DECRETO MILLE PROROGHE ULTIME MODIFICHE

Nuovi aggiornamenti dall’ Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) dei modelli per consentire agli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (come per esempio i Comuni) di operare una scelta sullo stralcio dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2015 fino a mille euro, che è una delle dodici sanatorie della tregua fiscale dell’ultima manovra.
La deadline è fissata per il 31 marzo, data entro la quale i suddetti enti dovranno deliberare il non allungamento parziale, l’annullamento integrale oppure totale.

In sintesi , hanno esteso anche a tali enti la possibilità di deliberare l’annullamento dell’intero importo affidato alla riscossione, ampliando così quanto stabilito dalla manovra 2023 (legge 197/2022) che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (stralcio parziale).

La legge 14/2023 ha stabilito inoltre lo slittamento, dal 31 gennaio al 31 marzo 2023,  del termine entro il quale gli stessi enti devono deliberare l’eventuale non applicazione dello stralcio «parziale» e comunicare il relativo provvedimento all’agente della riscossione.

Tanto il provvedimento di applicazione dello stralcio «integrale» quanto quello di rifiuto dell’annullamento «parziale» andà inviatoi esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) di agenzia delle entrate Riscossione indicato nei moduli, insieme a una copia del provvedimento stesso.

La conversione del decreto Milleproroghe (legge 14/2023), intervenendo sulla adisciplina della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022), stabilisce la proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possono deliberare la non applicazione dello stralcio «parziale» dei carichi di importo residuo (alla data del 1° gennaio 2023) fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

La legge di Bilancio ha infatti previsto per i carichi di tali enti un annullamento automatico di tipo «parziale», cioè riferito esclusivamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e notifica restano interamente dovute.

Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.

Il decreto Milleproroghe introduce anche la possibilità per gli stessi enti di deliberare, sempre entro il 31 marzo 2023, l’applicazione dello stralcio «integrale» ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e quindi – come già previsto per le amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali – di optare per l’annullamento di tutto l’importo residuo del carico.

Gli enti creditori che approvano un eventuale provvedimento di diniego di stralcio «parziale» o di approvazione di stralcio «integrale» dei carichi sono tenuti a trasmetterlo all’agente della riscossione entro la scadenza del prossimo 31 marzo.

Per consentire l’adeguamento ai nuovi termini, il decreto proroga dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei debiti oggetto di stralcio.



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