COMPENSAZIONE VIETATA IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

La compensazione dei crediti tributari è vietata, per il contribuente, in presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro. Questo è quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/10.    Il divieto riguarda le compensazioni orizzontali di crediti tributari, ovvero la compensazione tra un credito ed un debito di diversa natura (es. utilizzo del credito IRPEF per il pagamento della cedolare secca). In sostanza, la presenza di ruoli scaduti comporta il divieto di effettuare compensazioni orizzontali che obbligatoriamente devono transitare dal modello F24.

Per questo motivo, prima di effettuare una compensazione è sempre opportuno effettuare una verifica relativa alla presenza di debiti tributari iscritti a ruolo. Per determinare la preclusione alla compensazione deve trattarsi di ruoli scaduti, quindi, notificati da oltre 60 giornie non rateizzati o pagati. Questa regola è fondamentale e riguarda soltanto i debiti di natura tributaria iscritti a ruolo per oltre la soglia di 1.500 euro. Non è, invece, il caso di debiti iscritti a ruolo di natura previdenziale, o amministrativa (es. violazioni del codice della strada, sanzioni, etc). In questi casi non vi è preclusione alla possibilità di effettuare compensazioni. Superata la soglia ogni forma di compensazione orizzontale con crediti tributari è preclusa. Andiamo ad analizzare tutte le informazioni utili su questa tematica di seguito.



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