LITI PENDENTI : DEFINIZIONE AGEVOLATA 2023

Con Provvedimento n 30294 del 1 febbraio, le Entrate approvano unitamente alle relative istruzioni, il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

La domanda di definizione deve essere presentata, entro il 30 giugno 2023,

  • per ciascuna controversia autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato (è esente dall’imposta di bollo),
  • mediante trasmissione telematica,
  • dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Ricordiamo che sono definibili:

  • le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 (1 gennaio 2023)
  • si considerano pendenti le controversie il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Il provvedimento specifica che in attesa dell’attivazione del servizio di trasmissione telematica è consentita la presentazione della domanda di definizione tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)dell’Ufficio che è parte nel giudizio.

La trasmissione telematica va effettuata:

a) direttamente dai contribuenti richiedenti;

b) mediante un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Nell’ipotesi di cui alla precedente lettera b) la domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile per l’esecuzione della trasmissione telematica entro la predetta scadenza.

Il pagamento dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo

Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. 

Il limite di mille euro si riferisce all’importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda.

Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 giugno 2023, per il pagamento delle rate successive alla prima il termine scade il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

La definizione si perfeziona:

  • con la presentazione della domanda 
  • con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.



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