Rinnovabili obbligatorie nelle ristrutturazioni edilizie: dal 3 agosto 2026 cambiano le regole

Nuovi obblighi per gli edifici, percentuali differenziate in base al tipo di intervento e nuove condizioni per la sostituzione degli impianti termici e delle caldaie a biomassa.

Dal 3 agosto 2026 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili (FER) negli edifici.

La novità deriva dal D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, con il quale l’Italia ha recepito la direttiva europea RED III, modificando la disciplina prevista dal D.Lgs. 199/2021.

Il nuovo regime interessa non soltanto le nuove costruzioni, ma anche determinate ristrutturazioni degli edifici esistenti e gli interventi sugli impianti termici.

Dal 3 agosto conta la data del titolo edilizio

Un aspetto particolarmente importante riguarda il momento in cui si applicano le nuove regole.

Le nuove disposizioni si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio viene presentata dal 3 agosto 2026.

Pertanto, per i titoli richiesti o presentati entro il 2 agosto 2026 continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni.

La data della pratica edilizia diventa quindi un elemento fondamentale per stabilire quale disciplina debba essere applicata.

Le nuove percentuali di energia da fonti rinnovabili

Le quote minime di integrazione delle fonti rinnovabili vengono differenziate in funzione della tipologia dell’intervento.

Tipologia di intervento Quota minima FER
Nuova costruzione 60%
Ristrutturazione importante di 1° livello 40%
Ristrutturazione importante di 2° livello 15%
Ristrutturazione dell’impianto termico 15%
Edifici pubblici +5 punti per

Le percentuali non devono essere interpretate semplicemente come un obbligo generalizzato di installare pannelli fotovoltaici: occorre verificare il fabbisogno energetico dell’edificio, la tipologia dell’intervento e le modalità con cui la normativa consente di soddisfare la quota FER. (Idealista⁠)

Ristrutturazione importante di primo livello: obbligo del 40%

La ristrutturazione importante di primo livello riguarda interventi particolarmente significativi sull’edificio, caratterizzati dal coinvolgimento di oltre il 50% della superficie dell’involucro edilizio e dal rifacimento dell’impianto termico.

In questi casi la quota minima di energia da fonti rinnovabili sale al 40%.

Si tratta, quindi, di interventi nei quali la progettazione energetica assume un ruolo centrale e deve essere valutata già nella fase preliminare dei lavori.

Ristrutturazione importante di secondo livello: quota FER del 15%

Per gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello, che interessano una superficie dell’involucro superiore al 25%, la nuova quota minima FER è pari al 15%.

Per questa categoria il calcolo riguarda i consumi energetici interessati dalla normativa, con particolare riferimento alla climatizzazione. La produzione di acqua calda sanitaria non rientra nel calcolo della quota nei casi previsti dalla nuova disciplina.

Cosa succede quando si interviene sull’impianto termico?

Una delle novità più rilevanti riguarda gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.

In questi casi la quota minima FER è fissata al 15%.

È però importante non confondere la ristrutturazione dell’impianto termico con qualsiasi intervento di manutenzione o con una semplice sostituzione di un componente.

La corretta qualificazione dell’intervento deve essere effettuata dal tecnico sulla base delle caratteristiche dei lavori e delle definizioni contenute nella normativa energetica.

Attenzione quindi alla semplice sostituzione della caldaia

La sostituzione di una caldaia non deve essere automaticamente assimilata a una ristrutturazione edilizia importante.

Occorre verificare che tipo di intervento viene effettivamente realizzato, quale impianto viene sostituito e se ricorrono le condizioni previste dalla disciplina per la ristrutturazione dell’impianto termico.

Questa distinzione diventa particolarmente importante nella fase di progettazione, perché dall’inquadramento dell’intervento possono derivare ulteriori obblighi in materia di fonti rinnovabili.

Caldaie a biomassa: nuove condizioni

Il D.Lgs. 5/2026 interviene anche sulla disciplina relativa alle caldaie e ai generatori alimentati a biomassa.

Il fatto che la biomassa sia una fonte rinnovabile non significa infatti che qualsiasi generatore a pellet, legna o altro combustibile possa essere automaticamente utilizzato per soddisfare ogni obbligo o accedere agli incentivi.

La nuova disciplina introduce condizioni più stringenti, con particolare attenzione alle emissioni di particolato, alle caratteristiche del generatore e al tipo di impianto che viene sostituito.

In particolare, per alcune sostituzioni di generatori alimentati a gas naturale o GPL con generatori a biomassa, sono previsti specifici requisiti emissivi, tra cui una soglia di particolato primario non superiore a 1 mg/Nm³, fatte salve le condizioni e le deroghe previste dalla normativa.

Per determinate imprese agricole e forestali operanti in aree non metanizzate sono inoltre previste condizioni specifiche.

Non confondere obblighi FER e incentivi

Un altro aspetto da tenere presente è che obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili e accesso agli incentivi sono due questioni diverse.

Un impianto può utilizzare una fonte rinnovabile ma non possedere necessariamente tutti i requisiti richiesti da uno specifico meccanismo di incentivazione.

Per questo motivo, nel caso di sostituzione di una caldaia con un generatore a biomassa, è necessario verificare separatamente:

  • requisiti energetici;
  • requisiti emissivi;
  • caratteristiche del generatore;
  • tipo di combustibile;
  • impianto sostituito;
  • eventuale accesso a detrazioni fiscali;
  • eventuale accesso al Conto Termico;
  • obblighi di manutenzione.

Possibili deroghe: impossibilità tecnica e non convenienza economica

La nuova disciplina amplia anche le possibilità di deroga.

Oltre all’eventuale impossibilità tecnica di installare o utilizzare determinate soluzioni da fonti rinnovabili, il progettista può attestare, nei casi previsti, anche la non convenienza economica dell’intervento.

La verifica deve essere adeguatamente documentata nella relazione tecnica prevista dalla normativa energetica e può comportare l’applicazione di requisiti alternativi relativi all’energia primaria non rinnovabile.

Cosa devono verificare proprietari, imprese e professionisti

Per i lavori avviati dopo il 3 agosto 2026 diventa quindi fondamentale effettuare una verifica preventiva.

Prima di presentare il titolo edilizio è opportuno stabilire:

1. Qual è la tipologia dell’intervento?
Nuova costruzione, ristrutturazione importante di primo o secondo livello oppure intervento sull’impianto termico.

2. Qual è la quota FER da rispettare?
60%, 40% o 15%, a seconda della fattispecie.

3. Quali tecnologie possono essere utilizzate?
Fotovoltaico, pompe di calore, solare termico e altre soluzioni ammesse dalla normativa devono essere valutate in funzione del fabbisogno dell’edificio.

4. È prevista una sostituzione della caldaia?
Occorre verificare se l’intervento costituisce una vera ristrutturazione dell’impianto termico e quali requisiti devono essere rispettati.

5. Si utilizza una caldaia a biomassa?
Bisogna controllare requisiti tecnici, emissivi e condizioni di accesso agli eventuali incentivi.

Una nuova responsabilità nella progettazione

La nuova disciplina rende ancora più importante il coordinamento tra proprietario, impresa, progettista, termotecnico e professionista fiscale.

La verifica degli obblighi FER dovrebbe essere effettuata prima dell’inizio dei lavori, perché un intervento progettato senza considerare i nuovi requisiti può richiedere modifiche successive, con conseguenti maggiori costi e possibili problemi nella gestione della pratica edilizia.

In sintesi

Dal 3 agosto 2026 la progettazione delle ristrutturazioni edilizie deve confrontarsi con nuovi obblighi in materia di fonti rinnovabili.

Le soglie principali sono:

60% per le nuove costruzioni
40% per le ristrutturazioni importanti di primo livello
15% per le ristrutturazioni importanti di secondo livello
15% per gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico
+5 punti percentuali per gli edifici pubblici.

La semplice sostituzione della caldaia non va automaticamente considerata una ristrutturazione importante: è necessario qualificare correttamente l’intervento e verificare la disciplina applicabile.

Per le caldaie a biomassa, inoltre, le nuove disposizioni introducono criteri più selettivi, soprattutto sotto il profilo delle emissioni e delle caratteristiche del generatore.

Per chi presenta oggi una pratica edilizia, la verifica degli obblighi FER non è più un aspetto secondario della progettazione: è una delle condizioni da valutare fin dall’inizio.

Articolo a cura di Studimpresa –                             Il blog per professionisti e imprese.

 

 



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