- 18 maggio 2026
- Postato da: studimpresa
- Categoria: Il nostro Blog, In Primo Piamo
L’IMU 2026 conferma gran parte delle regole già viste negli ultimi anni, ma introduce anche alcune novità importanti sulle aliquote comunali e sulle agevolazioni applicabili a determinate categorie di immobili. Per proprietari di seconde case, immobili locati, negozi e terreni edificabili, è fondamentale conoscere scadenze, esenzioni e modalità di calcolo per evitare errori e sanzioni.
In questa guida aggiornata vediamo tutto quello che c’è da sapere sull’IMU 2026.
Le scadenze restano invariate:
- 16 giugno 2026 → pagamento dell’acconto;
- 16 dicembre 2026 → pagamento del saldo.
L’acconto si calcola utilizzando:
- le aliquote pubblicate dal Comune per il 2026;
- oppure, in assenza di nuove delibere, le aliquote del 2025.
L’IMU continua a essere dovuta principalmente per:
- seconde case;
- immobili dati in affitto;
- negozi e uffici;
- capannoni industriali;
- aree edificabili;
- terreni agricoli non esenti.
Restano esclusi dal pagamento, salvo eccezioni, gli immobili adibiti ad abitazione principale.
L’abitazione principale non paga IMU se appartiene alle categorie catastali ordinarie:
- A/2
- A/3
- A/4
- A/5
- A/6
- A/7
L’esenzione non si applica invece agli immobili di lusso:
- A/1
- A/8
- A/9
In questi casi l’IMU resta dovuta anche se l’immobile rappresenta la residenza principale del proprietario.
È prevista una riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato gratuito a figli o genitori, a condizione che:
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile abitativo oltre alla propria abitazione principale;
- il familiare utilizzi l’immobile come residenza principale.
Per gli immobili locati con contratto a canone concordato è prevista una riduzione del 25% dell’imposta.
In pratica il proprietario paga il 75% dell’IMU ordinaria.
Gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili possono beneficiare di una riduzione del 50%, purché:
- non siano utilizzati;
- l’inagibilità sia certificata secondo le modalità previste dal Comune.
Anche nel 2026 è prevista l’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, ma solo se:
- è stata presentata denuncia alle autorità;
- è stata avviata un’azione giudiziaria;
- il Comune riceve apposita comunicazione.
Una delle principali novità riguarda il nuovo “Prospetto IMU” predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Dal 2026 i Comuni devono utilizzare un modello standardizzato per definire le aliquote, con categorie più precise e nuove possibilità di differenziazione.
Le amministrazioni comunali potranno introdurre aliquote specifiche per:
- immobili sfitti;
- immobili concessi in comodato;
- fabbricati inagibili;
- particolari tipologie di seconde case.
Questo cambiamento punta a rendere più trasparente il sistema e a uniformare le delibere comunali.
Il calcolo dell’IMU parte dalla rendita catastale rivalutata del 5%.
La formula base è:
IMU=(Rendita catastale×1,05×Moltiplicatore)×Aliquota\mathrm{IMU} = (\text{Rendita catastale} \times 1{,}05 \times \text{Moltiplicatore}) \times \text{Aliquota}IMU=(Rendita catastale×1,05×Moltiplicatore)×Aliquota
Per le abitazioni il moltiplicatore più utilizzato è 160.
Al risultato ottenuto vanno poi applicate eventuali riduzioni o agevolazioni previste dalla normativa.
Negli ultimi anni molti Comuni hanno intensificato i controlli sulle agevolazioni prima casa.
Le verifiche riguardano soprattutto:
- residenza effettiva;
- consumi di luce e gas;
- utilizzo reale dell’immobile;
- situazioni di residenza fittizia.
In caso di irregolarità possono essere richiesti:
- pagamento dell’imposta arretrata;
- interessi;
- sanzioni amministrative.
