“La Legge di Bilancio 2026 riscrive la tassazione delle plusvalenze: novità e criticità operative”

La Legge di Bilancio 2026 introduce rilevanti modifiche al regime di tassazione delle plusvalenze, con effetti significativi sia per le imprese sia per i contribuenti persone fisiche. L’intervento normativo si muove nella direzione di una anticipazione del carico fiscale, riducendo in modo sensibile gli strumenti di pianificazione basati sulla rateizzazione e rimodulando alcuni regimi agevolativi.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’art. 86 del TUIR, relativo alle plusvalenze realizzate nell’esercizio d’impresa.

Fino al periodo d’imposta 2025, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali posseduti per almeno tre anni potevano, a scelta del contribuente, essere rateizzate fino a un massimo di cinque esercizi.

Dal 1° gennaio 2026:

  • la regola generale diventa la tassazione integrale della plusvalenza nell’esercizio di realizzo;
  • la rateizzazione è ammessa solo in ipotesi specifiche e tassative, tra cui:
    • cessione di azienda o di ramo d’azienda (con requisiti di possesso rafforzati);
    • fattispecie particolari previste espressamente dalla norma.

Ne consegue che, per la maggior parte delle cessioni di beni strumentali (impianti, macchinari, attrezzature), non sarà più possibile diluire il reddito imponibile nel tempo.

L’eliminazione della rateizzazione comporta:

  • un incremento dell’imponibile IRES/IRPEF nell’anno di realizzo;
  • possibili tensioni di liquidità per le imprese che effettuano dismissioni rilevanti.

 

La Legge di Bilancio 2026 interviene anche sulle plusvalenze immobiliari, eliminando ogni forma di frazionamento temporale.

Dal 2026:

  • la plusvalenza derivante dalla cessione di immobili imponibili ai fini IRPEF concorre interamente alla formazione del reddito dell’anno;
  • non è più consentita alcuna ripartizione pluriennale dell’imposta.

Resta ferma, ove applicabile, l’opzione per l’imposta sostitutiva in sede di rogito, ma con effetti concentrati in un unico periodo d’imposta.

Dal 2026:

  • le plusvalenze e gli altri proventi da cripto-attività sono assoggettati, in via generale, a imposta sostitutiva del 33%;
  • resta l’aliquota del 26% per specifiche tipologie di stablecoin in euro conformi alla normativa europea (MiCA).

La scelta normativa determina una asimmetria fiscale rispetto agli strumenti finanziari tradizionali, che continuano a essere tassati al 26%.

La Legge di Bilancio 2026 introduce un ridimensionamento del regime di Participation Exemption (PEX).

In particolare:

  • l’esenzione parziale delle plusvalenze (tradizionalmente pari al 95%) viene limitata alle partecipazioni considerate “significative”, sulla base di criteri quantitativi e di valore;
  • le partecipazioni di minor rilievo potrebbero quindi perdere l’accesso al regime agevolato, con piena imponibilità della plusvalenza.

La modifica incide in modo diretto sulle holding e sulle operazioni di riorganizzazione societaria.

In conclusione:

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 delineano un quadro caratterizzato da:

  • anticipazione della tassazione delle plusvalenze;
  • riduzione degli strumenti di pianificazione fiscale basati sul differimento dell’imposta;
  • maggiore attenzione alla sostenibilità finanziaria delle operazioni straordinarie.

In questo contesto, diventa fondamentale:

  • valutare con attenzione il timing delle dismissioni;
  • simulare preventivamente l’impatto fiscale delle operazioni;
  • ripensare le strategie di investimento e riorganizzazione alla luce del nuovo quadro normativo.

 



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