DEDUCIBILITA’ AUTO AZIENDALE

Deducibilità auto aziendale: confronto tra leasing e noleggio
L’auto aziendale è un aspetto che prima o dopo interessa molte aziende. Avere un veicolo da mettere a disposizione del personale, è un valore aggiunto, e per questo deve essere analizzato attentamente. Oggi, rispetto all’acquisto diretto dell’auto è possibile valutare altre forme che permettono di avere la disponibilità dell’auto, senza possederne la proprietà. Mi sto riferendo alle possibilità legate al noleggio a lungo termine e al leasing. L’aspetto che intendo andare ad indagare in questo articolo è quale sia la soluzione più conveniente per gli imprenditori, quando si vuole utilizzare un’autoveicolo a scopi aziendali (o ad uso promiscuo).
In generale, quando si parla di auto da destinare all’esercizio dell’attività di impresa o professionale spesso viene effettuata una valutazione, anche da un punto di vista fiscale. La variabile fiscale, legata alla deducibilità fiscale del costo sostenuto e alla detraibilitàdell’IVA, sono importanti. Tuttavia, non devono essere l’unico paramento da prendere in considerazione. Gli aspetti finanziari dell’operazione, come la lunghezza e il tasso di interesse applicabile a ciascuna categoria di operazione, risulta altrettanto determinante, quando si effettuata una scelta di questo tipo. In questo contributo mi occuperò di andare ad analizzare in dettaglio le variabili fiscali che influiscono sulla scelta tra acquisto, leasing e noleggio a lungo termine nella deducibilità auto aziendale.
 L’opzione acquisto legata all’auto aziendale è quella che da sempre è stata la più gettonata. Negli ultimi anni, tuttavia, le opzioni dell’leasing e del noleggio a lungo termine stanno prendendo sempre più vigore. Vediamo, però, quali sono le variabili fiscali legate all’acquisto del veicolo.
L’acquisto e gli altri costi relativi al veicolo, destinato ad essere utilizzato esclusivamente nello svolgimento nell’attività dell’impresa, arte e professione, sono deducibili al 100% dal reddito. Deve essere evidenziato, sul punto, che l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 48/E/1998definisce come “esclusivamente strumentali” solo quei veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata, (esempio classico è il servizio taxi).
Di fatto, questo significa che possono usufruire della deducibilità integrale del costo di acquisto e delle spese ulteriori relative all’auto aziendale solo le imprese che svolgono attività strettamente connessa all’utilizzo del veicolo (società di trasporto, etc). Indirettamente, questo significa che trovano applicazione, nella maggior parte dei casi, le disposizioni di deducibilità per le auto ad uso promiscuo (indicate di seguito).
L’acquisto e gli altri costi relativi al veicolo, destinato ad essere utilizzato esclusivamente nello svolgimento nell’attività dell’impresa, arte e professione, sono deducibili al 100% dal reddito. Deve essere evidenziato, sul punto, che l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 48/E/1998, definisce come “esclusivamente strumentali” solo quei veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata, (esempio classico è il servizio taxi).
Di fatto, questo significa che possono usufruire della deducibilità integrale del costo di acquisto e delle spese ulteriori relative all’auto aziendale solo le imprese che svolgono attività strettamente connessa all’utilizzo del veicolo (società di trasporto, etc). Indirettamente, questo significa che trovano applicazione, nella maggior parte dei casi, le disposizioni di deducibilità per le auto ad uso promiscuo . 
 L’articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR, contiene la disciplina fiscale dei veicoli a cosiddetta “deducibilità limitata” (non “autocarri“). Tale disciplina si caratterizza per una duplice limitazione:
  • Deducibilità fiscale del costoconsentita nella misura del 20%;
  • Limite massimo legato al valore fiscalmente riconosciutodell’autoveicolo.
Nel caso di acquisto dell’auto aziendale la normativa prevede un limite al valore fiscalmente riconosciutodifferenziato a seconda della tipologia di mezzo di trasporto:
  • Autovetture e autocaravan: limite fiscale del costo fissato a 18.075,99 euro;
  • Motocicli: limite fiscale del costo fissato a 4.131,66 euro;
  • Ciclomotori: limite fiscale del costo fissato a 2.065,82 euro.
Nell’ipotesi di acquisto diretto quindi, considerato che l’aliquota di ammortamento del bene è pari al 25%, l’ammortamento fiscalmente rilevante sarà pari ad 4.519,00 euro, deducibile poi nella misura del 20%          E’ questo il valore da prendere a riferimento per paragonarlo con le altre opzioni:                                     1)il leasing e il noleggio a lungo termine.                           2) Leasing Auto Aziendale                                                   Il leasing finanziario o locazione finanziaria è una forma di acquisto dell’autoveicolo in un periodo di tempo non inferiore ai 48 mesi.
Esso si caratterizza per il fatto che, alla fine del periodo, il locatario può esercitare il diritto di riscatto del bene. Solo da quel momento, l’auto diventa di sua proprietà.
Esistono forme di leasing finanziario assimilabili al noleggio a lungo termine, in quanto possono essere comprensive di assicurazione e manutenzione per tutta la durata del canone.
Fermo restando il diritto del conduttore a diventare proprietario dell’autoveicolo.                                                            Nell’attività d’Impresa  per le auto ad uso promiscuo                                                                           nulla cambia rispetto a quanto visto in ipotesi di acquisto dell’auto in proprietà i canoni di leasing del veicolo, destinato ad essere utilizzato esclusivamente nello svolgimento nell’attività dell’impresa, arte e professione, sono deducibili al 100% dal reddito.                                                         Veicoli Ad Uso Promiscuo.                                              Nel caso di acquisto del veicolo attraverso un contratto di leasing, si devono innanzitutto verificare le condizioni di deducibilità previste dall’articolo 102, comma 7, del TUIR.  I canoni di locazione finanziaria relativi al veicolo utilizzato promiscuamente dall’imprenditore nell’attività d’impresa e a scopo personale, rimangono soggetti al limite di deducibilità del 20% sopra visto, al pari dell’ipotesi di acquisto. Nel determinare il parte fiscalmente deducibile del costo di acquisizione non si deve, inoltre, tenere conto della parte che eccede la soglia di 18.075,99 euro. Questo significa che anche in questo caso deve essere verificato un doppio limite di deducibilità:
  • La soglia fiscale di 18.075,99 euro, che rende l’eventuale eccedenza ininfluente ai fini del calcolo del costo deducibile;
  • La deduzione parziale del 20% del costo sostenuto (comunque non eccedente la soglia di 18.075,99 euro).
Per determinare l’ammontare del canone di leasing deducibile si deve quindi procedere effettuando il rapporto tra il costo massimo fiscalmente riconosciuto e il costo di acquisto sostenuto dal concedente (al lordo dell’IVA se indetraibile per l’utilizzatore), applicando poi la percentuale di deducibilità prevista dalla norma (ovvero il 20%). Oltre alle indicazioni sopra riportate, l’art. 102 al co. 7 del TUIR, prevede che la prima rata o “maxicanone” non può essere dedotta interamente nel primo esercizio, ma deve essere frazionata sull’intera durata del contratto. La durata minima fiscale non è un prerequisito per fruire della deducibilità dei canoni tuttavia, ove la durata contrattuale fosse inferiore a quella fiscale, si dovrà procedere apportando le necessarie variazioni in aumento in dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda la deducibilità degli interessi passivi relativi al finanziamento accordato dalla concessionaria seguono lo stesso trattamento fiscale del veicolo e la quota di interessi indeducibile, in ipotesi di utilizzo promiscuo, sarà pari all’80% (vedasi la Circolare n. 47/E/2008, § 5.2).


Lascia una risposta