, da inserire nella legge di bilancio 2022. Il 2021 verrà ricordato sicuramente come l’anno in cui  moltissimi italiani hanno deciso di svolgere determinati lavori di ristrutturazione avvalendosi delle agevolazioni]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 8pt;"><strong><span style="color: #800000;"><a href="http://www.studimpresa.it/wp-content/uploads/2021/10/87666F4D-3C18-4866-82AF-B23AE5997EA6.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-315" src="http://www.studimpresa.it/wp-content/uploads/2021/10/87666F4D-3C18-4866-82AF-B23AE5997EA6.jpeg" alt="87666F4D-3C18-4866-82AF-B23AE5997EA6" width="306" height="165" /></a>CON LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO ECCO QUALI SONO I BONUS IN ARRIVO PER IL 2022</span></strong></span></p>
<p>In questi giorni si parla ancora di<strong> bonus per la casa,</strong> da inserire nella legge di bilancio 2022. Il 2021 verrà ricordato sicuramente come l’anno in cui  moltissimi italiani hanno deciso di svolgere determinati<strong> lavori di ristrutturazione</strong> avvalendosi delle agevolazioni fiscali, soprattutto per migliorare gli immobili dal punto di vista energetico e di rischio sismico.  Con il nuovo documento programmatico di Bilancio è già possibile avere qualche informazione certa su quali bonus verranno proposti per la casa nell’anno nuovo. Si tratta di agevolazioni che prevedono sconti fiscali sotto forma di credito di imposta, come già avviene nel 2021.  Dal Documento Programmatico di Bilancio si possono comprendere quali sono le direzioni intraprese dalla Legge di Bilancio 2022 e cioè::   &#8211; proroga per i bonus già utilizzati per le ristrutturazioni e le riqualificazioni edilizie, e i bonus al 50% ed al 65% ;<br />
&#8211; torneranno i bonus casa riguardanti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, il bonus restauro e la ristrutturazione edilizia su tutti i tipi di immobili, ritorna anche il bonus mobili ed elettrodomestici con l’agevolazione al 50%.</p>
<p>&#8211; confermato il Superbonus con  Rafforzamento dell’Economus e Sismabonus .Tuttavia al momento non vi è ancora nulla di confermato sull’attuazione pratica dell’indicazione, e quello che si può presupporre è che il Suoer Bonus 110%  nel 2022, ma con applicazione parziale. Si parla infatti di diverse date a cui fare riferimento per le scadenze degli accessi alle agevolazioni, in base alle categorie di immobili specifiche.             &#8211; non tornerà invece il bonus facciate e balconi , che tanto successo sta riscuotendo quest’anno.</p>
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		<title>SUPERBONUS..PROROGA AL 2023</title>
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		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 21:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[Fisco &Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
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		<category><![CDATA[superbonus]]></category>

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		<description><![CDATA[Secondo il documento programmatico e le varie indiscrezioni sulla legge di bilancio il superbonus 110% sarà prorogato al 31 dicembre 2023. La proroga però sarà limitata a certe categorie quali, si ipotizza,  i condomini e agli Istituti autonomi case popolari (o equivalenti). Saranno escluse dal rinnovo le villette e le altre tipologie di immobili che potranno godere]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studimpresa.it/wp-content/uploads/2021/10/1414336C-0757-4689-A9AD-A0B7EDE37EA6.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-292" src="http://www.studimpresa.it/wp-content/uploads/2021/10/1414336C-0757-4689-A9AD-A0B7EDE37EA6.jpeg" alt="1414336C-0757-4689-A9AD-A0B7EDE37EA6" width="422" height="378" /></a>Secondo il documento programmatico e le varie indiscrezioni sulla legge di bilancio<strong> il superbonus 110% sarà prorogato al 31 dicembre 2023.</strong></p>
<p class="done"><strong>La proroga però sarà limitata a certe categorie quali, si ipotizza,  i </strong>condomini e agli Istituti autonomi case popolari (o equivalenti).</p>
<p class="done">Saranno escluse dal rinnovo le villette e le altre tipologie di immobili che potranno godere del beneficio soltanto fino al 2022:</p>
<ul>
<li>gli edifici unifamiliari</li>
<li>e quelli composti da due a quattro unità immobiliari indipendenti e distintamente accatastate.</li>
</ul>
<p class="done">Si attendono definitive conferme.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>CREDITO DI IMPOSTA E FONDO PERDUTO CUMULABILI</title>
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		<pubDate>Sat, 16 Oct 2021 20:14:52 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Superbonus alberghieri]]></category>

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		<description><![CDATA[Un pacchetto di misure da 1,7 miliardi complessivi per non perdere il treno del Pnrr turismo. Dal superbonus dell’80% per riqualificare alberghi, stabilimenti balneari e strutture ricettive alla sezione speciale del Fondo di garanzia Pmi per finanziare anche nuove iniziative under 35, imprese femminili e gli investimenti per le attività al Sud. Si tratta della]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un pacchetto di misure da 1,7 miliardi complessivi per non perdere il treno del <b>Pnrr turismo</b>. Dal superbonus dell’80% per riqualificare alberghi, stabilimenti balneari e strutture ricettive alla sezione speciale del Fondo di garanzia Pmi per finanziare anche nuove iniziative under 35, imprese femminili e gli investimenti per le attività al Sud.<br />
Si tratta della primo passaggio chiave di disposizioni attuative che devono entrare in vigore prima del 31 dicembre 2021, come chiede <b>Bruxelles</b>, e garantire il rinnovamento di 3.500 strutture entro la fine del 2025. Misure destinate a entrare nel più ampio nuovo decreto legge Pnrr che il Governo intende approvare entro le prossime 2 settimane. Anche un superbonus dell’80% per le imprese alberghiere, per gli agriturismi, le terme, stabilimenti balneari, porti turistici, parchi tematici, fiere e congressi. Saranno ammesse le spese effettuate per la realizzazione di uno o più interventi finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica delle strutture, alla riqualificazione antisismica e all’eliminazione delle barriere architettoniche.<br />
Accedono all’agevolazione gli interventi dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto legge e conclusi entro il 31 dicembre 2024. Non solo, il superbonus dell’80% potrà andare a finanziarie gli investimenti e gli interventi avviati e non conclusi prima dell’entrata in vigore purché sia certificabile l’inizio lavori dopo il 1° febbraio 2020.<br />
Il superbonus potrà essere utilizzato come <b>credito d’imposta</b> per abbattere tasse e contributi dovuti o essere ceduto in tutto o in parte a soggetti terzi entro l’anno d’imposta 2025.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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