VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI ENTRO IL 16 MARZO TASSA ANNUALE

Entro il prossimo 16 marzo 2023 le società di capitali egli enti commerciali devono effettuare il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali (tassa di concessione governativa). Tutte le info nella nostra guida per il versamento con modello F24 codice tributo 7085.

Le società di capitali (comprese quelle in liquidazione volontaria), sono tenute a versare, entro il 16 marzo di ogni anno, la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali dovuta per lo stesso anno. I soggetti obbligati al pagamento della tassa vidimazione libri per il 2023 sono le società di capitali, le società a responsabilità limitata (SRL e SRLS), SPA, società per azioni e le società in accomandita per azioni.
La tassa annuale di vidimazione dei libri sociali è dovuta per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali di cui all’articolo 23, nota 3, Tariffa, DPR n 641/72 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative).                                Si tratta di una tassa annuale di importo fisso, dovuto a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine. Il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale sociale o dal fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Il versamento dovrà essere effettuato mediante Modello F24 entro il 16 marzo. Per le società costituende il versamento dovrà essere effettuato utilizzando apposito bollettino postale.
La tassa annuale di vidimazione libri sociali è totalmente deducibile dalle imposte sui redditi, sia IRES che IRAP.
Vediamo di seguito tutte le informazioni utili per il pagamento della tassa di Concessione Governativa.

I soggetti interessati dal versamento della tassa annuale vidimazione libri socialisono i seguenti:

  • Le società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • Le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento). Questo a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile (Circolare Ministeriale 3.5.1996, n. 108/E);
  • Enti commerciali di cui all’articolo 73 (ex art. 87), comma 1, lettera b) del DPR n. 917/1986 Tuir). Vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (come risulta da risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996).

Ai fini dell’adempimento, è opportuno tenere in considerazione che sono tenute al versamento della tassa, nei termini ordinari, anche:

  • Le società in liquidazione ordinaria;
  • Le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite). Sempre che, ovviamente, come precisato dalla circolare 3 maggio 1996, n. 108/E, sussista l’obbligo/onere di tenuta delle scritture contabili e/o sociali da sottoporre a vidimazione nei modi stabiliti dalle disposizioni del codice civile.


Lascia una risposta